Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Critica non Basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio pratico dei requisiti di ammissibilità di un ricorso e delle conseguenze di una sua errata impostazione, culminando in una pronuncia di inammissibilità del ricorso cassazione. La vicenda, relativa a un reato in materia di stupefacenti, si concentra sulla contestazione dell’aumento di pena per la recidiva e dimostra come una critica generica o fattuale, che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sia destinata a fallire.
I Fatti di Causa
Un imputato, già condannato in primo grado per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), vedeva la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima, nel determinare la pena, aveva applicato un aumento per la recidiva, tenendo conto di un precedente penale specifico dell’imputato risalente al 2007.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso verteva sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo proprio all’applicazione della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato l’aumento di pena, omettendo di considerare che la distanza temporale del precedente reato (commesso nel 2007) avrebbe dovuto condurre a una decisione differente e più favorevole.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se la recidiva fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione inammissibile.
Le ragioni della declaratoria di inammissibilità
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri fondamentali, strettamente connessi tra loro:
1. Mancato Confronto con la Ratio Decidendi: Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la reale motivazione (la ratio decidendi) della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano chiaramente giustificato l’aumento per la recidiva basandosi sulla specificità del precedente (anch’esso in materia di stupefacenti) e sulla data di consumazione. Il ricorso, invece, ignorava questa motivazione e proponeva una valutazione alternativa e soggettiva, senza demolire logicamente il ragionamento dei giudici di merito. La funzione del ricorso, ricorda la Corte, è proprio quella di criticare puntualmente la motivazione esistente, non di proporne una nuova.
2. Doglianza Meramente Fattuale: La critica del ricorrente è stata qualificata come una mera ‘doglianza in fatto’. In altre parole, l’imputato non ha lamentato una violazione di legge, ma ha semplicemente espresso il suo disaccordo con la valutazione dei fatti operata dal giudice, chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del tribunale inferiore. Questo tipo di censura è precluso nel giudizio di legittimità, il quale è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, non potendo riesaminare le prove o i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema, con questa ordinanza, ribadisce un principio cardine del processo penale: l’atto di impugnazione deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata e argomentare in modo stringente il perché il ragionamento del giudice sarebbe errato.
In questo caso, i giudici di merito avevano adempiuto al loro obbligo di motivazione, ancorando l’aumento per la recidiva a elementi concreti: la natura del precedente reato e la sua data. Il ricorrente, invece di contestare la legittimità o la logicità di tale ragionamento, ha tentato di introdurre una diversa valutazione di merito, un’operazione non consentita davanti alla Corte di Cassazione.
La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi ‘aspecifici’ o ‘fattuali’, i quali, non centrando il punto della controversia legale, finiscono per appesantire inutilmente il sistema giudiziario. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha proprio questa funzione sanzionatoria e deterrente.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante per chi intende proporre ricorso per cassazione. La redazione dell’atto richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza che si intende impugnare, con l’obiettivo di scardinare la sua ratio decidendi attraverso critiche di legittimità (violazione di legge) o vizi logici manifesti della motivazione. Proporre una semplice valutazione alternativa dei fatti o ignorare la motivazione del giudice di merito conduce inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione, con le conseguenti sanzioni economiche. La difesa tecnica deve, quindi, concentrarsi non su ciò che il giudice avrebbe dovuto decidere, ma su dove e perché ha sbagliato nel suo percorso logico-giuridico.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (la cosiddetta ‘ratio decidendi’) e si è limitato a proporre una diversa valutazione dei fatti, configurandosi come una ‘mera doglianza in fatto’, non consentita nel giudizio di legittimità.
Qual è la conseguenza economica dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Come avevano giustificato i giudici di merito l’aumento di pena per la recidiva?
I giudici di merito avevano giustificato l’aumento di pena per la recidiva in considerazione della specificità del precedente reato (anch’esso in materia di stupefacenti) e della data di consumazione dello stesso, ritenendo tali elementi sufficienti a motivare la maggiore severità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39364 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla recidiva, in ordine al cui aumento di pena i giudici di merito, per il ricorrente, non avrebbero Motivato, ritenuta nonostante la sussistenza di un elemento, la commissione del precedente reato nel 2007, che, se valutato, avrebbe condotto a una differente decisione.
Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01). I giudici di merito, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente e trattando le specifiche doglianze dell’appellante, hanno operato l’aumento per la recidiva in considerazione della specificità del precedente in materia di stupefacenti, e della data di consumazione dello stesso. Circostanza, quest’ultima, che, per converso, il ricorrente inammissibilmente mira a porre a fondamento della propria differente valutazione di merito rispetto a quella del giudicante, finendo quindi tale profilo di censura anche con l’essere inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente mera doglianza in fatto (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, COGNOME, Rv. 283939 – 01, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 Il C n GLYPH lie GLYPH e GLYPH