Inammissibilità ricorso cassazione: quando la motivazione è sufficiente?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6476 del 2024, torna a definire i confini del proprio giudizio, chiarendo i motivi che portano all’inammissibilità del ricorso per cassazione. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la Corte Suprema è un giudice di legittimità, non un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. Questo caso, nato da una condanna per spaccio di stupefacenti, offre lo spunto per analizzare i limiti del vizio motivazionale e le severe conseguenze di un ricorso infondato.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, a seguito di un giudizio abbreviato. L’imputata era stata riconosciuta colpevole del reato continuato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con una pena di un anno di reclusione e 1.600 euro di multa. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e, soprattutto, un vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, la condanna si basava su un materiale probatorio carente e insufficiente a dimostrare la sua colpevolezza.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione e i suoi Limiti
La difesa ha tentato di scardinare la sentenza d’appello sostenendo che la motivazione fosse viziata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato tale approccio, qualificando il ricorso come inammissibile.
I Giudici Supremi hanno ribadito che il loro compito non è quello di procedere a una nuova valutazione dei fatti o a una rilettura degli elementi di prova. Il controllo di legittimità si concentra esclusivamente sulla coerenza strutturale e sulla tenuta logico-argomentativa della decisione impugnata. Non è possibile, in sede di Cassazione, sostituire la valutazione dei giudici di merito con una diversa, anche se altrettanto plausibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte ha spiegato che le censure mosse dalla ricorrente, pur presentate come vizi di motivazione, celavano in realtà la richiesta di una nuova e più favorevole lettura delle prove. La difesa contestava, ad esempio, le conclusioni tratte dalla Corte d’Appello riguardo al confezionamento in dosi della sostanza, elemento che era stato ritenuto un chiaro indizio della finalità di spaccio.
La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione fattuale in sede di legittimità è stato ritenuto inammissibile.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Rilevando che non vi erano elementi per ritenere che la ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa, l’ha condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati, che mirano solo a ritardare la definitività della sentenza.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio della Corte di Cassazione è un controllo sulla corretta applicazione della legge, non un’ulteriore istanza per riesaminare il merito della vicenda. Un ricorso è ammissibile solo se evidenzia vizi specifici, come una motivazione palesemente illogica, contraddittoria o inesistente. Quando, invece, si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove già vagliate dai giudici di primo e secondo grado, il suo destino è segnato: l’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il proponente.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare la motivazione di una sentenza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di controllare la coerenza strutturale e la tenuta logico-argomentativa della decisione. Non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo verificare che la motivazione non sia illogica o contraddittoria.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dietro l’apparenza di una critica alla motivazione, la ricorrente cercava di ottenere una nuova e diversa lettura delle prove già esaminate nei gradi precedenti, un’attività che non è consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e si ritiene che sia stato proposto con colpa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente dal giudice (nel caso specifico, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGO SAN LORENZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,COGNOME W- Dr n -n —-IE
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Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 17 dicembre 2020 del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Firenze, resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale COGNOME NOME era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro milleseicento di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 81 capoverso cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unito dal vincolo della continuazione ad altri fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputata ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale per la carenza del materiale probatorio a suo carico.
Il ricorso è inammissibile.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio, osserva allora il Collegio che le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza del vizio motivazionale, infatti, la stessa tende ad ottenere in questa sede – con richiami meramente fattuali – una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
In ogni caso, la Corte territoriale ha argomentato in modo congruo e non manifestamente illogico la finalità di spaccio avuto riguardo al confezionamento in dosi (cfr. pag. 3) che ora la ricorrente contesta.
Non può quindi che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigli sore
Il Presidente