Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi di Appello sono Solo di Fatto
Affrontare un procedimento in Corte di Cassazione richiede una strategia legale precisa e rigorosa. Non è una sede dove si possono ridiscutere i fatti, ma unicamente dove si può contestare l’errata applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un imputato e sottolineando la netta distinzione tra motivi di legittimità e mere doglianze fattuali.
Il Caso in Esame: Un Ricorso in Materia di Stupefacenti
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito, in particolare per quanto riguarda il mancato riconoscimento di un’ipotesi di reato meno grave, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Questa norma prevede pene più miti per i fatti di lieve entità. Il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione delle prove per dimostrare che la sua condotta rientrasse in tale fattispecie.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione e le Sue Cause
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della questione, ma in un vizio fondamentale dell’impostazione del ricorso stesso. I giudici supremi hanno evidenziato come i motivi addotti dalla difesa non fossero critiche sulla violazione di legge, ma tentativi di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La Mancata Contestazione della Motivazione
Il punto cruciale della decisione è che il ricorrente non ha attaccato il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva fondato il suo convincimento sul numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata e sulla percentuale di principio attivo. Per contestare efficacemente tale decisione, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare un vizio logico o un errore di diritto nella motivazione, non semplicemente proporre una lettura alternativa degli stessi fatti. Questo mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza ha reso il ricorso inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che i motivi del ricorso erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata”. Si è trattato, in sostanza, di una richiesta di “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”, compito che esula completamente dalle funzioni della Cassazione. Il giudizio di legittimità serve a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non a funzionare come un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Poiché il ricorso non ha individuato specifici travisamenti o errori di diritto, ma si è limitato a riproporre una valutazione fattuale già compiuta (e motivata) dai giudici precedenti, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e focalizzato esclusivamente su questioni di diritto. Proporre argomenti che attengono al merito della vicenda non solo è inutile, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro. La decisione serve da monito: l’accesso al più alto grado della giustizia penale è riservato alla censura di errori giuridici, non al riesame dei fatti.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano costituiti da mere doglianze sui fatti e miravano a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, anziché contestare specifici errori di diritto della sentenza impugnata.
Quale errore specifico ha commesso la difesa nel presentare il ricorso?
La difesa non si è confrontata adeguatamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva basato la sua decisione sul numero di dosi preparabili e sulla percentuale di principio attivo per escludere un’ipotesi di reato meno grave. Il ricorso non ha evidenziato vizi logici o giuridici in tale ragionamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SABATINI 30A0 NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo ed il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza sul rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La memoria depositata dal difensore non supera la valutazione di inammissibilità, tenuto conto in particolare del mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha fondato la decisione sul numero di dosi preparabili e sulla percentuale di principio attivo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle tkmmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.