Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7881 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il 22/01/1967 COGNOME NOME nato a BARI il 18/03/1985
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME ed i motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente COGNOME in data 27 dicembre 2024;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente COGNOME lamenta erronea interpretazione dell’art. 707 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità di tipo concorsuale, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, resta estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il COGNOME abbia concorso nella commissione del reato di cui all’art. 707 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pag. 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente COGNOME lamenta violazione dell’art. 707 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di cui all’art. 707 cod. pen. (vedi pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il terzo motivo con il quale il ricorrente COGNOME lamenta violazione dell’art. 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e dei plurimi precedenti penali di cui l’imputato è gravato, precedenti che escludono la non abitualità del
comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
rilevato che l’inammissibilità di tutti i motivi del ricorso proposto dal COGNOME non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l’originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente in data 27 dicembre 2024 ed aventi ad oggetto la violazione degli artt. 707 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché la violazione del divieto di scienza privata del giudice conseguente all’utilizzo da parte della Corte territoriale di informazioni acquisite dalle applicazioni Google maps e Google earth. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME non massimata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
GLYPH
Il Peiènte