Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31421 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 18/09/1961
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME la memoria contenente motivo nuovo pervenuta il 13/06/2025 e quella pervenuta il 26/06/2025, quest’ultima da ritenersi tardiva;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e correttamente applicati dal giudice di merito nel caso di specie, secondo cui «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257520 – 01);
considerato, pertanto, che nel computo del termine prescrizionale, applicando detto principio e l’ulteriore termine di cui all’art. 161, comma secondo, cod. pen., non risulta decorso il tempo necessario a prescrivere il reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata escussione della cointestataria del conto corrente da cui sono state sottratte le somme, è generico, poiché non indica le ragioni per le quali l’assunzione di detta prova debba ritenersi assolutamente necessaria a fronte di una logica e lineare motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove il giudice di appello ha correttamente dato rilievo, ai fini dell’affermazione responsabilità, alla circostanza per cui le somme confluivano sul conto intestato all’odierno ricorrente); va, inoltre, ribadito come, in tema di ammissione di nuove prove, ai sensi dell’art. 507, c.p.p., le nuove prove, rispetto a quelle inizialment richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, con la conseguenza che l’omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prov richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. 4, n. 8083 dell’8.11.2018, rv. 275149; Sez. 6, Sentenza n. 724 del 08/11/1993, rv. 196218);
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’applicazione della circostanza aggravante dell’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui, non consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (s veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si afferma che il codice cliente è certamente parte delle credenziali di accesso al sistema di home banking), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento ai precedenti specifici e all’assenza di resipiscenza), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.