Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono solo di fatto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Questo caso evidenzia come l’inammissibilità del ricorso in Cassazione sia la conseguenza diretta di motivi che tentano di ottenere una nuova valutazione delle prove, anziché contestare vizi di legge. Analizziamo la decisione per comprendere meglio le dinamiche del processo penale.
I fatti del processo
Un individuo veniva condannato in primo grado e successivamente in appello presso la Corte di Appello di Bologna per i reati previsti dagli articoli 707 del codice penale (possesso ingiustificato di valori) e 4 della Legge n. 110 del 1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere). Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito.
I motivi del ricorso e l’inammissibilità in Cassazione
Il ricorso si basava su due principali motivi di doglianza:
1. Violazione di legge sulla valutazione delle prove: Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di primo e secondo grado avevano analizzato il compendio probatorio per affermare la sua responsabilità penale. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa.
2. Violazione dell’art. 133 c.p. sulla determinazione della pena: Il secondo motivo criticava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, lamentando una violazione dei criteri legali per la commisurazione della pena.
Entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili dalla Suprema Corte, portando a una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fornito una motivazione chiara e sintetica per la sua decisione, analizzando separatamente i due motivi del ricorso.
Il primo motivo: la rivalutazione dei fatti
La Cassazione ha affermato che il primo motivo era inammissibile perché “versato integralmente in fatto”. Il ricorrente non ha evidenziato errori nell’applicazione della legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, ha proposto una rilettura alternativa delle prove, un’operazione che è preclusa alla Corte di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, è quello di “giudice di legittimità”, il cui compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di ricostruire i fatti come un “terzo giudice” del merito.
Il secondo motivo: la genericità sulla pena
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha osservato che le critiche sul trattamento sanzionatorio erano state formulate in termini “del tutto generici”. I giudici di merito avevano fornito una motivazione “specifica ed esaustiva” sul perché avessero applicato quella determinata pena, in conformità con i criteri dell’art. 133 del codice penale. Di fronte a una motivazione adeguata, la Cassazione non può entrare nel merito della quantificazione della pena, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, a meno che non emerga una manifesta illogicità, non riscontrata nel caso di specie.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza è emblematica per comprendere i confini del ricorso in Cassazione. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su specifiche violazioni di norme giuridiche o su vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza, evitando argomentazioni che implichino un riesame del materiale probatorio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti non denunciano una violazione di legge, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dai giudici di merito, oppure quando le censure sono formulate in modo generico senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è quello di decidere nuovamente sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato riesaminando le prove (giudizio di merito), ma solo di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente (giudizio di legittimità).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. (capo A) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo B);
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
considerato che il secondo motivo, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen., è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabil in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell’art. 133 cod. pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024