Inammissibilità ricorso Cassazione: i limiti del merito
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta un pilastro fondamentale del sistema giudiziario italiano, garantendo che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto e non di una rilettura dei fatti già accertati. Nel caso in esame, un soggetto condannato per estorsione e lesioni ha tentato di impugnare la sentenza d’appello, ma il ricorso è stato rigettato per difetto di specificità.
Il caso: estorsione e lesioni personali
La vicenda trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata in appello per i reati di estorsione e lesioni personali. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia, l’analisi dei motivi di ricorso ha evidenziato una natura meramente fattuale delle contestazioni, prive di una reale critica ai profili di legittimità della sentenza impugnata.
Cause di inammissibilità ricorso Cassazione
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il ricorso sia inammissibile quando le censure sono costituite da doglianze generiche e aspecifiche. Nel giudizio di legittimità, non è possibile sollecitare una rivalutazione alternativa del risultato probatorio. Il compito della Cassazione è verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente le norme e se la motivazione sia logicamente coerente, non se la ricostruzione dei fatti sia la migliore possibile.
Il divieto di riesame del merito
Il ricorrente ha tentato di prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, operazione che è estranea al sindacato di legittimità. Quando le emergenze processuali sono correttamente valorizzate dai giudici di merito, la Cassazione non può intervenire per sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso, definito inammissibile poiché le censure difensive erano del tutto avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle prove. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione si risolveva in un mero apprezzamento di fatto, già ampiamente discusso e risolto nei gradi precedenti. La mancanza di specificità dei motivi impedisce l’accesso all’esame di legittimità, rendendo il ricorso nullo sotto il profilo procedurale. Inoltre, la Corte ha richiamato i propri precedenti consolidati che vietano di trasformare il ricorso in Cassazione in una sorta di appello bis.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la definitiva inammissibilità dell’impugnazione. Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha applicato l’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, misura prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o dilatori. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e specifica dei motivi di ricorso, che devono sempre vertere su errori di diritto o vizi logici macroscopici della motivazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, aspecifici o se richiedono un riesame dei fatti e delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione che si occupa solo di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle Ammende.
La Cassazione può valutare se un testimone è attendibile?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito. La Cassazione verifica solo che la motivazione su tale attendibilità sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39609 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MINUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRETTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 12/10/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermatola sentenza data18/09/2019 del Tribunale di ressinal che l’aveva condannato per il reato di estorsione e lesioni.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
1.1. Il ricorso è inammissibile perché le censure difensive sono costituite mere, generich aspecifiche doglianze in punto di fatto, tutte finalizz prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti proba estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazion specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate d giudici di merito, restando inammissibili in questa sede quelle che siano rivo sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, risolva sostanzialmente in un mero apprezzamento di fatto ( Sez. 5, Sent. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore COGNOMEIl Presidente