Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la motivazione è a prova di critica
L’ordinanza n. 27896 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi di appello sono ritenuti manifestamente infondati. Il caso riguarda un uomo condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), il cui ricorso si basava essenzialmente sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, già negate in appello. La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: una motivazione logica, coerente e puntuale da parte del giudice di merito rende le censure di legittimità sterili e destinate al rigetto.
I fatti alla base della decisione
Il procedimento trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, riconosciuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La censura e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non era la valutazione nel merito della colpevolezza, ormai accertata, ma la correttezza del processo logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello nel negare le attenuanti. Il ricorso per Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
La Settima Sezione Penale ha rapidamente liquidato la questione, etichettando il motivo di ricorso come “manifestamente infondato”. Questa formula indica che la censura sollevata appare, sin da una prima analisi, priva di qualsiasi pregio giuridico, tanto da non meritare un esame approfondito. La conseguenza diretta di tale valutazione è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, una decisione che impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su un unico, solido pilastro: la qualità della motivazione della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno osservato che la Corte d’Appello aveva spiegato in maniera “logica, coerente e puntuale” le ragioni per cui non riteneva di concedere le attenuanti generiche all’imputato. Citando espressamente la pagina 5 della sentenza di secondo grado, la Cassazione ha evidenziato come il giudice di merito avesse già esaminato e motivatamente escluso la sussistenza di elementi positivi tali da giustificare uno sconto di pena.
Di fronte a una motivazione così ben argomentata, il ricorso si è rivelato un tentativo infruttuoso di ottenere una nuova valutazione di merito, estranea alle competenze della Corte di legittimità. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è emblematica. Ci insegna che la via del ricorso in Cassazione deve essere percorsa solo in presenza di vizi concreti di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Tentare di rimettere in discussione valutazioni di merito, già adeguatamente argomentate dal giudice precedente, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per l’imputato. La solidità e la coerenza della motivazione restano il baluardo principale di una sentenza contro le impugnazioni di legittimità.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era “logica, coerente e puntuale”?
Significa che la Corte d’Appello aveva spiegato in modo chiaro, senza contraddizioni e in dettaglio le ragioni per cui aveva deciso di non concedere le attenuanti generiche, rendendo la sua decisione giuridicamente solida e non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7:3)
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perc avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre dente