Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45488 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 15/01/1950
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di furto di energia ele trica con attacco diretto alla rete, ricorre, a mezzo del difensore, avverso l tenza di cui in epigrafe deducendo tre distinti motivi di ricorso: a) vizio di m zione in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pe vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non puni bilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; c) violazione di legge in ordine al della prescrizione operato dalla Corte di appello.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inerente a violazioni di legge deducibili e dedotte in precedenza (sussistenza dei presupposti di applicazione delle aggr vanti previste dai nn. 2 e 7 dell’art. 625 cod.pen). Tale motivo di ricorso deducibile in sede di legittimità, perché non possono essere dedotte con il ric per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttam omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l 606, comma 3, cod. proc pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, co specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20 COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legit mità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e sattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandit necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im gnata ed è privo del-la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustifica ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 d 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ric per cassazione). La Corte di appello ha dato adeguatamente conto in motivazione della impossibilità di riconoscere, nel caso di specie, la causa di esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che con la riforma norma avvenuta con D.Igs. 150/22 la stessa può trovare applicazione nei reat puniti con una pena detentiva non superiore nel minimo ad anni due e per il fur
pluriaggravato (reato per il quale qui si procede) è prevista la pena detentiva da tre a dieci anni.
Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per un errato calcolo del termine di prescrizione, è manifestamente infondato dal momento che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. La corte territoriale, differentemente da quanto dedotto dalla difesa, ha correttamente calcolato il termine di prescrizione del reato di furto consumato pluriaggravato che si prescrive in anni 12 e mesi sei, per cui si procede (identificato nel giorno 06.05.2024) e, pertanto, ha proceduto nel giudizio di impugnazione.
Va in fine rilevato che l’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo alla dedotta prescrizione del reato in tesi maturata dopo la pronuncia di appello, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.