Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Valutazione del Giudice di Merito non si Tocca
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non può riesaminare i fatti. Quando i motivi di appello si traducono in una semplice richiesta di rivalutazione delle prove, il risultato è una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del Testo Unico sugli Stupefacenti (DPR 309/90), emessa dal Tribunale di Avezzano e successivamente confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila. L’imputato, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato basava il proprio ricorso su tre principali argomenti:
1.  Mancata riqualificazione del reato: Si contestava la decisione di non inquadrare il fatto nell’ipotesi di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73, che comporta una pena significativamente più mite.
2.  Mancata applicazione di pene sostitutive: Si lamentava il diniego di sanzioni alternative alla detenzione.
3.  Mancata revoca dell’ordine di espulsione: Si criticava la conferma del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
Secondo la tesi difensiva, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato le sue decisioni su questi punti cruciali.
Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, ben motivata, con un percorso argomentativo “congruo e non illogico”. L’appello, in sostanza, non sollevava reali questioni di diritto, ma si limitava a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto, operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziando la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito.
*   Sulla gravità del fatto: La decisione di non riconoscere la lieve entità del reato era solidamente ancorata a dati oggettivi, quali “il numero di dosi ricavabili e la purezza della sostanza”. Questi elementi, secondo la Corte, erano sufficienti a dimostrare la gravità del fatto e a giustificare l’esclusione dell’ipotesi attenuata.
*   Sulle pene sostitutive: Il diniego delle sanzioni alternative era stato motivato non solo in base alle “modalità del fatto”, ma anche ai “precedenti a carico” dell’imputato, che ne dimostravano una generale inidoneità a beneficiare di misure diverse dal carcere.
*   Sull’ordine di espulsione: Anche la conferma dell’espulsione era basata su “criteri adeguati”, con un riferimento specifico alla “valutazione di pericolosità concreta” del soggetto.
La Cassazione conclude che “a fronte di tale valida motivazione la difesa si limita a proporre rivalutazioni di dati”, il che costituisce la causa principale dell’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione quale giudice della legge e non del fatto. Per ottenere un esame nel merito, un ricorso non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove operata nei gradi precedenti. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità, come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. In assenza di tali vizi, un ricorso che si risolve in una richiesta di nuova valutazione fattuale è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La difesa si è limitata a proporre una rivalutazione dei dati di fatto già esaminati dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali elementi ha considerato il giudice per escludere la qualificazione del reato come di lieve entità?
Il giudice ha escluso la lieve entità del fatto valorizzando elementi oggettivi quali il numero di dosi ricavabili e la purezza della sostanza stupefacente, considerandoli indicatori decisivi della gravità del reato e della condotta.
Per quale motivo non sono state applicate le pene sostitutive e non è stato revocato l’ordine di espulsione?
Le pene sostitutive non sono state applicate a causa delle modalità concrete del fatto e dei precedenti penali dell’imputato, che dimostravano la sua inidoneità a beneficiare di misure alternative al carcere. L’ordine di espulsione è stato confermato sulla base di una specifica valutazione della sua pericolosità sociale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8217  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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 Con sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di Appello di l’Aquila ha confermato la sentenza del 13 marzo 2023 del Tribunale di Avezzano in forza della quale NOME è stato condannato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
 Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione per la mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 la mancata applicazione di pene sostitutive e la mancata revoca dell’ordine di espulsione.
Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, invero, con congruo e non illogico percorso argomentativo, rappresenta in modo chiaro e completo gli elementi dai quali può desumersi la esclusa riqualificazione essendosi valorizzato il numero di dosi ricavabili e la purezza della sostanza quali dati che danno conto del fatto e della sua gravità; motivata è anche la mancata applicazione di pena sostitutiva stante la modalità del fatto e i precedenti a carico dimostrativi di una inidoneità della invocata sostituzione, come pure la mancata revoca dell’espulsione secondo criteri adeguati rispetto ai principi che governano l’adozione dell’ordine di espulsione con particolare riferimento alla valutazione di pericolosità concreta. GLYPH pe 2 sei GLYPH e la purezza -W – già ritenu9 ,
iresp onsabilità a carico de icorrente.V fronte di tale valida motivazione la difesa si limita a proporre rivalutazioni di dati.
La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, non può che comportare l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
( ( i Il C nsigliere estensor4
Il Presidente