Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando e Perché un Appello Viene Respinto
Comprendere i motivi che portano alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario. Non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte, la quale ha un ruolo ben preciso: quello di giudice di legittimità, non di merito. Un’ordinanza recente offre un chiaro esempio pratico dei limiti imposti dalla legge, analizzando due ricorsi respinti per ragioni procedurali distinte ma ugualmente insuperabili.
I Fatti del Caso: La Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di una decisione di primo grado, aveva agito su due fronti:
1. Per un imputato, accusato di furto aggravato e ricettazione, aveva ridotto la pena inflitta.
2. Per una coimputata, coinvolta in una rapina aggravata, aveva ridotto la pena in accoglimento di un “concordato” sulla sanzione, secondo quanto previsto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale.
Entrambi gli imputati, insoddisfatti della decisione, hanno proposto ricorso per Cassazione, ma con esiti negativi.
L’Analisi della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i due ricorsi, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Le ragioni, tuttavia, sono diverse e meritano un’analisi approfondita.
Il Ricorso Basato sul Concordato in Appello
La prima ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo alla comparazione delle circostanze e alla determinazione della pena. La sua doglianza, però, si scontrava con un ostacolo insormontabile: la sua pena era stata definita tramite un accordo con la Procura Generale, recepito dalla Corte d’Appello.
La Cassazione ha chiarito che, in presenza di un concordato, il giudice di merito si limita a verificare la correttezza dell’accordo e la congruità della pena pattuita. Di conseguenza, il ricorrente non può successivamente lamentare in Cassazione la motivazione su punti che sono stati oggetto dell’accordo stesso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge in questo specifico contesto.
Il Ricorso che Tenta il Riesame dei Fatti
Il secondo ricorrente, invece, contestava la sua responsabilità per il delitto di furto, riproponendo argomenti già valutati dalla Corte territoriale. In particolare, la sua difesa sollecitava una diversa interpretazione delle prove, come le intercettazioni ambientali.
Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità: il suo compito non è quello di fornire una nuova lettura delle prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Un ricorso è ammissibile solo se denuncia un vizio logico o giuridico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, non se si limita a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole all’imputato. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi evidenti, il ricorso è stato respinto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sulla base di principi consolidati della procedura penale. Per il primo caso, ha riaffermato che l’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a contestare i punti oggetto dell’accordo. Per il secondo, ha sottolineato la netta distinzione tra il giudizio di merito (riservato al Tribunale e alla Corte d’Appello) e il giudizio di legittimità (proprio della Cassazione). Tentare di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti è un’operazione non permessa dalla legge, che rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulle condizioni di accesso alla Corte di Cassazione. Evidenzia che non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario formulare censure specifiche che rientrino nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. La scelta di un rito alternativo come il concordato in appello ha conseguenze precise sulla possibilità di impugnazione, così come il divieto di riproporre questioni di fatto già ampiamente scrutinate. La conseguenza finale per i ricorrenti è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello basata su un accordo sulla pena (concordato)?
No, l’impugnazione è inammissibile se contesta aspetti come la motivazione o la dosimetria della pena, poiché la Corte di merito si limita a recepire l’accordo, verificandone la correttezza e la congruità. L’accordo preclude la possibilità di sollevare tali censure.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è “giudice di legittimità” e non di merito?
Significa che la Corte non può riesaminare i fatti del caso o valutare nuovamente le prove (come il contenuto delle intercettazioni). Il suo compito è solo controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente, senza vizi manifesti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2403 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2403 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME RITA n. a Mugnano di Napoli 1’8/10/1979
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 14/11/2022
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Grosseto in data 23/9/2021,
riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione ai delitti di furto aggrav ricettazione ascrittigli;
in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. riduceva la pena inflitt a COGNOME NOME per il concorso nella rapina aggravata contestata sub 1).
Il ricorso nell’interesse della COGNOME è inammissibile in quanto proposto per motivi consentiti, lamentando la difesa il vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazion alla dosimetria della pena in assenza di profili di illegalità, essendosi la Corte di merito l a recepire l’accordo sulla sanzione raggiunto dalle parti, verificandone la correttezza congruità.
3.Le censure formulate dal difensore del COGNOME in punto di responsabilità per il delitt furto sub 3) reiterano con argomenti fattuali i rilievi che la Corte territoriale ha adeguatam
scrutinato a pag. 16, disattendendoli con motivazione priva di frizioni logiche, evocando i particolare i contenuti delle intercettazioni ambientali del 4,6,8 aprile 2019. La difesa soll una diversa lettura delle fonti probatorie acquisite, preclusa in sede di legittimità a fron uno scrutinio trasfuso in una trama giustificativa esente da vizi manifesti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente