Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Puramente Fattuali
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito processuale che si verifica quando l’impugnazione non rispetta i rigidi paletti imposti dalla legge. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un organo di legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni che portano a tale esito e le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze erano molteplici: chiedeva una riqualificazione di alcuni reati in fattispecie meno gravi (ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in materia di stupefacenti), lamentava un’erronea valutazione delle prove e invocava l’assoluzione per altri due capi d’imputazione. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e il giudizio espresso dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, constatando che il ricorso stesso non poteva essere esaminato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono emblematiche e istruttive. La Corte ha individuato due vizi principali che hanno reso il ricorso inammissibile:
1. Natura Fattuale dei Motivi: Il ricorso si basava su argomentazioni “versati in fatto”. Il ricorrente, cioè, non ha denunciato un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello (come un’errata interpretazione di una norma), ma ha chiesto alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una diversa conclusione sui fatti. Questo tipo di valutazione è precluso alla Suprema Corte, che si limita a un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata.
2. Ripetitività delle Censure: I motivi proposti erano “meramente riproduttivi di profili di censura” già presentati in appello. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve sollevare critiche specifiche alla sentenza di secondo grado, evidenziandone i vizi logici o giuridici, e non può limitarsi a manifestare un generico dissenso.
La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già fornito una risposta corretta e ben argomentata a tutte le questioni sollevate, come emergeva chiaramente dalle pagine della sentenza impugnata. Di conseguenza, non vi era alcuno spazio per un riesame da parte della Corte di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato a casi in cui si lamenta una violazione di legge. Presentare un ricorso basato su una diversa lettura delle prove o sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti è una strategia destinata al fallimento. Le conseguenze, come visto, non sono solo l’insuccesso dell’impugnazione, ma anche un aggravio di costi per il ricorrente. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, giustificata dalla presentazione “colposa” del ricorso, serve da monito: l’impugnazione deve essere sempre fondata su solide basi giuridiche, per non trasformarsi da strumento di tutela a causa di ulteriori pregiudizi economici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sollevati sono puramente fattuali, cioè chiedono un nuovo esame delle prove, oppure quando si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già correttamente valutate e respinte dalla corte precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, poiché si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza la necessaria diligenza.
La Corte di Cassazione può valutare nuovamente le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente la legge e se la loro motivazione è logica e priva di vizi giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44569 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44569 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAVENNA il 09/02/1960
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura (mancata riqualificazione delle condotte ascritte ai capi 18 ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, erronea valutazione delle prove e assoluzione dai reati di cui ai capi 21 e 22), già adeguatamente vagliati e disattesi con corre argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 9 della sente impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.