Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Inutile
L’inammissibilità ricorso Cassazione è un esito processuale che sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità. Un’ordinanza recente ha ribadito questo concetto, dichiarando inammissibile un ricorso in materia di stupefacenti e condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme il caso per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (nello specifico, cocaina e hashish). La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale aveva ritenuto provata la finalità di spaccio e aveva fornito una motivazione considerata congrua e logica. Nonostante la doppia conferma, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, che evidenziano i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
### Reiterazione dei Motivi di Merito
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso si limitava a riproporre le medesime ‘doglianze’ già presentate e respinte dalla Corte di Appello. L’imputato cercava, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio. La Cassazione ha ricordato che tale attività è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere oggetto del giudizio di legittimità, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria, vizio che in questo caso non è stato riscontrato.
### Insindacabilità delle Valutazioni sulla Personalità
Anche le censure relative al riconoscimento della recidiva e alla valutazione negativa della personalità dell’imputato sono state giudicate inammissibili. La Corte di Appello aveva motivato adeguatamente il suo giudizio, basandosi sui gravi precedenti penali del soggetto, che includevano non solo reati specifici in materia di stupefacenti ma anche la detenzione di armi clandestine. Di fronte a una motivazione logica e ben ancorata ai fatti, la Corte di Cassazione non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. L’assenza di un confronto effettivo con le ragioni esposte nella sentenza d’appello ha reso anche queste doglianze inammissibili.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si concentra sulla natura del giudizio di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il ricorso era inammissibile perché non sollevava questioni di diritto (errori nell’applicazione della legge), ma tentava di ottenere una terza revisione del merito della vicenda. La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse ben motivata, logica e basata su massime di esperienza condivisibili, sia per quanto riguarda la finalità di spaccio della droga detenuta, sia per il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, giustificato dai suoi precedenti penali. Pertanto, mancavano i presupposti legali per un esame nel merito da parte della Suprema Corte.
Conclusioni
Questa pronuncia rappresenta un importante monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità della sentenza impugnata e non può essere una mera riproposizione delle stesse argomentazioni fattuali. L’inammissibilità ricorso Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche concrete. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Questo caso dimostra l’importanza di una strategia difensiva consapevole dei limiti e delle finalità di ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla personalità dell’imputato fatta dal giudice di merito?
Non è possibile se la valutazione del giudice di merito, come in questo caso, è supportata da una motivazione adeguata e logica, basata su elementi concreti come i gravi precedenti penali. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa non presenta vizi logici evidenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3528 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3528 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile perché reitera le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienze, convergente con quello del Tribunale, in merito alla riconosciuta finalità allo spaccio della droga detenuta di diversa tipologia (cocaina e hashish);
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva sono ugualmente inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell’imputato gravato da gravi precedenti penali (tra cui la detenzione di armi clandestine), oltre che specifici in materia di traffico di stupefacenti;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026
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