Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando e Perché un Appello Viene Respinto
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma non è un’opportunità per un nuovo processo. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di come la Corte gestisca i ricorsi che non rispettano questi confini, dichiarandone l’inammissibilità ricorso Cassazione. Questo provvedimento evidenzia le ragioni procedurali e sostanziali che portano a tale esito, con importanti conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. La difesa sollevava diverse questioni, sperando di ottenere un annullamento della condanna. I motivi del ricorso si concentravano su tre aspetti principali: una presunta erronea valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, il mancato riconoscimento della prescrizione del reato e la contestazione sull’applicazione di un’aggravante particolarmente grave.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato meticolosamente ogni singolo motivo presentato dalla difesa, giungendo a una conclusione netta per ciascuno di essi.
Primo Motivo: La Tentata Rivalutazione delle Prove
Il ricorrente lamentava una violazione di legge nella valutazione degli elementi di prova. Tuttavia, la Cassazione ha rapidamente qualificato questo motivo come un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Tale attività è preclusa nel giudizio di legittimità, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte probatorie fatte nei gradi precedenti. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse già fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici.
Secondo Motivo: L’Aggravante Mafiosa
La difesa contestava la motivazione relativa al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis c.p. (la cosiddetta aggravante mafiosa). Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come i giudici d’appello avessero chiaramente specificato che il denaro oggetto del reato era destinato a organizzazioni criminali, fornendo così una base solida e specifica per l’applicazione dell’aggravante.
Terzo Motivo e la questione della Prescrizione
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della prescrizione, è stato considerato palesemente infondato per un errore di calcolo da parte della difesa. Il ricorrente non aveva tenuto conto di due norme fondamentali nel contesto del reato contestato:
1. L’art. 157, comma 6, del codice penale, che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione in presenza dell’aggravante mafiosa.
2. L’art. 161, comma 2, del codice di procedura penale, che disciplina gli effetti dell’interruzione della prescrizione.
L’errore nel considerare queste disposizioni rendeva la richiesta della difesa priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione di Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso Cassazione basandosi sulla manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. La decisione si fonda su principi cardine del giudizio di legittimità: il divieto di rivalutare i fatti e la necessità che i motivi di ricorso indichino specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti, e non semplici doglianze sul merito della decisione. In particolare, l’errore palese nel calcolo dei termini di prescrizione, ignorando il raddoppio previsto per i reati aggravati dal metodo mafioso, ha contribuito in modo decisivo a sigillare l’esito del ricorso. La Corte ha inoltre specificato che l’inammissibilità dell’intero ricorso precludeva anche l’esame di ulteriori profili sollevati in una memoria successiva.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, pena la reiezione in limine e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati: uno mirava a una nuova valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione), mentre gli altri, relativi all’aggravante mafiosa e alla prescrizione, erano basati su argomentazioni errate e non tenevano conto delle norme applicabili.
Come incide l’aggravante mafiosa sulla prescrizione del reato?
L’applicazione dell’aggravante cosiddetta ‘di mafia’, come previsto dall’art. 157, comma 6, del codice penale, comporta il raddoppio dei termini di prescrizione del reato. Questo significa che lo Stato ha il doppio del tempo per arrivare a una sentenza definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2181 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria inviata per PEC dal difensore di COGNOME NOME ,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta una violazione di legge in ordine valutazione degli elementi di prova volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazio specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che, in particolare, il Giudice di appello ha esposto le sue valutazioni elementi di prova senza riscontrare tale vizio nelle pp.3-4 della sentenza impugnata;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta mancanza e manifesta illogicità dell motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art.416-bis, 1 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce degli argomenti specifici esposti dal Giudice di appello pp.4-5 della sentenza impugnata, ove si specifica il riferimento della destinazione del den richiesto ad organizzazioni criminali;
Ritenuto che il terzo motivo che lamenta violazione di legge in relazione al manca riconoscimento dell’avvenuta prescrizione risulta manifestamente infondato poiché non tiene conto di quanto stabilito all’art.157, comma 6, cod.proc.pen. in ordine al raddoppio del te di prescrizione, né di quanto disposto dall’art.161, comma 2 cod.proc.pen. in ordine a interruzione sempre per effetto della contestazione dell’aggravante c.d. di mafia;
Osservato l’esame dell’unico profilo originale sollevato con la memoria (interven prescrizione del reato) è precluso dall’inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così fieciso in Ro a, il 12 dicembre 2023