Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14899 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale, in data 27/10/2023, la Corte cli appello di Firenze aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari in relazione all’imputazione per il reato di cui agli artt.81, comma 2, e 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.NUMERO_DOCUMENTO commesso in Follonica dal luglio al dicembre 2021.
NOME COGNOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per violazione dell’art.606, comma 1 lett. b) d) e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.3,27 Cost., 273 e 274 cod. proc. pen., violazione del principio della finalità rieducativa della pena. La gravità dei reati, giudicati primo e in secondo grado ma non soggetti a sentenza definitiva, si assume, non osta a un’attenuazione delle esigenze cautelari. Posto che la pena non deve avere carattere punitivo ma rieducativo, hai avanzato domanda di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari con ausilio di braccialeti:o elttronico.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché la critic argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena dii inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e incilefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnai:o, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugNOME, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tut ignorato.
L’ordinanza impugnata ha messo in evidenza che, con sentenza della Corte di appello di Firenze, il ricorrente è stato condanNOME alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione per il delitto in materia di traffico di stupefacen che la misura della custodia cautelare in carcere, della quale ha chiesto la revoca o la sostituzione con quella degli arresti domiciliari, risulta applicata aggravamento di precedente misura meno àfflittiva a seguito dell’evasione dal luogo degli arresti. In particolare, il NOME NOME stato sorpreso in data 8 lugl 2023, in occasione di un controllo, a bordo del convoglio ferroviario che viaggiava da Torino a Cuneo in possesso di documenti validi per l’espatrio. Sulla base di tali specifici elementi, il Tribunale ha ritenuto che la condott trasgressiva posta in essere dall’imputato dimostrasse la volontà di sottrarsi alla condanna e rivelasse come l’unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari fosse quella in corso.
La doglianza espressa nel ricorso risulta meramente reiterativa di analoga argomentazione sottoposta all’esame del Tribunale, senza alcun confronto con la motivazione che sostiene l’ordinanza impugnata. Viene, peraltro, enunciata la violazione di principi in materia di funzione della pena che risulta errata in diritto per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché verte in materia di misure cautelari; in secondo luogo, perché la funzione del trattamento sanzioNOMErio, che concerne la fase esecutiva della condanna definitiva piuttosto che la fase applicativa di misure cautelari, non esclusivamente quellg rieducativa
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condanNOME al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso il 3 aprile 2024 GLYPH