Inammissibilità ricorso Cassazione: quando l’appello è solo una rilettura dei fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Questo caso, che tratta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per reati di bancarotta fraudolenta, offre spunti cruciali per comprendere i limiti dell’impugnazione e le sue conseguenze economiche.
I fatti di causa
Il ricorrente, già condannato dalla Corte di Appello per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso, ha presentato ricorso alla Suprema Corte. I motivi dell’impugnazione si basavano principalmente su due punti: una presunta violazione della legge penale e un vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
L’imputato, in sostanza, contestava le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, proponendo una propria ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove raccolte durante il processo.
I motivi del ricorso e l’inammissibilità in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati. I giudici hanno chiarito che le censure sollevate dall’imputato non costituivano vere e proprie critiche di legittimità, come richiesto dalla legge per un ricorso in Cassazione. Al contrario, si trattava di un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, proponendo semplicemente un “diverso apprezzamento del compendio probatorio” e una “alternativa ricostruzione del fatto”.
La Corte ha specificato che per contestare la valutazione delle prove in Cassazione, non basta dissentire, ma è necessario dimostrare un vero e proprio “travisamento”, cioè che il giudice di merito abbia fondato la sua decisione su un’informazione inesistente o palesemente distorta. Tale vizio non era stato né dedotto né provato dal ricorrente.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte di Appello fosse, in realtà, ben motivata. I giudici di secondo grado avevano fornito una “congrua spiegazione” degli elementi da cui avevano desunto la sussistenza del dolo e la responsabilità dell’imputato. La motivazione non presentava, quindi, alcun vizio logico o giuridico riconducibile a quelli tassativamente previsti dall’art. 606 del codice di procedura penale.
Inoltre, la Corte ha dichiarato irrituale una memoria difensiva presentata successivamente, poiché conteneva argomentazioni estranee al tema specifico del ricorso. Di fronte a queste considerazioni, la decisione è stata inevitabile: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha ravvisato “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”. Questo significa che il ricorso era talmente privo di fondamento da rendere palese la sua inutilità. Per questa ragione, l’imputato è stato condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di sollevare questioni di legittimità (come la violazione di legge o un vizio di motivazione), si limita a proporre una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa si intende per ‘vizio di motivazione’ che giustifica un ricorso in Cassazione?
Per ‘vizio di motivazione’ si intende un difetto grave e palese nel ragionamento del giudice, come una contraddizione, una manifesta illogicità o la totale assenza di spiegazioni su un punto decisivo. Non è sufficiente che la difesa non condivida le conclusioni della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella presentazione di un ricorso palesemente infondato, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2187 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2187 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 18/04/1977
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219 e 223, comma 1, legge fall.;
considerato che entrambi i motivi di ricorso – con cui si lamentano, rispettivamente, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’eleme soggettivo – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un’alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); e che la motivazione della sentenza impugnata, peraltro, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito fornito u congrua spiegazione – rispetto ai motivi di appello – degli elementi dai quali ha tratto la sussist del dolo e la responsabilità dell’imputato nella commissione del reato a lui ascritto (cfr. spec. p ss.);
ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore dell’imputato, con cui è stata ribadita l’ammissibilità e la fondatezza dei motiv impugnazione e, nel resto, contiene allegazioni estranee al tema devoluto con il ricorso che sono, pertanto, irrituali;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024.