Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22870 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il 12/12/1987
avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non Ł consentito in questa sede;
rilevato, infatti, che il motivo in esame -con il quale si sostiene che il fatto andava qualificato quale furto- risulta apodittico e assertivo nella parte in cui si sostiene che l’imputato sarebbe l’autore del reato presupposto, per come anche rilevato dal giudice dell’appello;
che, inoltre, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull’inattendibilità delle dichiarazioni confessorie dell’imputato circa il coinvolgimento nei furti presupposti alla luce dei plurimi elementi indicati);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive si basano su una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594 – 01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione dell’inattendibilità delle generiche dichiarazioni confessorie dell’imputato);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME