Inammissibilità ricorso cassazione: quando la motivazione è logica e completa
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del giudizio di legittimità, chiarendo le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e possesso illegale di munizioni. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo i motivi di ricorso infondati e meramente riproduttivi di censure già correttamente respinte.
I fatti del caso e la condanna in Appello
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. L’imputato era stato ritenuto colpevole di diversi reati, tra cui la detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina e hashish) e il possesso illegale di cartucce. La pena era stata rideterminata in due anni e dieci mesi di reclusione, oltre a una multa.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi principali: l’errata valutazione della destinazione a terzi della sostanza, la mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e l’eccessività dell’aumento di pena per il reato di detenzione di munizioni.
I motivi del ricorso e la valutazione sull’inammissibilità in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, concludendo per la loro totale inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Suprema Corte.
La destinazione a terzi dello stupefacente
Il primo motivo di doglianza, secondo i giudici, era una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione ritenuta logica e priva di censure, aveva desunto la finalità di spaccio non solo dal cospicuo quantitativo e dalla diversa tipologia di droga sequestrata, ma anche dal possesso di strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi, come un bilancino di precisione e ritagli di cellophane. Questi elementi, nel loro complesso, delineavano un quadro probatorio inequivocabile.
L’esclusione della fattispecie di lieve entità
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte territoriale aveva correttamente escluso che il fatto potesse essere qualificato come di ‘lieve entità’. La valutazione si è basata su una visione d’insieme degli elementi disponibili: la quantità e la diversa qualità delle sostanze, unite alle modalità di detenzione, indicavano una capacità di diffusione sul mercato illegale non compatibile con la nozione di minima offensività. La decisione è stata considerata pienamente rispettosa dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, che richiedono al giudice di valutare tutti gli aspetti della fattispecie concreta per accertare la lieve entità del fatto.
La congruità dell’aumento di pena
Infine, per quanto riguarda l’aumento di pena per il possesso di munizioni (art. 697 c.p.), la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’Appello. L’aumento di tre mesi di reclusione era stato giustificato in ragione della gravità del fatto, legata all’elevata potenzialità lesiva delle cartucce detenute. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze escluse nel caso di specie.
Le motivazioni della Corte Suprema
La decisione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità e non di merito. Non è compito della Suprema Corte rivalutare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, qualora questa sia sorretta da una motivazione coerente, completa e non manifestamente illogica. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione esauriente per ogni punto contestato, basando le proprie conclusioni su elementi fattuali concreti e applicando correttamente i principi di diritto.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso in cassazione scatta quando i motivi proposti non denunciano un vizio di legge o un difetto logico manifesto della motivazione, ma si limitano a sollecitare una nuova e diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in quella sede. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende suggella la definitività della decisione, confermando l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la pronuncia, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente respinte nei gradi di merito, oppure quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Quali elementi concreti possono escludere la qualificazione di un fatto di spaccio come di ‘lieve entità’?
La Corte ha ritenuto decisivi, per escludere la lieve entità, la valutazione complessiva del quantitativo di sostanza, della diversa qualità della stessa (nella fattispecie, cocaina e hashish) e delle modalità di detenzione, come il possesso di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Questi elementi indicavano una capacità di diffusione sul mercato incompatibile con la minima offensività.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di merito se ritenuta eccessiva?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la congruità della pena. Un intervento è possibile solo in casi eccezionali, ossia quando la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che nel caso di specie è stata esclusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il 26/04/1983
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 24 gennaio 2023, la Corte d’appello di Salerno, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in quella di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 (capo 1 della rubrica); art. 697 cod. pen. (capo 2 della rubrica); art. 586-bis cod. pen. (capo 3), tutti accertati in data 28 maggio 2021 in Battipaglia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al capo 1 dell’imputazione, non essendo adeguatamente motivata la colpevolezza dell’imputato in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente caduta in sequestro; Il) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aumento apportato a titolo di continuazione per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. da reputarsi eccessivo.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di doglianza è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito. La Corte di appello, esprimendo una motivazione immune da censure sul piano logico, ha posto in evidenza come la destinazione a terzi della sostanza stupefacente caduta in sequestro fosse desumibile non solo dal cospicuo quantitativo della stessa e dalla diversa qualità (cocaina ed hashish), ma anche dalla detenzione della strumentazione necessaria per il confezionamento in dosi dello stupefacente (bilancino di precisione e ritagli di cellophane).
Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso: la Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto che l’attività posta in essere dal ricorrente non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività in ragione del quantitativo di sostanza caduto in sequestro, della diversa qualità della sostanza e delle modalità di detenzione. Attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Trattasi di motivazione del tutto rispettosa dei principi stabiliti in sede legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 01), in cui si è affermato il principio in base al quale l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza riservata solo ad alcuni di essi.
Egualmente inammissibile è il terzo motivo di ricorso: la Corte di appello, dopo avere corretto l’errore in cui era incorso il primo giudice, escludendo dal computo la pena pecuniaria, ha ritenuto congruo l’aumento a titolo di continuazione per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. di mesi tre di reclusione, in ragione della gravità del fatto (elevata potenzialità lesiva delle cartucce detenute). Si tratta di adeguata motivazione non censurabile in questa sede. E’ d’uopo rammentare come nel giudizio di cassazione sia inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Cort Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
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