Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi di Fatto non Bastano
L’ordinanza n. 46265/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo la netta distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto. Comprendere questa differenza è cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso alla Suprema Corte. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso Cassazione e le conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, basando le proprie doglianze su tre punti principali:
1. Una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.
2. L’erronea esclusione della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale (reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale), sostenendo di aver agito nella convinzione erronea (putativa) di trovarsi di fronte a un’azione illegittima.
3. L’inutilizzabilità di un verbale di polizia giudiziaria.
Le ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara spiegazione per ciascuno dei motivi sollevati. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono il perimetro d’azione della Corte di Cassazione.
La Valutazione dei Fatti: Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
Il primo e fondamentale motivo di rigetto riguarda la natura del ricorso. La Cassazione ha sottolineato che le critiche del ricorrente non concernevano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Suprema Corte, invece, è un giudice di legittimità: il suo compito non è decidere ‘come’ sono andati i fatti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza vizi evidenti. Poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta congrua e adeguata, ogni ulteriore discussione sul fatto è stata esclusa.
La Causa di Giustificazione Putativa: Mancanza di Dati Concreti
Riguardo alla presunta reazione ad un atto arbitrario, i giudici hanno confermato la corretta applicazione dell’art. 59, comma 4, c.p. Questa norma disciplina le cosiddette cause di giustificazione putative, ovvero quelle situazioni in cui un soggetto agisce nell’erronea convinzione che esista una circostanza che lo autorizzerebbe a compiere l’atto. La Corte ha chiarito che tale errore, per essere rilevante, deve fondarsi su dati di fatto concreti e oggettivi, capaci di ingenerare un ragionevole convincimento. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di elementi che potessero fargli credere di trovarsi di fronte a un atto arbitrario, rendendo la sua tesi infondata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sintetizzato le ragioni della sua decisione in alcuni punti chiave. In primo luogo, ha ribadito che le deduzioni sulla ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove investono profili del giudizio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione della Corte d’Appello di Brescia è stata giudicata congrua, adeguata ed esente da vizi logici, in quanto basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
In secondo luogo, ha confermato la corretta applicazione dell’art. 59, comma 4, c.p., escludendo il carattere putativo della causa di giustificazione per l’assenza di dati concreti a supporto della tesi del ricorrente. Infine, ha ritenuto infondata la questione sull’inutilizzabilità del verbale di polizia, sia per la correttezza delle argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello, sia perché la prova era stata comunque ‘superata’ dall’assunzione delle testimonianze degli agenti in dibattimento, nel pieno rispetto del contraddittorio.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, non su una semplice rilettura delle prove. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso Cassazione non è solo la conferma della condanna, ma anche, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000,00 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti di un processo?
No, l’ordinanza chiarisce che la ricostruzione e la valutazione dei fatti e delle prove sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, che valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quando si può invocare la reazione putativa a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale?
Secondo la Corte, per invocare la causa di giustificazione putativa (cioè basata su un errore), l’imputato deve dimostrare l’esistenza di dati di fatto concreti che hanno generato in lui il ragionevole convincimento di trovarsi di fronte a un atto illegittimo. Una mera percezione soggettiva non è sufficiente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p. e applicato in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46265 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46265 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudiz rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Brescia, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferen espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto, quanto alla causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., che la Co appello abbia fatto corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 59, comma quarto, pen., escludendone il carattere putativo in assenza di dati concreti, suffraganti il ragione convincimento da parte dell’agente di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fr ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale 6. N.4457 del 16/10/2018, Rv. 274983);
ritenuto che la dedotta inutilizzabilità del verbale di p.g. è stata esclusa sulla b considerazioni giuridicamente ineccepibili, ed in ogni caso risulta c:arente la c.d. prov resistenza, essendosi proceduto anche all’assunzione delle testimonianze degli agenti operanti nel rispetto del contraddittorio;
ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 17 ottobre 2023 appare riproduttiva dell medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l’inammissibilità;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 2 novembre 2023 Il Cons . • Here estensore GLYPH
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