Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Questioni di Merito Sbarrano la Strada
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale nel nostro ordinamento: quello di custode della legge. Il suo compito non è rivedere i fatti di un processo, ma assicurare che le norme siano state interpretate e applicate correttamente. Una recente ordinanza ha ribadito con forza questo principio, dichiarando l’inammissibilità ricorso Cassazione presentato da un imputato, poiché i motivi sollevati erano una malcelata richiesta di riesame del merito della vicenda. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, sia in primo grado che in appello, per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), relativo a fatti di lieve entità. Nonostante le due sentenze conformi, la difesa decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello.
Tuttavia, l’approccio difensivo si è rivelato controproducente. Invece di concentrarsi su presunti errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, il ricorso ha puntato a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio.
La Distinzione tra Merito e Legittimità nel Ricorso
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella netta distinzione tra il ruolo dei giudici di merito e quello della Corte stessa. I giudici di primo e secondo grado hanno la competenza esclusiva di analizzare le prove (testimonianze, documenti, perizie) e ricostruire la dinamica dei fatti per giungere a un verdetto di colpevolezza o assoluzione.
La Corte di Cassazione, invece, interviene come “giudice della legge”. Il suo esame è limitato a verificare:
1. La corretta applicazione delle norme giuridiche.
2. La coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso in esame, la difesa, dietro l’apparenza di un vizio di legittimità, ha tentato di ottenere una terza valutazione del fatto, contestando il modo in cui i giudici di appello avevano interpretato le prove. Questo tipo di doglianza esula completamente dalle competenze della Cassazione, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello, unitamente al giudice di primo grado, avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. Il ragionamento dei giudici di merito era fondato su “condivisibili massime di esperienza” e risultava convergente.
Di conseguenza, le deduzioni difensive, che miravano a una diversa lettura del quadro probatorio, sono state qualificate come un tentativo di invadere la sfera di competenza esclusiva dei giudici di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove. L’apparente denuncia di un vizio di legittimità si è rivelata, in sostanza, una richiesta di un nuovo giudizio sul fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rimettere in discussione i fatti. È uno strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto, e ogni tentativo di utilizzarlo per scopi diversi è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa non sollevavano questioni di legittimità (cioè errori di diritto), ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito dei primi due gradi di giudizio.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un giudizio di legittimità secondo questa ordinanza?
Il giudizio di merito, di competenza della Corte d’Appello e del Tribunale, riguarda la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove. Il giudizio di legittimità, proprio della Corte di Cassazione, si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, senza poter riesaminare i fatti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali sia una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr
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