Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di eeM, n appello di 22221 che ne ha confermato la condanna per furto aggravato;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso – c:he denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’attribuzione del fatto all’imputata e alla sussistenza dell’elemento soggettivo -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un’alternativa valutazione della prova (segnatamente, del compendio indiziario posto a fondamento della decisione, di cui il ricorso ha negato la gravità, precisione e concordanza), senza denunciarne il travisamento, affidandosi pure ad asserti ipotetici a proposito della convinzione dell’imputata che le res di cui si è impossessata «le spettassero» (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che il terzo motivo – che ha addotto la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di appello ha a chiare lettere indicato gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 13 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), vale a dire la pluralità di precedenti penali specifici dell’imputata, e il ricorso non si confronta con la motivazione né ha esplicitato in che termini – nel confermare la pena irrogata dal primo Giudice – sarebbe stato violato l’art. 597 cit. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che il quarto motivo – che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – è inedito (e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio i ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME,
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Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024.