Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 28/03/2000
NOME nato a MADDALONI il 05/09/2001
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 marzo 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Veter
il 24 marzo 2023, nel prendere atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli iner trattamento sanzionatorio, ha così rideterminato le pene irrogate a carico di NOME COGNOME e NOME
NOME: anni 4 e mesi 4 di reclusione ciascuno per i fatti di cui ai capi A e B, aventi ad ogge reati ex art. 110, 582, 583, 585 cod. pen. e 4 della legge n. 110 del 1975 (capo A) e 81, 5
610 commi 1 e 2 e 635 cod. pen. (capo B), e anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa ciascuno per i fatti di cui al capo D, avente ad oggetto il reato ex art. 73 del d.P.R. n
del 1990, risultando i predetti reati commessi in Portico di Caserta fino al 9 settembre 2022.
Osservato che l’unico comune motivo dei due distinti ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena,
manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che la Corte di appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, riducendo le pene detentive in maniera
proprio irrisoria. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è stata poi ragionevolme rimarcata (pag. 5 della sentenza impugnata), tra l’altro, la gravità dei fatti, essendo la vi per cui si procede connotata sia da reiterate aggressioni ai danni della vittima, che riport gravi lesioni e l’indebolimento dell’organo della masticazione, sia dall’accertamento incident di una fiorente e prolungata attività di cessione di elevati quantitativi di sostanze stupefac
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimet del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a car dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.