Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Censure sul Fatto Bloccano l’Accesso al Giudice di Legittimità
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli ostacoli più comuni nel percorso processuale penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire una delle cause più frequenti di questa pronuncia: la riproposizione di censure fattuali già esaminate nei gradi di merito. Analizziamo il caso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sul fatto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Brindisi. La Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della prima sentenza, aveva dichiarato la prescrizione per uno dei reati contestati (art. 650 c.p.) e rideterminato la pena per il reato residuo (violazione di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011), confermando nel resto la decisione.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge (in particolare dell’art. 95 c.p.) e insistendo sulla sussistenza di presunti disturbi incidenti sul suo ‘aspetto volitivo’, elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto essere valutati diversamente.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il motivo centrale del ricorso si basava sulla presunta erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, delle condizioni psicologiche dell’imputato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nel ricorso presentato. L’imputato, infatti, non ha sollevato una vera e propria questione di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La difesa si è limitata a riproporre le medesime critiche, senza contestare specificamente le argomentazioni logico-giuridiche con cui i giudici di secondo grado avevano motivato la loro decisione di non riconoscere la sussistenza di tali disturbi sulla base della documentazione presente agli atti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché devolveva una ‘censura riproduttiva’ di critiche già vagliate e disattese dal giudice di merito. La Corte ha sottolineato come tali argomentazioni fossero state respinte con ‘ineccepibili argomenti’ dalla Corte d’Appello e come il ricorrente non avesse mosso una contestazione puntuale a tale motivazione, limitandosi a insistere sulla propria versione. Questo tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda è estraneo alle funzioni della Corte di Cassazione e, pertanto, non è consentito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la strada per accedere alla Corte di Cassazione è stretta e richiede la formulazione di motivi che attengano a vizi di legge o a difetti gravi della motivazione, non alla semplice speranza di un nuovo e più favorevole esame dei fatti. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, per il ricorrente, non solo la fine del processo, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito, ovvero critiche sulla valutazione dei fatti, che sono già state adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del grado precedente, senza sollevare specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di stabilire come si sono svolti i fatti (compito dei giudici di merito, come Tribunale e Corte d’Appello), ma solo di controllare che le leggi siano state interpretate e applicate correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1601 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1601 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a OSTUNI il 15/07/1991
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e 650 cod. pen., dichiarando l’intervenuta prescrizione di quest’ultimo e rideterminando la pena in quella di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 95 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura riproduttiva di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi da giudice di merito, con ineccepibili argomenti, comunque non scanditi da specifica contestazione delle argomentazioni svolte (cfr. terza e quarta pagina della sentenza di appello), insistendo il ricorrente sulla sussistenza di disturbi incidenti sull’aspetto volitivo, non riscontrati dai giudici di merito, sulla base del documentazione in atti.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinat.a equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
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