Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Viene Respinsito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, sottolineando l’importanza della specificità e fondatezza dei motivi di ricorso. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i casi di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito che preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate. Il caso in esame riguarda due imputati il cui appello è stato bloccato sul nascere per vizi procedurali e di contenuto.
I Fatti del Processo
Due persone, condannate in primo grado e in appello, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per contestare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. I loro ricorsi si basavano su tre distinti motivi: la presunta tardività della querela presentata dalla parte offesa, una critica alla valutazione della responsabilità penale di uno degli imputati e, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità formale e sostanziale dell’impugnazione. Di conseguenza, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La decisione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa di ciascun motivo di ricorso, evidenziandone le carenze che ne hanno determinato l’inammissibilità.
Primo Motivo: La Tempestività della Querela
I ricorrenti sostenevano che la querela fosse stata presentata oltre i termini di legge. La Cassazione ha giudicato questo motivo ‘manifestamente infondato’. Ha infatti ricordato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il termine per sporgere querela non decorre dalla semplice conoscenza del fatto, ma dal momento in cui la vittima ha una conoscenza ‘certa e completa’ del reato, includendo la sua dimensione oggettiva e soggettiva, l’identità dell’autore e la consapevolezza della sua illiceità. I giudici d’appello avevano applicato correttamente questo principio, rendendo la doglianza infondata.
Secondo Motivo: Un caso di inammissibilità del ricorso per aspecificità
Uno dei ricorrenti contestava la propria responsabilità penale. La Corte ha etichettato questo motivo come ‘aspecifico’. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica puntuale e specifica al ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della legittimità della decisione. Ripetere le stesse doglianze senza attaccare la struttura motivazionale della sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato giudicato ‘aspecifico e non consentito’. La Corte ha confermato la correttezza della decisione d’appello, che aveva negato il beneficio per la ‘mancanza di elementi favorevoli’ a una mitigazione della pena. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, per motivare il diniego delle attenuanti, è sufficiente che il giudice evidenzi l’assenza di elementi di segno positivo, senza dover analiticamente considerare ogni possibile circostanza astrattamente favorevole.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Dimostra che non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile formulare motivi di ricorso che siano:
1. Specifici: Devono criticare in modo preciso e mirato le parti della motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre argomenti già vagliati.
2. FONDATI GIURIDICAMENTE: Devono basarsi su presunte violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su una diversa interpretazione dei fatti.
3. NON MANIFESTAMENTE INFONDATI: Devono avere un minimo di plausibilità giuridica e non scontrarsi con principi di diritto ormai consolidati.
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una sanzione processuale severa che sottolinea la funzione della Suprema Corte come organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto, non come ulteriore istanza per ridiscutere il merito dei fatti.
Quando inizia a decorrere il termine per presentare una querela?
Secondo la Corte, il termine per la presentazione della querela decorre non dalla mera conoscenza di un fatto, ma dal momento in cui il titolare del diritto ha una conoscenza certa e completa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, inclusa la piena contezza dell’autore e dell’illiceità della condotta.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere considerato ‘aspecifico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato ‘aspecifico’ quando è reiterativo di doglianze già espresse e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, si limita a riproporre le proprie tesi difensive invece di individuare e contestare un errore di diritto o un vizio logico specifico nella decisione dei giudici d’appello.
È sufficiente l’assenza di elementi positivi per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento consolidato secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo meritevoli di considerazione ai fini di una mitigazione della pena, senza che sia necessario prendere in esame ogni singola circostanza astrattamente favorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il 27/09/1975
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 23/02/1969
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME rilevato che il primo motivo con cui i ricorrenti lamentano violazione dell’art 124 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività d querela è manifestamente infondato. I giudici di appello (vedi pagg. 8 e 9 de sentenza impugnata) hanno fatto corretto uso dell’univoco e consolidat orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine pe presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del rela potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nell dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore della illiceità delle condotte (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, COGNOME, Rv. 27 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 879 del 17/10/2023, Fogliani, non massimata).
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente COGNOME lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputat aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruz dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti in motivazione; i giudi appello, con percorso argonnentativo esaustivo e conforme alle risultan processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della COGNOME (vedi pagg 10 a 13 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabi sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamen fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazio dell’art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e n consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del man riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli al mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). Il Colleg condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitt secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un co riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.