Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45686 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45686 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2023 dei TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
il difensore AVV_NOTAIO, con conclusioni scritte, insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITrO
Il Tribunale per le misure cautelari personali di Catanzaro confermava l’ordinanza che aveva applicato a NOME COGNOME COGNOME massima misura custodiale (nel frattempo sostituita con gli arresti domiciliari) per il reato di partecipazione ad un’associazi
funzionale alla commissione di una serie indeterminata di furti di autovetture utilizzati consumare estorsioni ai danni dei proprietari, con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”, oltre che per i reati di ricettazione e riciclaggio.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 416 cod. pen.) e vizio motivazione: la motivazione dell’ordinanza del giudice per le indagini non indicherebbe la sussistenza di una valutazione autonoma ed indipendente; la mancata rilevazione di tale vizio inficerebbe anche l’ordinanza impugnata;
2.1.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata, in quanto il Tribunale rilevava come il giudice per le indagini preliminari avesse dato conto di avere effettuato una valutazione autonoma, come emergeva dal fatto che non aveva applicato la cautela per sei indagati in relazione ai quali era stata richiesta, mentre per altri, compres ricorrente, la rigettava per alcuni capi di imputazione; peraltro, in relazione a valutazione delle esigenze cautelari, il giudice adottava per diversi indagati una misura meno afflittiva di quella richiesta (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
2.2. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 416 cod. pen.) e vizio motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato partecipazione all’associazione: non sarebbe stata osservata la regola mafiosa che imponeva l’attesa di tre giorni per avanzare la richiesta estorsiva, il che sarebb incompatibile con la partecipazione del COGNOME al consorzio criminale; a ciò si aggiungeva che non sarebbero emersi stabili rapporti con gli altri associati (COGNOME, COGNOME e Cammarata);
2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova, attività esclu dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità.
Invero, con motivazione logica ed aderente alle procedimentali, il Tribunale rilevava che gli elementi raccolti indicavano la sussistenza di uno stabile ed indeterminato disegno criminoso, ovvero di un’organizzazione che prevedeva la suddivisione di zone territoriali di competenza, il rispetto di alcune regole comuni (come quella dei “tre giorni”, che veniva rispettata, come indicato dal Tribunale anche nel caso della estorsione ai danni di NOME COGNOME), la distinzione di ruoli e competenze e, infine, la sussistenza di stabili cana collegamento con ricettatori e committenti, oltre che la sussistenza di un collaudato modus operandi (pagg.2-5- della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura e che non risulta incisa dalle doglianze difensive, che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione
degli elementi di prova, senza indicare alcuna illogicità manifesta del percorso motivazionale tracciato dal Tribunale.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine gravità indiziaria (a) per ricettazione contestata al capo 58), in relazione al quale mancherebbe la prova dell’elemento soggettivo e non sarebbe stato acquisito il filmato che riprendeva NOME alla guida dell’autovettura, (b) per il furto contestato al capo 67), in relazione al quale mancherebbero indizi univoci e concordanti per ritenere la colpevolezza; (c) per la ricettazione contestata al capo 85), in relazione alla quale si deduceva che NOME poteva essere l’autore del furto e non il concorrente nelle estorsioni; (d) per l’estorsi contestata al capo 86), tenuto conto delle dichiarazioni rese dall’indagato;
2.3.1. Anche ín questo caso il ricorrente contestava la capacità dimostrativa delle prove offrendo una lettura alternativa che non può essere validata dalla Corte di legittimità; di contro, non sono stati identificati vizi manifesti e decisivi del percorso motivaziona posto a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria per tutti gli episodi contestati.
Per quanto riguarda il capo 58) il Tribunale riteneva che la tesi difensiva circa l mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo fosse incompatibile con la ricostruzìone fatta dallo stesso indagato nel corso di una conversazione intercettata; per quanto riguarda il capo 67) la gravità indiziaria veniva ritenuta solida in quant emergevano gravi indizi tratti dal positioning del cellulare, dalle intercettazioni e dalle attività di polizia giudiziaria; per quanto riguarda i capi 85) ed 86), ovvero la ricettaz e l’estorsione ai danni di NOME NOME, il Tribunale rilevava come gli elementi di prov raccolti fossero indicativi del fatto che NOME non avesse rubato l’autovettura (che non aveva guidato), ma che la avesse solo ricevuta, ponendo in essere una condotta di ricettazione.
In sintesi: si ritiene che la valutazione dei gravi indizi sia stata effettuata motivazione logica, mai incisa dai rilievi difensivi, anche laddove gli stessi indicavan ipotetici travisamenti della prova (come nel caso della deduzione dell’assenza dei filmati che ritraevano COGNOME e COGNOME insieme, invero non decisivi in ragione della molteplicit e convergenza degli indizi raccolti).
2.4. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all scelta della misura cautelare: si deduceva che i precedenti vantati dal ricorrente sarebbero per fatti relativi a stupefacenti, uno dei quali era stato estinto per esito posi dell’affidamento in prova, e che i contatti con i presunti associati sarebbero stati sporadic Pertanto non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di una condizione di pericolosità; la cautela applicata sarebbe, inoltre, sproporzionata, tenuto conto che le eventuali
esigenze cautelari avrebbero potuto essere contenute con gli a-resti domicìliari con braccialetto elettronico.
2.4.1. Premesso che l’originaria misura veniva nel frattempo sostituita con gli arresti domiciliari, deve essere rilevato come la motivazione in ordine alla sussistenza al pericolo di recidiva non si presti ad alcuna censura in quanto il ricorrente annovera diverse condanne definitive per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, ha dell pendenze per furto e, comunque, ha consumato reati con modalità che indicano un forte radicamento nel circuito criminale territoriale.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023
L’estensore
Il Presidente