Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Respinti
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale nel nostro ordinamento: quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge. Non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente i limiti di questo giudizio, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso presentato contro una condanna per evasione. Questa decisione evidenzia come la mera riproposizione di argomenti già vagliati o la richiesta di una diversa lettura delle prove non possano trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando diverse censure, tra cui una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per acquisire nuove prove.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente i motivi presentati dalla difesa, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile. Le ragioni di questa decisione sono fondamentali per comprendere i confini del giudizio di legittimità.
Motivi Ripetitivi e Lettura Alternativa delle Prove
Il primo punto cruciale evidenziato dai giudici è che i motivi del ricorso erano essenzialmente una riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito. L’imputato non ha sollevato questioni relative a errori di diritto, ma ha tentato di proporre una ‘lettura alternativa’ delle fonti di prova. Questo tipo di doglianza è estraneo al sindacato di legittimità della Cassazione, il cui compito non è rivalutare nel merito le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Il Rigetto della Richiesta di Rinnovazione Istruttoria
Un altro motivo di ricorso riguardava la richiesta di rinnovare l’istruttoria, ossia di raccogliere nuove prove. La Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, che aveva già respinto tale richiesta. La rinnovazione istruttoria in appello è un istituto eccezionale. In questo caso, i giudici di merito avevano correttamente motivato che le nuove prove da acquisire non possedevano il carattere della ‘decisività’, ovvero non sarebbero state in grado di ribaltare le conclusioni concordi a cui era giunto il processo di primo grado.
le motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un’occasione per un nuovo esame dei fatti. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e privo di vizi logici o giuridici la propria decisione sulla responsabilità dell’imputato. Le argomentazioni della difesa, essendo ripetitive e orientate al merito, non superavano il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha inoltre specificato che le conclusioni scritte presentate dal difensore, che chiedevano l’accoglimento del ricorso, non potevano avere esito positivo proprio in virtù delle ragioni sopra esposte. L’intero impianto del ricorso si scontrava con la natura stessa del giudizio di cassazione, che è un controllo sulla corretta applicazione delle norme, non una terza istanza di merito.
le conclusioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria ha conseguenze pratiche significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: accedere alla Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche su questioni di diritto, e non un semplice tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già valutate e respinte nei gradi di merito e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Per quale motivo è stata respinta la richiesta di acquisire nuove prove (rinnovazione istruttoria)?
La richiesta è stata respinta perché le nuove prove proposte non sono state ritenute ‘decisive’, ovvero non avrebbero avuto la capacità di modificare l’esito del processo e ribaltare le conclusioni a cui erano già giunti i giudici di primo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., sono riproduttivi di profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mirano ad un’alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità;
considerato che, quanto al motivo relativo alla rinnovazione istruttoria, il Collegio del merito, richiamata la natura eccezionale dell’istituto, ha sottolineato che i mezzi di prova da acquisire non rivestivano il carattere della decisività, posto che la loro valutazione non avrebbe consentito di ribaltare le concordi risultanze del processo di primo grado;
ritenuto che, quanto alle censure in ordine all’affermazione della responsabilità, la Corte di appello ha adeguatamente motivato con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (cfr. f. 3 della sentenza impugnata);
considerato che sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con cui è stato chiesto l’accoglimento del ricorso: richiesta che non può avere esito positivo in ragione delle argomentazioni che precedono;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024.