Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione è Adeguata
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Uno degli scogli più comuni nel terzo grado di giudizio è l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Con la recente ordinanza n. 8409/2024, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come una motivazione adeguata da parte del giudice di merito possa rendere un ricorso palesemente infondato, portando alla sua immediata reiezione. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i principi in gioco.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso ha origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La condanna, emessa dal Tribunale in primo grado a seguito di un giudizio abbreviato, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza, sperando di ottenere una riforma della sentenza.
L’unico motivo del ricorso: una motivazione illogica?
Il ricorrente ha lamentato una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, la difesa contestava due punti fondamentali:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: si sosteneva che la Corte non avesse adeguatamente valutato elementi favorevoli all’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
2. La mancata applicazione del reato continuato: si chiedeva di unificare questa condanna con altre, ritenendo che i reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
La decisione e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato era “manifestamente infondato”. Questa decisione non entra nel merito delle richieste (attenuanti e reato continuato), ma si concentra sulla qualità della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una “adeguata motivazione” su entrambi i profili sollevati dalla difesa. Questo significa che la sentenza di secondo grado spiegava in modo chiaro, coerente e logico perché le attenuanti generiche non potevano essere concesse e perché non sussistevano i presupposti per il reato continuato. Di fronte a una motivazione completa e non illogica, qualsiasi ulteriore discussione in sede di Cassazione diventa superflua e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: le conseguenze pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: un ricorso in Cassazione ha possibilità di successo solo se contesta vizi di legittimità concreti, come una violazione di legge o una motivazione mancante, contraddittoria o palesemente illogica, e non quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti già adeguatamente ponderata nei gradi di merito.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata e logica sui punti contestati (diniego delle attenuanti generiche e del reato continuato).
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era ‘adeguata’?
Significa che la sentenza di secondo grado spiegava in modo esauriente, coerente e non contraddittorio le ragioni giuridiche e fattuali per cui le richieste della difesa non potevano essere accolte. Una motivazione è adeguata quando risponde a tutte le censure mosse senza presentare vizi logici evidenti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA GLYPH
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dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rieti per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo dedotto (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta di applicazione del reato continuato) è manifestamente infondato, giacché, rispetto ad entrambi i profili sollevati, la Corte di merito ha offerto adeguata motivazione (p. 1);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente