Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37254 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da
NOMENOMENOMENOMENOMENOME
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/12/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12/12/2024, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Aosta del 19 gennaio 2023, condannava NOMENOMEX concesse circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 100,00 di multa in ordine al reato di sfruttamento della prostituzione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, che si fonda sulle dichiarazioni dell’autore di una rapina ai danni della signora XXXXXXX.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (v. pag. 6 sentenza), il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente in sede di legittimità (v. pagg. 5-8 della sentenza gravata) di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale e, prima di lei, dal Tribunale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217)
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioŁ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
– Relatore –
Ord. n. sez. 15186/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Scendendo in concreto, la sentenza impugnata chiarisce che le dichiarazioni del NOME(imputato di rapina in danno di NOME, meretrice, dopo la consumazione di un rapporto a pagamento), sostanzialmente reo confesso della rapina, trovano importanti riscontri sia nella messaggistica allegata alla querela, sia (parzialmente) nella deposizione della XXXXXXX, sia nell’individuazione della vettura su cui si sono svolti i fatti come quella in uso all’indagato, che in entrambe le occasioni aveva accompagnato la donna sul posto dell’incontro.
Il ricorrente, in realtà si limita a contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito, operazione esclusa nel giudizio di legittimità, riproponendo inammissibilmente doglianze dagli stessi concordemente escluse.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME DI COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.