Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45368 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45368 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell’udienza preliminare Enna ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di cui agli ar comma primo, n. 1), 582 e 583, comma primo, n. 1), cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza d motivazione in ragione della quale si è affermata la penale responsabilità dell’imputata, no consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e volto a ottenere una precisata ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adot giudice di merito, il quale, invece, attraverso unragionamento articolato della vicenda esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo riferimento alle risultanze istrutt termini sia di sussistenza del reato, sia di responsabilità dell’imputata.
Rilevato che il secondo motivo, che investe la valutazione di attendibilità d dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è censurabile in sede di legittimità, salvo c motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatt ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’ id quod plerumque accidit e, pertanto, insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale che r priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), dove, nel caso di specie, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convinci dando riscontro della convergenza tra le risultanze istruttorie e le dichiarazioni rese vittima.
Rilevato che è inammissibile, in quanto generico e aspecifico, il terzo motivo di rico che censura la mancata assoluzione dell’imputata ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la corte territo dato contezza delle ragioni della decisione assunta.
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in ragione non solo di una motivazione esente da evidenti illogicità, ma anche della corretta applicazione principio di diritto secondo cui, nel disattendere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tu gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia r soltanto a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Tanto non senza considerare che la formulazione del motivo è tale da renderlo inedito, in quanto nell’atto di appello si lamentava l’omessa considerazione del contesto familiare
quale la vicenda si era sviluppata, là dove, in questa sede si lamenta la mancata valutazione del risarcimento del danno riconosciuto dalla RAGIONE_SOCIALE alla parte offesa .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore