Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20861 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Cort di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, assolvendo gli imputat reati di appropriazione indebita e truffa e rideterminando la pena, ha confermato resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano ritenuti anche responsabili dei reati di cui agli artt. 477 1 483 cod. pen. e 48, 477 cod. pen.;
che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale il rico denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione, lamentando, particolare, il rigetto della richiesta di concessione di un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la violazione dedotta determina nullità generale a regime intermedio (cfr. Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garr Rv. 278823), che, nel caso in esame, non risulta tempestivamente eccepi all’udienza in cui sarebbe stata realizzata;
che il secondo motivo di COGNOME NOME, il primo e il secondo motivo di COGNOME NOME sono completamente versati in fatto, avendo i ricorrenti articolato cens che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazi erronea applicazione della legge penale, sono all’evidenza dirette a ottene inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di ap (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 de 19/01/2017, COGNOME); che, in realtà, non deducono alcun travisamento della pr o un’effettiva manifesta illogicità della motivazione, risultante dal te provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti; ch essere ribadito che esule «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “ril degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il v legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ad valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Sci che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/202 Filardo, Rv. 280027), i limiti all’ammissibilità delle doglianze conness motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell’inosservanza de norme processuali, in difetto di un’espressa sanzione di inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza; che, quanto alla regola dell’«oltre ogni ragione dubbio», in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, co lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’a valutazione delle fonti di prova che esule dai suoi poteri (Sez. 3, n. 245
12/03/2015, COGNOME, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. pen. ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorch la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108); che il vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202903);
che il terzo motivo del ricorso del COGNOME e il quarto motivo della COGNOME – con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio – sono inammissibili, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e alla determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai princip enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., in particolare, l’ultima parte di pag. 8 sentenza impugnata);
che il terzo motivo della COGNOME, con il quale la ricorrente lamenta l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel calcolo del termine di prescrizione operato dall’imputata, non si è tenuto conto delle sospensioni intervenute nel corso dei giudizi di merito, pari a giorni 608, in conseguenza delle quali i termini massimi di prescrizione devono ritenersi ancora non decorsi;
che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente