Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di doglianza. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i rigidi paletti che determinano l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, specialmente quando i motivi proposti non sono altro che una riproposizione di questioni già decise. Analizziamo il caso per comprendere meglio i principi in gioco.
Il Caso in Esame: Un Appello contro una Condanna per Stupefacenti
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila per reati previsti dall’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso: Attenuanti contro Recidiva
Il ricorrente ha basato il suo appello su due principali censure:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava il giudizio di equivalenza operato dalla Corte d’Appello tra la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità (prevista dal comma 7 dell’art. 73) e la contestata recidiva. Secondo la difesa, l’attenuante avrebbe dovuto prevalere.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha rapidamente concluso per la loro inammissibilità. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di merito. Non può, cioè, riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che:
* Il primo motivo era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette. Presentare gli stessi argomenti in Cassazione senza individuare un vizio di legittimità specifico equivale a chiedere un inammissibile nuovo giudizio sui fatti.
* Il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, si scontrava con una motivazione logica, coerente e puntuale da parte della Corte territoriale. I giudici di secondo grado avevano spiegato in modo esauriente perché non ritenevano di concedere tale beneficio. Di fronte a una motivazione immune da vizi logico-giuridici, la Cassazione non ha potere di intervento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta: il ricorso esula dalla valutazione di legittimità. In entrambi i punti sollevati dalla difesa, non si ravvisava un errore nell’applicazione della legge, ma un tentativo di ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto. La Cassazione ricorda che il suo compito non è decidere se avrebbe concesso o meno le attenuanti, o se avrebbe bilanciato diversamente le circostanze, ma solo verificare se la decisione dei giudici di merito è stata presa nel rispetto della legge e con un apparato argomentativo congruo. Poiché tale verifica ha dato esito positivo, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve concentrarsi su vizi di legittimità concreti e specifici, come l’errata interpretazione di una norma o una palese illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame è stata quantificata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, oppure quando contesta una valutazione, come quella sulle attenuanti generiche, per la quale la corte territoriale ha fornito una motivazione logica, coerente e puntuale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge una valutazione di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti, ma solo verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente la legge e se la loro motivazione è priva di vizi logici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1431 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1431 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ORTONA il 26/05/1984
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V
R.G.N. 28393/24 CERULLO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all’i: it. 7:3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra la cin:c;tan2:a attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la contestata recidiva, esula dalla valutazione di legittimità là dove -isulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vas:liati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. ‘; dell sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata concession delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità pe :hé la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sori ima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament : delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass, delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024