Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la forma diventa sostanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro monito sull’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione degli atti giudiziari. L’ inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo un ostacolo procedurale, ma una decisione con precise conseguenze giuridiche ed economiche per il ricorrente. Questo caso, riguardante un’impugnazione avverso una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, dimostra come la genericità e la mancanza di argomentazioni specifiche portino inevitabilmente al rigetto del ricorso.
Il Contesto Giudiziario del Ricorso
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. L’imputato, non condividendo la decisione dei giudici di merito, ha presentato ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione tanto sintetica quanto perentoria. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che l’atto di impugnazione era “privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano”. In altre parole, il ricorrente non ha specificato quali norme di legge sarebbero state violate dalla Corte d’Appello né ha articolato un ragionamento giuridico solido a supporto della sua tesi. Il ricorso è stato definito “genericamente ed apoditticamente contestato”, ossia basato su affermazioni generali e non supportate da argomenti concreti, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato le conseguenze previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che tale sanzione è dovuta in quanto non è stata ravvisata un'”assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità”, richiamando un principio consolidato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Proporre un ricorso palesemente infondato o mal formulato costituisce, quindi, una condotta colposa che giustifica la sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Per questo motivo, il ricorso deve indicare in modo specifico e dettagliato i vizi della sentenza impugnata. Un’impugnazione che si limita a contestare genericamente la decisione, senza individuare errori di diritto, non rispetta i requisiti minimi di ammissibilità e non può essere esaminata.
Conclusioni
La presente ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. La preparazione di un ricorso richiede massima perizia tecnica, precisione argomentativa e un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare. La superficialità e la genericità non solo precludono ogni possibilità di successo, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche significative. Pertanto, l’assistenza di un legale esperto in diritto processuale è fondamentale per evitare l’esito infausto dell’inammissibilità.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di una specifica enunciazione delle ragioni di diritto, non conteneva riferimenti adeguati alla motivazione della sentenza impugnata ed era stato formulato in modo generico e apodittico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato il ricorrente nella sentenza impugnata?
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 25/18937
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art.341 bis cod. pen..
Il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di dir che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato stato solo genericamente ed apoditticamente contestato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/11/ 2025.