Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Riguardano il Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Cassazione, la Suprema Corte ci ricorda che la sua funzione non è quella di riesaminare i fatti, ma di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, emessa dalla Corte di Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente aspetti legati alla valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una nuova e diversa interpretazione dei fatti, sostenendo che le prove non fossero state apprezzate correttamente.
Tra i motivi del ricorso, venivano contestate la ricostruzione della dinamica del reato di resistenza e la mancata concessione della massima riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche. Veniva inoltre dedotta una nullità per un mero errore materiale relativo alla data di nascita dell’imputato, peraltro già rettificato.
La Valutazione della Corte sull’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel processo penale: la differenza tra il “giudizio di merito” e il “giudizio di legittimità”. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) si occupano del merito, ovvero di accertare come si sono svolti i fatti e di valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, svolge un controllo di legittimità, verificando che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando diversi punti chiave. In primo luogo, ha stabilito che le critiche del ricorrente relative all’apprezzamento delle prove e alla ricostruzione dei fatti non costituiscono motivi validi per un ricorso in Cassazione. Si tratta, infatti, di valutazioni rimesse alla competenza esclusiva dei giudici di merito. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata” sia sull’accertamento del reato sia sul diniego della massima riduzione per le attenuanti, sottolineando la gravità del fatto.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato che il ricorso non instaurava un confronto effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le proprie tesi senza contestare specifici vizi di legittimità. Questo atteggiamento processuale porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso Cassazione.
Infine, anche la presunta nullità derivante dall’errore sulla data di nascita è stata ritenuta infondata, in quanto si trattava di un semplice errore materiale che era stato puntualmente rettificato, senza alcun pregiudizio per l’imputato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su una semplice insoddisfazione per l’esito del giudizio di merito. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strategia processuale destinata al fallimento e comporta ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non riguardano violazioni di legge o vizi di motivazione (questioni di legittimità), ma cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove (questioni di merito), che sono di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equamente dalla Corte.
Un errore materiale nella sentenza, come una data di nascita errata, la rende nulla?
No, secondo quanto emerge dalla decisione, un mero errore materiale che viene puntualmente rettificato non comporta la nullità della sentenza, soprattutto se non ha causato un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato di resistenza a pubblico ufficiale, considerata la stretta correlazione della reazione violenta con il compimento del sequestro della merce da parte degli agenti;
ritenuto che la Corte di merito ha congruamente motivato anche in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della massima riduzione prevista per riconosciute circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso, anche con riferimento alla dedotta nullità per un mero errore materiale puntualmente rettificato (sulla data di nascita dell’imputato);
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente