Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Suprema Corte Pone un Freno
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Comprendere questi limiti è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché definisce chiaramente cosa si può e cosa non si può chiedere alla Suprema Corte. Questo caso, riguardante reati di falso e sostituzione di persona, illustra perfettamente due dei motivi più comuni di inammissibilità: la richiesta di una nuova valutazione delle prove e la contestazione della misura della pena.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Campobasso per concorso in reati di falso e sostituzione di persona. La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, ma solo per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali, entrambe destinate a scontrarsi con i paletti procedurali del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La pretesa di una nuova valutazione probatoria
Il ricorrente lamentava un’erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione di un elemento di prova. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha prontamente respinto questa censura. Ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria, non quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro.
Secondo Motivo: La contestazione sulla congruità della pena
Il secondo motivo di ricorso verteva sulla presunta mancanza di logicità e contraddittorietà della motivazione riguardo alla congruità della pena, anche alla luce della concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La determinazione della pena, la cosiddetta ‘graduazione’, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i criteri dettati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. A meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente, la Suprema Corte non può intervenire per modificare una pena ritenuta congrua dal giudice che ha esaminato i fatti.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando la sua funzione e la consolidata giurisprudenza. Per il primo motivo, ha chiarito che il ricorso era diretto a ‘sindacare la valutazione della prova’, un’attività preclusa in sede di legittimità. Per il secondo motivo, ha sottolineato che la ‘graduazione della pena’ è un potere discrezionale del giudice di merito. Nel caso specifico, i giudici di appello avevano adempiuto al loro onere argomentativo, fornendo un ‘congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi’, soprattutto considerando che la pena inflitta era prossima al minimo edittale. Pertanto, entrambi i motivi travalicavano i limiti del sindacato di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che un ricorso per Cassazione, per avere successo, deve essere formulato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e non su questioni di fatto. La pretesa di ottenere una terza valutazione del merito della causa è destinata all’insuccesso e comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non entrare nel merito delle questioni di fatto.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo alta dal ricorrente?
Di norma, no. La determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla quantificazione della pena è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente solo perché la pena appare elevata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. La conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha parzialmente riformato, in relazione al trattamento sanzionatorio, fa sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso di condanna di cui agli artt. 110, 494, 61 n. 2, 482, 476 cod. pen.;
che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione di un elemento probatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché diretto a sindacare la valutazione della prova e non la motivazione che di essa ne dà il giudice di merito;
che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla congruità della pena anche in rapporto alla concessione delle attenuanti generiche – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata), anche in ragione della misura della pena irrogata, in termini prossimi al minimo edittale;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024
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