Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7509  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SANTA MARIA DEL CEDRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO.
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tes peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla qualificazione giuridica de complesso tentato e alla valutazione circostanziale del fatto in ragione delle modalità del s perfezionamento, oltre a censurare criteri dosimetrici della sanzione applicati dai giudici merito con congruente attenzione alle evidenze processuali.
E costante l’insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spes in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugNOME v compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua inte coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si v ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicit della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso c tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente, quanto illogica, lettu duplice giudizio conforme di merito è rimasta accertata la condotta minacciosa usata dall’agente sulla persona dell’offeso nel tentativo di evitare la denuncia e, dunque, guadagnare l’impunità il che rappresenta l’in sé del fatto tipico e complesso descritto in imputazione (Sez. U, n. 34 del 19/4/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 35134 del 25/3/2022, Rv. 283847). Lo stesso è a dirsi per la contestazione in materia di oggetti atti ad offendere, funzionale a rafforza minaccia finalizzata a conseguire l’impunità per il fatto di sottrazione commesso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.Quanto alla censurata negazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di carattere patrimoniale invocata (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.), la Cort di merito ha espressamente motivato – in modo congruo ed immune dai vizi logici – sul tema del trattamento sanzioNOMErio (misurato nel minimo edittale per la più grave fattispecie tentata rapina impropria), ritenendo non concedibile la prima in carenza di qualsivoglia elemento di positiva valutazione in fatto e insussistente la seconda circostanza invocata in ragione del fat che il danno complessivo riportato dalla persona offesa dal reato commesso non appare tenue, in ragione della minaccia costrittiva esercita nei confronti della persona. Tale valutazione ris conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., posto c la stessa si esprime un giudizio attinente alla misura del danno (ancorato a dati obiettiv L’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone infatti, non solo che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, ma c
tale sia anche l’ulteriore effetto pregiudizievole subito dalla parte offesa.(in questi esatti la giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 50660, del 5/10/2017, Rv. 271695).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una ::;ornma di denaro in favore della cassa dell ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.