Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ce lo ricorda, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imprenditore e mettendo in luce i limiti dell’impugnazione di legittimità. Comprendere le ragioni di una pronuncia di inammissibilità ricorso cassazione è fondamentale per capire come funziona il nostro sistema giudiziario al suo più alto livello.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello. L’accusa era grave: bancarotta fraudolenta, un reato previsto dagli articoli 110 del codice penale e 216 della legge fallimentare. Ritenuto penalmente responsabile, l’imputato aveva ricevuto una condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, l’imprenditore decideva di tentare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per Cassazione, il terzo e ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Violazione di legge per intervenuta prescrizione: Secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per il decorso del tempo. Si lamentava che i giudici di merito non avessero correttamente calcolato il termine di prescrizione.
2. Mancata concessione di benefici: Il ricorrente si doleva del fatto che non gli fossero state concesse le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, ritenendo illogica la motivazione della Corte d’Appello su questo punto.
L’Inammissibilità del Ricorso Cassazione e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: valuta se le domande poste dal ricorrente possono essere legalmente esaminate in quella sede.
La Corte ha stabilito che la questione della prescrizione era manifestamente infondata. Inoltre, le lamentele sulla mancata concessione delle attenuanti e sulla valutazione delle prove sono state considerate un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa in Cassazione.
le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro e puntuale perché il ricorso non potesse essere accolto. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla prescrizione, i giudici hanno sottolineato un punto tecnico cruciale: il termine di prescrizione, in casi di bancarotta, inizia a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, avvenuta nel 2012. Secondo i calcoli previsti dagli articoli 157 e 161 del codice penale, tale termine sarebbe maturato solo nel novembre 2024. Di conseguenza, al momento della decisione, il reato non era affatto prescritto. Ogni ulteriore argomentazione sul punto è stata giudicata una semplice doglianza di fatto, irrilevante in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel concedere o negare le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Il ruolo della Cassazione non è sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma solo controllare che la loro decisione sia supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e pesanti per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso dimostra l’importanza di presentare in Cassazione motivi di ricorso che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non a una diversa interpretazione dei fatti già valutati nei gradi di merito. Un ricorso basato su argomenti non consentiti in sede di legittimità è destinato non solo al fallimento, ma anche a un aggravio di costi per chi lo propone.
Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per un reato fallimentare?
Secondo la decisione, il termine di prescrizione per il reato di bancarotta inizia a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere ritenuto inammissibile?
Un motivo è inammissibile quando è manifestamente infondato (come la pretesa prescrizione calcolata erroneamente) o quando si risolve in doglianze di fatto che mirano a una rivalutazione degli elementi probatori, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso penale?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato equitativamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42709 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATENA LUCANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 giugno 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per non essere stata dichiarata l’estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l’asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali; al riguardo, si evidenzia che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento in data 9 maggio 2012, il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161, ultimo comma, cod. pen., sarebbe maturato solo in data 9 novembre 2024; inoltre, il motivo è nel resto inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, nonché avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali;
che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.