Inammissibilità ricorso Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perché non sia possibile trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
Il caso e la condanna per truffa
Un cittadino, condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 c.p., ha proposto ricorso lamentando l’errata valutazione della propria responsabilità penale. La difesa sosteneva, inoltre, che il giudice d’appello avesse ingiustamente negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Il limite della valutazione probatoria
La Corte di Cassazione ha rilevato che i motivi di ricorso erano orientati a ottenere una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove. Questo approccio è considerato inammissibile poiché il Giudice di legittimità non può riesaminare i fatti, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso. La Corte ha evidenziato che il ricorrente si è limitato a reiterare gli argomenti già esposti nell’atto di appello, senza instaurare un reale confronto critico con il percorso argomentativo della sentenza della Corte d’Appello. Quando un ricorso non contesta specificamente i punti della decisione impugnata o richiede un nuovo esame del materiale probatorio, incorre inevitabilmente nel vizio di genericità e aspecificità. La sentenza impugnata aveva già fornito una spiegazione esauriente e priva di vizi logici sia sulla responsabilità penale che sull’esclusione della particolare tenuità del fatto, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna precedente, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte ha disposto la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati esclusivamente su vizi di legge o mancanze motivazionali gravi, evitando di riproporre questioni di fatto che appartengono esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se richiede una nuova valutazione delle prove, compito riservato ai giudici di merito, o se non contesta specificamente i passaggi logici della sentenza impugnata.
Cosa succede se si perde un ricorso in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e spesso una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto in Cassazione?
È possibile solo se si contesta un vizio di motivazione o una violazione di legge nella sentenza di appello che l’ha negata, ma non si può chiedere alla Cassazione di valutare autonomamente la gravità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10359 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10359 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base (a) della dichiarazione di responsabilità in relazione reato di cui all’art. 640 cod. pen., (b) della mancata concessione della caus non punibilità prevista dall’art.131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla le perché instano per una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove non effettuabile dal Giudice dì legittimità e sì risolvono nella reiterazion argomenti già allegati con l’atto di appello, senza il doveroso confronto con percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, che ha confermato l’accertamento di responsabilità ed escluso il riconoscimento della causa di no punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. con motivazione che non si presta alcuna censura (le ragioni poste a fondamento della conferma della responsabilità e del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 bis cod. pen. sono esposte a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 3 Febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presi 9nte