Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44334 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44334 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Barletta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del sentenza in relazione ad entrambi i ricorrenti limitatamente all’om riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e, con rigua COGNOME, anche in relazione al beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.; lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO per NOME e AVV_NOTAIO
NOME per COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dagli imputati NOME e NOME COGNOME avverso la senten emessa il 23 novembre 2020 dal locale Tribunale, in parziale riforma de decisione, ha concesso alla COGNOME la sospensione condizionale della pe confermando la responsabilità dei predetti in relazione al reato di cui agli a cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l’orig imputazione e la pena di giustizia.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati co i rispettivi atti a mezzo dei difensori.
3. Nell’interesse di NOME si deduce:
3.1. Con il primo motivo mancanza assoluta di motivazione in relazione al presunte cessioni di stupefacente in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento alla dedotta inesistenza di filmati che provassero l’ass riguardo e di dichiarazioni da parte dei presunti cessionari, essendo indimos l’assunto della diretta percezione visiva degli scambi da parte dell’appu COGNOMECOGNOME COGNOME non ha mai parlato di scambi di denaro e stupefacente, ma so di aver visto “cedere qualcosa”.
3.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione in relazione alla dedotta impossibilità di identificazione del presunto spacciatore attra filmati prodotti all’udienza del 13/3/2017.
3.3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e mani illogicità della motivazione in relazione all’omesso riconoscimento d attenuante, legato ad una circostanza ipotetica e non verificabile, tenuto con non fu rinvenuta droga nella disponibilità dell’imputato.
3.4. Con il quarto motivo erronea qualificazione della somma confiscata qual profitto del reato e mancanza di motivazione a riguardo, essendo apoditticamen affermato lo scambio oneroso in favore dei cessionari.
4. Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce:
4.1. Con il primo motivo violazione del principio di correlazione ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla condotta materiale di cedente conte all’imputata ed a quella di concorrente morale per la quale è stata ri responsabile. Alla correlata deduzione in appello la sentenza ha risp affermando apoditticamente l’omogeneità delle due condotte.
4.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuto concorso mora nonostante la mera inerte presenza della ricorrente documentata da videoriprese e dalla deposizione dell’COGNOME. A tal riguardo la decisione fa ric condotte processualmente indimostrate, travisando le prove assunte dibattimento, a giustificazione del presunto apporto dato dalla ricorrente all’
4.3. Con il terzo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine al invocata concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’a comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 202 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, co epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il primo motivo sulla cessione a COGNOME e COGNOME è genericamen versato in fatto rispetto alla incensurabile valutazione espressa dalla se impugnata che ha rigettato le deduzioni difensive sul rilievo che le prove a c degli imputati non si rinvengono nei fotogrammi allegati dalla difesa ma d videoriprese a colori fatte in pieno giorno con lo zoom, in uno alle dichiarazioni dell’appuntato COGNOME in ordine alla diretta percezione di movimenti soggetti attenzionati oltreché dal rinvenimento in capo ai quattro cessi segnalati dal COGNOME dello stupefacente.
2.2. Il secondo motivo sulla identificazione del ricorrente è anch’ genericamente versato in fatto rispetto alla incensurabile valutazione sulla della quale la sentenza ha rigettato le deduzioni difensive a riguardo sull delle riprese video e delle dichiarazioni dell’COGNOME e del Comitangelo ch indicato l’imputato come l’NOME soggetto da liii conosciuto.
2.3. Il terzo motivo sulla attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è genericamente proposta rispetto alla adesione da parte del Giudice di appello al giudizio esp dal primo giudice che ha escluso l’attenuante sul rilievo in fatto della molte degli episodi in un contesto espressivo del noto ruolo di riferimento degli imp nel traffico illecito svolto in quel luogo, in conformità al principio secondo la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità d
all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571)
2.4. Il quarto motivo sulla confisca del denaro è generica ed in fatto oltre che manifestamente infondata, rispetto all’ineccepibile valutazione della sentenza correlata alla onerosità degli scambi, non illogicamente desunti a partire da quello puntualmente documentato in capo all’RAGIONE_SOCIALE (v. pg. 1.0 della sentenza impugnata).
3. Il ricorso COGNOME.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta esclusione da parte della sentenza impugnata della dedotta violazione sul rilievo della assenza di qualsiasi immutazione del fatto all’interno della contestata condotta concorsuale.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto volto alla reinterpretazione del dato probatorio, valutato dal Giudice di appello senza incorrere in vizi logici e giuridici restituendo una efficace compresenza della ricorrente nel contesto della attività illecita materialmente realizzata dal correo.
3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla generica deduzione in appello che si limitava ad evocare un errore materiale, considerando invece la diversa finalità dell’istituto previsto dall’art. 175 cod. pen (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106) e che, pertanto – secondo noto orientamento di legittimità -, non obbligava la Corte ad una risposta al riguardo,
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.