Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Necessità di un Confronto Specifico con la Sentenza Impugnata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, focalizzandosi sul concetto di specificità dei motivi. Il caso, che origina da un’accusa di diffamazione poi prescritta, si concentra sulla validità delle statuizioni civili e illustra perché un’impugnazione generica conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione. Questo principio è fondamentale per chiunque intenda contestare una decisione giudiziaria davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Diffamazione alla Prescrizione
La vicenda processuale ha inizio con un’accusa per il reato di diffamazione. La Corte di Appello, pur riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano confermato le statuizioni civili, ovvero la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte lesa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando esclusivamente il punto della sentenza relativo agli interessi civili. Il ricorrente lamentava una motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica.
Il Principio di Specificità del Ricorso e la valutazione sulla inammissibilità ricorso cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché “aspecifico”. Questo giudizio non si basa su una valutazione del merito della questione, ma su un vizio formale dell’atto di impugnazione. Vediamo nel dettaglio perché.
L’Approccio Critico “Aspecifico”
Secondo i giudici, il ricorrente non ha rispettato il disposto dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Invece di analizzare puntualmente la motivazione della Corte d’Appello e di evidenziare i passaggi ritenuti viziati, ha seguito un “proprio approccio critico”. In pratica, ha presentato una sua tesi difensiva senza però confrontarsi direttamente e in modo strutturato con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata. Mancava, quindi, quella “necessaria correlazione” tra la critica mossa e la decisione contestata.
Il Principio delle Sezioni Unite
La Corte ha richiamato un fondamentale principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2017): un ricorso per cassazione è inammissibile non solo quando i motivi sono intrinsecamente vaghi, ma anche quando non si collegano specificamente alle ragioni del provvedimento impugnato. L’atto di impugnazione non può ignorare la motivazione della sentenza, ma deve prenderla come punto di partenza per la propria critica, demolendone la struttura logico-giuridica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha omesso di esplicitare il ragionamento della Corte d’Appello che intendeva censurare e di confrontarsi con il suo costrutto motivazionale. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito la questione relativa alle statuizioni civili. La decisione sottolinea che il processo di cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. La mancanza di un’argomentazione specifica e correlata rende l’impugnazione un atto sterile, incapace di attivare questo controllo.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento ribadisce una lezione fondamentale per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente esporre una tesi alternativa, ma è indispensabile decostruire punto per punto la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le specifiche falle logiche o le violazioni di legge. L’inosservanza di questo onere di specificità comporta una sanzione processuale severa: l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato ‘aspecifico’?
Un ricorso è considerato aspecifico quando il ricorrente si limita a una critica generica della decisione impugnata, omettendo di esplicitare il ragionamento che contesta e di confrontarsi puntualmente con la struttura motivazionale della sentenza, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, le decisioni sul risarcimento del danno (statuizioni civili) restano valide?
Sì, la Corte d’Appello può confermare le statuizioni civili anche se dichiara l’estinzione del reato per prescrizione. In questo caso, il ricorso per cassazione può riguardare solo gli aspetti civili della decisione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, ha dichiarato di non doversi procedere per essere il reato di diffamazione a lui ascritto estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione ed ha confermato le statuizioni concernenti gli interessi civili contenute nell’impugnata sentenza;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al punto del sentenza concernente le statuizioni civili – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancat di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito u proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui bas muoveva censure alla decisione avversata e di confrontarsi con il costrutto motivazionale della Corte di merito. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2024.