Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando i motivi sono generici e ripetitivi
L’ordinanza in esame della Suprema Corte di Cassazione offre un’importante lezione procedurale sull’inammissibilità ricorso Cassazione, chiarendo i requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità. Il caso riguarda due individui condannati in primo e secondo grado per furto aggravato, il cui ricorso è stato respinto senza un esame del merito. Analizziamo i fatti e le ragioni giuridiche di questa decisione.
I Fatti di Causa
Due soggetti venivano condannati dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato. La loro responsabilità penale era stata affermata sulla base di diversi elementi, tra cui il riconoscimento da parte di testimoni, basato non solo sull’abbigliamento ma anche sulle fattezze fisiche. Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, sollevando due principali questioni: la prima, comune a entrambi, contestava la valutazione sulla loro responsabilità penale e sul riconoscimento; la seconda, sollevata da uno solo dei due, criticava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se avessero ragione o torto), ma si ferma a un livello precedente, valutando che i ricorsi non possedevano i requisiti minimi per essere discussi. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, corrispondenti ai motivi di ricorso presentati.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo motivo di ricorso, riguardante la responsabilità e il riconoscimento, è stato giudicato inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già presentate in appello. La Corte ha sottolineato che i ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con le risposte logiche e giuridicamente corrette fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. In ambito di legittimità, non è sufficiente ripetere le proprie doglianze; è necessario, invece, attaccare puntualmente il ragionamento del giudice del grado precedente, evidenziandone i vizi logici o le violazioni di legge. In assenza di questo confronto critico, il motivo di ricorso si rivela generico e, pertanto, inammissibile.
La Manifesta Infondatezza del Motivo sulle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato e alla sua conseguente, maggiore pericolosità sociale. Secondo la Cassazione, questa motivazione era esente da illogicità. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si soffermi sugli elementi ritenuti decisivi, la cui valutazione implicitamente supera e assorbe tutti gli altri. In questo caso, il peso dei precedenti penali è stato considerato un fattore determinante e sufficiente a giustificare la decisione.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce due principi fondamentali per chi intende affrontare un giudizio in Cassazione. In primo luogo, l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati. In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, a condizione che la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e non palesemente contraddittoria, anche se sintetica. La decisione di basare il diniego sulla pericolosità sociale derivante da precedenti penali è un criterio ampiamente riconosciuto e difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando un motivo è manifestamente infondato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi (come i precedenti penali e la pericolosità dell’imputato), poiché tale valutazione è considerata sufficiente a superare e disattendere tutti gli altri elementi non menzionati.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, fissata in questo caso in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27305 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10291/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CARINI il 01/08/1996;
COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/09/1983;
avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte d’appello di Palermo; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di furto aggravato loro contestato al capo b) della rubrica;
che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del Puccio e l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del Salsiccia, a mezzo dei quali si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (quanto all’intervenuto riconoscimento), sono indeducibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata), con i quali i ricorrenti non si confrontano e che danno conto che il riconoscimento avvenuto non solo alla luce dell’abbigliamento indossato, ma anche delle fattezze fisiche dei ricorrenti;
che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, dove si dà atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell’imputato e della conseguente sua maggiore pericolosità) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; – che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME