Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Riguardano il Fatto e non il Diritto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze che derivano da un ricorso non correttamente impostato. L’inammissibilità ricorso Cassazione è una sanzione processuale che scatta quando l’impugnazione non rispetta i requisiti di legge, ad esempio perché tenta di portare davanti alla Suprema Corte questioni di merito già decise nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo questo caso per comprendere meglio la distinzione tra fatto e diritto.
Il Caso in Analisi: Dal Ricorso alla Decisione
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Brescia per i reati di lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per Cassazione. Nonostante la pena fosse già stata ridotta in appello, l’imputato ha contestato la sua responsabilità penale, in particolare per il reato di lesioni.
I Motivi del Ricorso: Una Questione di Fatto, non di Diritto
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali:
1.  Una diversa valutazione delle prove: Ha sostenuto che la sua versione dei fatti fosse più credibile di quella della persona offesa, chiedendo di fatto alla Cassazione di riconsiderare il materiale probatorio.
2.  Il travisamento della prova: Ha affermato che un filmato acquisito agli atti avrebbe dimostrato la sua innocenza, escludendo la sua responsabilità.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Suprema Corte come tentativi di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
L’inammissibilità ricorso Cassazione: la posizione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come un terzo giudice, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Distinzione tra Merito e Legittimità
Il ricorrente chiedeva alla Corte di sostituire il proprio apprezzamento dei fatti (ad esempio, giudicando quale testimone fosse più attendibile) a quello del giudice di merito. Questo tipo di valutazione è estranea al giudizio di Cassazione. Per quanto riguarda il presunto video, la Corte ha specificato che non basta menzionare un elemento di prova; è necessario dimostrare con argomentazioni tecniche e precise che il giudice di merito ne abbia travisato il contenuto, cioè gli abbia attribuito un significato palesemente errato, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze per il ricorrente:
*   La condanna al pagamento delle spese processuali.
*   La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver presentato un ricorso con evidenti profili di colpa, data la sua manifesta infondatezza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla consolidata giurisprudenza che traccia una netta linea di demarcazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero ‘versati in fatto’ e ‘generici’. Non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello; è necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione (come illogicità manifesta o, appunto, travisamento della prova debitamente dedotto). Poiché il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa delle prove, senza muovere censure di legittimità, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per contestare errori di diritto e non per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve formulare motivi specifici che attengano alla violazione di norme giuridiche o a vizi logici della motivazione, pena l’inammissibilità del ricorso e le conseguenti sanzioni economiche. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata per navigare le complesse regole del processo penale.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove del caso (giudizio di merito), come la credibilità di una testimonianza o il contenuto di un video. Questo tipo di valutazione spetta ai tribunali di primo e secondo grado, mentre la Cassazione può pronunciarsi solo su questioni di corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità per colpa del ricorrente comporta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
È sufficiente affermare che una prova è stata valutata male per ricorrere in Cassazione?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che per contestare la valutazione di una prova in Cassazione non basta proporre una propria interpretazione. È necessario dimostrare in modo specifico e rigoroso che il giudice di merito sia incorso in un ‘travisamento della prova’, ossia abbia distorto in modo palese e oggettivo il contenuto di quella prova, attribuendole un significato che essa non possiede.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4650  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di CaEsetick EI51che – per quel che qui rileva – ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica) oltraggio a pubblico ufficiale (capo c.);
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in relazione all’imputazione di cui al capo a. sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente essendosi limitato ad assumere la maggiore credibilità della prospettazione dell’imputato rispetto a quella della persona offesa, senza muovere censure di legittimità (cfr. Sez. 2, 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, inerente all’imputazione di cui al capo a. parimenti versato in fatto, oltre che generico, avendo dedotto assertivamente, senza dedurre compiutamente il travisamento della prova (che non può essere ritualmente denunciato per il tramite del mero compendio degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.), che emergenze istruttorie (in particolare, il filmato acquisito che riprenderebbe la condotta de operanti) escluderebbero la responsabilità dell’imputato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del -icorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente