Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità ricorso Cassazione è un esito processuale che sottolinea la natura specifica del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente offre un chiaro esempio di quali motivi di ricorso siano destinati a fallire, delineando i confini tra censure ammissibili e tentativi di riesame del merito. Analizziamo la decisione per comprendere meglio questi principi.
I Fatti del Processo
Tre individui proponevano ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati per diversi reati, tra cui detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per uno di essi, resistenza a pubblico ufficiale. I ricorrenti sollevavano diverse questioni: chiedevano il riconoscimento dell’ipotesi di reato di lieve entità per lo spaccio, contestavano un’aggravante, lamentavano una generica carenza di prova e criticavano il trattamento sanzionatorio. Inoltre, uno degli imputati negava la sussistenza del reato di resistenza, sostenendo di essersi limitato alla fuga.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla valutazione di ciascun motivo di ricorso, ritenuto o manifestamente infondato o inammissibile perché mirato a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Valutazione della ‘Minore Offensività’ e Dato Ponderale
Uno dei punti centrali era la richiesta di applicare l’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che prevede pene più miti per lo spaccio di lieve entità. La Corte ha respinto la doglianza, evidenziando che i giudici di merito avevano correttamente valutato tutti gli elementi della condotta, non limitandosi al solo ‘dato ponderale’ (la quantità di droga). Il quadro complessivo, secondo la Corte d’Appello, era incompatibile con una ridotta offensività, e la motivazione fornita era logica e completa. Tentare di rimetterla in discussione in Cassazione si è rivelato un tentativo di riesaminare il merito.
La Differenza tra Fuga e Resistenza a Pubblico Ufficiale
Di particolare interesse è la gestione del motivo relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato sosteneva di essersi solo dato alla fuga. La Corte ha chiarito che la semplice fuga per sottrarsi alla cattura non integra il reato. Tuttavia, nel caso di specie, l’imputato aveva posto in essere condotte di guida pericolose per ostacolare attivamente l’inseguimento delle forze dell’ordine. Questo comportamento attivo, volto a contrastare l’operato dei pubblici ufficiali, va oltre la mera fuga e configura pienamente il delitto di resistenza.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sul principio fondamentale che delimita le sue funzioni. I motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché non denunciavano vizi di legge o difetti di motivazione riconducibili a manifesta illogicità o contraddittorietà, ma sollecitavano una nuova e diversa lettura delle prove. La Corte ha ribadito che il trattamento sanzionatorio e la valutazione sulla sussistenza delle aggravanti, se supportati da una motivazione adeguata da parte della Corte d’Appello, non possono essere messi in discussione in sede di legittimità. L’ordinanza, pur nella sua sinteticità, riafferma che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le censure devono essere specifiche, puntuali e focalizzate su errori di diritto, non sul dissenso rispetto alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
Le Conclusioni
Questa pronuncia serve come monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente filtrato. L’inammissibilità ricorso Cassazione è la sanzione processuale per i ricorsi che non rispettano i limiti del giudizio di legittimità. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare un errore nell’interpretazione o applicazione della norma di legge, oppure una motivazione palesemente illogica o inesistente. Proporre argomenti che richiedono una riconsiderazione delle prove o una diversa valutazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o quando sollecitano una rivisitazione di aspetti puramente di merito, come la valutazione delle prove, che sono di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti.
Qual è la differenza tra semplice fuga e resistenza a pubblico ufficiale?
La semplice fuga per sottrarsi a un controllo non costituisce di per sé il reato di resistenza. Tuttavia, se la fuga è attuata con manovre attive e pericolose, come una guida spericolata volta a ostacolare l’inseguimento, allora si configura il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
La Corte di Cassazione può riconsiderare la gravità di un reato di spaccio, come la ‘minore offensività’?
No, non se la valutazione del giudice di merito è logicamente motivata e basata su un’analisi completa di tutti gli elementi della condotta, non solo sulla quantità della sostanza. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima non è palesemente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46582 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46582 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ECH NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME, NOME ed NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo formulato nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME, concernente il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato, posto che i giudici di merito hanno valorizzato tutti gli elementi della condotta, e non solo il dato ponderale, ricavandone un quadro incompatibile con la dedotta minor offensività della condotta; ritenuto che del tutto generica è la dedotta carenza di prova in ordine ai reati commessi in epoca antecedente al 15.6. 2021;
ritenuto che tutti i ricorrenti contestano la ritenuta aggravante di cui all’art. 73, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto alla quale la Corte di appello ha reso una motivazione che, per quanto sintetica, non presenta affatto i caratteri della manifesta illogicità o contraddittorietà;
ritenuto che i restanti motivi sollevati da tutti i ricorrenti, concernenti il trattamento sanzionatorio, sono inammissibili nella misura in cui sollecitano una rivisitazione di un aspetto puramente di merito, in relazione al quale la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione;
ritenuto che la dedotta insussistenza del reato di cui all’art.337 cod.pen. è manifestamente infondato, essendo emerso che NOME non si limitava a darsi alla fuga, ma poneva condotte di guida pericolose e tali da ostacolare l’inseguimento;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore