Inammissibilità ricorso Cassazione: quando le critiche sui fatti non bastano
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 16 aprile 2024, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per rapina aggravata che ha tentato di contestare la decisione della Corte d’Appello basandosi su presunti difetti di motivazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso, ribadendo un principio fondamentale: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, emessa il 27 settembre 2023, che confermava la responsabilità penale di un imputato per il reato di rapina aggravata. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che la sentenza d’appello fosse carente e manifestamente illogica sia nell’affermare la sua colpevolezza sia nella qualificazione giuridica del fatto come rapina.
Il Ruolo della Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
Il ricorrente, nel suo atto, ha di fatto riproposto le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio di secondo grado. La Corte di Cassazione ha osservato che le censure mosse erano semplici “doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni sulla ricostruzione della vicenda e sulla valutazione delle prove, materie che esulano dalla competenza della Corte di legittimità.
Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di svolgere un terzo grado di giudizio nel merito, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Quando un ricorso si limita a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità (come un’errata applicazione di una norma di diritto o un vizio logico palese e irriducibile nella motivazione), esso è destinato all’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, ha rilevato che le critiche del ricorrente non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni complete e logiche esposte dalla Corte d’Appello nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici sia sulla responsabilità dell’imputato sia sulla corretta qualificazione del reato come rapina aggravata.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che il presunto vizio motivazionale era manifestamente infondato. Una lettura attenta del provvedimento impugnato, secondo gli Ermellini, dimostrava una motivazione esistente, lineare e coerente, basata su un’esauriente disamina degli elementi probatori. Pertanto, le lamentele del ricorrente si traducevano in una richiesta, non consentita in quella sede, di una nuova e diversa valutazione delle prove.
Le conclusioni: Le conseguenze pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, ricordando agli operatori del diritto che il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente erano “mere doglianze in punto di fatto”, ossia contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, argomenti già esaminati e risolti con motivazione logica e congrua dalla Corte d’Appello. La Cassazione non può riesaminare il merito della causa.
Quali erano i motivi principali del ricorso?
Il ricorrente contestava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale e alla qualificazione giuridica del reato come rapina aggravata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEDHAT HELMI NASHED NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilit del ricorrente ed alla qualificazione giuridica del fatto di rapina, è indeducibile quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto relative a questioni già risolt con motivazione congrua ed esente da vizi logici dalla Corte territoriale nel corpo della sentenza impugnata;
che il ricorrente, reiterando tale doglianza con censure in fatto, non si confronta con le compiute argomentazioni della Corte d’appello sia in punto di responsabilità, sia pure sulla corretta qualificazione giuridica del reato come rapina aggravata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il dedotto vizio motivazionale risulta essere comunque manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore