Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono di Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso Cassazione presentato da un imputato, chiarendo che le censure relative alla valutazione delle prove e alla determinazione della pena, se non evidenziano vizi logici o giuridici, costituiscono motivi di fatto non ammissibili. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
Il Caso in Analisi: Ricorso contro Pena e Attenuanti
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per un reato contro la pubblica amministrazione, originariamente rubricato come violazione di sigilli e successivamente qualificato come violazione dei doveri di custode. L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena inflitta (la cosiddetta dosimetria della pena).
La Valutazione del Merito e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha immediatamente rilevato la sua natura. I motivi addotti dall’imputato non contestavano una errata applicazione della legge o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di doglianze, che chiedono alla Cassazione una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, esulano dai poteri del giudice di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente corretta e non illogica. I giudici di secondo grado avevano negato le attenuanti generiche evidenziando non solo l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, ma anche la presenza di elementi negativi di rilievo, come il suo modus operandi e la totale mancanza di una revisione critica del proprio comportamento.
Anche per quanto riguarda la pena, la decisione è stata confermata. La condanna a quattro mesi di reclusione, vicina alla media edittale prevista dalla norma, è stata considerata congrua in relazione a diversi fattori:
* La gravità complessiva del fatto.
* La personalità recidivante dell’imputato, caratterizzata da una spiccata “capacità delinquenziale”.
* La sequenza di precedenti penali a suo carico, indicativi di un’indole “proclive al delitto e riottosa all’osservanza delle decisioni giurisdizionali”.
* Le specifiche modalità di esecuzione del reato e la gravità della violazione dei doveri connessi al suo ruolo di custode giudiziale.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha concluso che la sentenza d’appello aveva fornito una giustificazione logica e adeguata per le sue decisioni, rendendo le critiche del ricorrente semplici doglianze di fatto e, di conseguenza, inammissibili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro promemoria dei limiti del giudizio in Cassazione. Non è una sede dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice di merito, a meno che non emerga un vizio di legittimità, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere attentamente formulati per colpire specifici errori di diritto e non per sollecitare una rivalutazione dei fatti. Per i cittadini, conferma che il processo ha delle fasi ben distinte, e le questioni di merito trovano la loro definitiva risoluzione nei primi due gradi di giudizio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da mere doglianze di fatto e ripetizioni delle argomentazioni già esposte in appello. Tali motivi, che chiedono una nuova valutazione del merito, non sono consentiti nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche evidenziando, da un lato, l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato e, dall’altro, la presenza di elementi negativi come il suo modus operandi e la totale mancanza di segni di revisione critica del suo comportamento.
Come è stata giustificata l’entità della pena inflitta?
La pena è stata considerata adeguata in base alla gravità complessiva del fatto e alla personalità recidivante dell’imputato. La decisione ha tenuto conto della sua capacità delinquenziale, della sequenza di precedenti condanne (anche per reati gravi contro il patrimonio), delle modalità di esecuzione e dell’intensità della colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell’imputato COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 335 cod. pen. – così qualificata l’originaria imputazione rubricata sub art. 334 cod. pen. – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello. In particolare, il ricorrente di duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. evidenziando, da un lato, l’assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e, dall’altro lato, che in senso negativo depongono il modus operandi e la totale assenza di segni di revisione critica; motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Corretta è anche la motivazione con la quale si è confermata l’entità della pena irrogata in primo grado, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla circostanza che la pena detentiva – determinata in misura prossima alla media edittale (mesi quattro di reclusione, a fronte della pena “fino a sei mesi”) – è congrua rispetto alla complessiva gravità del fatto e alla personalità recidivante dell’imputato, caratterizzata da “capacità delinquenziale, rilevata dalla sequenza dei giudicati esistenti a suo carico, che rivelano un’indole proclive al delitto e riottosa all’osservanza delle decisioni giurisdizionali”; così come adeguata – e quindi insindacabile da parte di questa Corte – risulta l’argomentazione della sentenza impugnata che ha confermato la recidiva applicata in primo grado indicando a sostegno di tale decisione la gravità del fatto, le modalità di esecuzione, la gravità delle violazioni dei doveri inerenti alla qualifica di custode giudiziale, l’intensità della colpa dell’imputato e la biografia criminale del predetto, segnata da un precedente specifico e da gravi reati contro il patrimonio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della (assa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024