Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando le Argomentazioni non Bastano
L’inammissibilità del ricorso per cassazione rappresenta una delle questioni più delicate e frequenti nel processo penale. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper presentare le proprie argomentazioni secondo le rigide regole formali e sostanziali previste dalla legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specifici motivi di diritto possa condurre a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Decisione della Sorveglianza
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un decreto del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il ricorrente, condannato con una sentenza della Corte di Appello divenuta irrevocabile, sosteneva che i reati per i quali stava scontando la pena non fossero ‘ostativi’, ovvero non rientrassero in quella categoria di crimini che limitano l’accesso ai benefici penitenziari. L’argomento, tuttavia, era stato proposto in modo generico, senza un’adeguata struttura legale a supporto.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso e le sue Ragioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può limitarsi a una semplice affermazione, ma deve essere supportato da solide e pertinenti ragioni di diritto.
La Carenza dei Motivi di Diritto
Il punto centrale della pronuncia è che l’unico argomento proposto dal ricorrente non era consentito dalla legge in sede di legittimità. Affermare che il titolo di reato non fosse ostativo, senza prendere una posizione critica e argomentata sui reati specifici per cui era intervenuta la condanna definitiva, si è rivelato un errore fatale. La Corte ha sottolineato come il ricorso fosse ‘privo delle ragioni di diritto che le sostengano’.
Il Necessario Confronto con la Sentenza Definitiva
Gli Ermellini hanno evidenziato come la decisione impugnata del Tribunale di Sorveglianza fosse in linea con il contenuto della sentenza di condanna. Il ricorrente, invece di contestare le basi giuridiche di quella sentenza, ha introdotto un argomento slegato dal contesto, senza spiegare perché e come i reati già accertati in via definitiva non dovessero essere considerati ostativi o perché si dovesse ritenere che fossero già stati espiati. Questo mancato confronto con il ‘titolo’ che legittima l’esecuzione della pena ha reso il ricorso inefficace.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso rilevando che la decisione del Tribunale di Sorveglianza era conforme, nella sua parte motiva, al contenuto della sentenza della Corte d’Appello, divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità di un precedente ricorso per cassazione. L’argomento difensivo, secondo cui il reato non sarebbe ostativo, è stato introdotto in modo assertivo, senza un’analisi critica dei titoli di reato per i quali il ricorrente era stato condannato. Mancava, in sostanza, una vera e propria argomentazione giuridica capace di mettere in discussione la qualificazione dei reati come ostativi, elemento che è di competenza del giudice della cognizione e che non può essere rimesso in discussione in sede esecutiva con mere affermazioni.
Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un insegnamento fondamentale: il ricorso per cassazione è un giudizio di diritto, non di fatto. Per superare il vaglio di ammissibilità, è cruciale che le censure mosse al provvedimento impugnato siano specifiche, pertinenti e fondate su solide basi giuridiche. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; occorre dimostrare, attraverso un’analisi tecnica, la violazione di legge da parte del giudice precedente. In caso contrario, come in questa vicenda, il risultato è l’inammissibilità del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specifiche ragioni di diritto a sostegno. L’argomentazione presentata era una semplice affermazione non supportata da un’analisi giuridica che contestasse i titoli di reato della condanna definitiva.
Qual era l’argomento principale del ricorrente e perché non è stato accettato?
L’argomento era che il reato in espiazione non fosse ‘ostativo’. Non è stato accettato perché il ricorrente non ha preso posizione sui specifici reati per cui era stato condannato con sentenza irrevocabile, né ha fornito motivazioni giuridiche per cui tale qualifica dovesse essere rivista.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico argomento proposto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo delle ragioni di diritto che le sostengano, atteso che la deci impugnata è conforme nella sua parte motiva – che ritiene siano in espiazione dei reati ostati – al contenuto della sentenza della Corte di appello di Catania del 17 aprile 2019, divenu irrevocabile il 29 settembre 2020, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione presentato da COGNOME (Sez. 2, sentenza n. 27549 del 29/09/2020, COGNOME, n.nn.), mentre l’argomento speso in ricorso che il titolo di reato sarebbe non ostativo è introdotto sen prendere posizione sui titoli di reato per cui il ricorrente è stato condannato con tale senten su quando gli stessi sarebbero già stati espiati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.