Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15482 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Cariati 18/03/1980 COGNOME NOMECOGNOME nato a Crucoli il 09/10/1968 NOMECOGNOME nato in Germania il 03/01/1978 Ingegnoso NOMECOGNOME nato a Gela il 21/08/1969
avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g n nerale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinv o della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena n anni
tre e mesi due di reclusione per COGNOME NOME, inammissibilità dei restanti ricorsi;
udito per l’imputato COGNOME Giuseppe l’avv. NOME COGNOME che ha oncluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
udito per l’imputato COGNOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’avv. Fr 3ncesco NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ri orso;
udito per l’imputato NOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
udito per l’imputato NOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME che ha c Dncluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/02/2023, la Corte di appello di Bologna, in parzial rifor della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 16/11/, 020 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, così provvedi ava, p quanto qui rileva: in accoglimento dell’istanza ex art 599-bis cod.r roc. formulata da COGNOME NOME e con il consenso del PG, concesse le cin iostan attenuanti generiche rideterminava la pena come concordata, di :hiarava inammissibili i residui motivi di appello e revocava la pena ac:esso dell’interdizione dai pubblici uffici; dichiarava non doversi procedere nei c pnfr di COGNOME NOME per i reati di cui ai capi 104), 105) e 106) dell’imputa Io” perché estinti per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena infl all’imputato; dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME NOME per il reato di cui al capo 113) dell’imputazione perché est nti intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta all’irr pu rideterminava l’importo fino al quale erano ammesse le confische per equi valent nei confronti di COGNOME NOME e NOME NOME e confermava nel r sto.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato COGNOME.COGNOME NOME, NOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME, responsi, ‘bili de reati loto ascritti in imputazione – ad esclusione di quelli di cui ai capi 112 e, riconosciuto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il aveva condannato gli imputati alle pene principali ed accessorie ritei ut giustizia ordinando la confisca diretta e per equivalente dei beni in seq re L’imputazione, costituita da 121 capi di imputazione, riguardava i reati di i :u artt. 2,8,10 e 10-quater d.lgs 74/2000 ed il reato di cui all’art. 416, comrr cod.pen.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C igliott T Lti r q,1-4. Frageètco, COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, a me; zo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l’accoglimento ed articolando i m iti seguito enunciati.
COGNOME NOME propone un unico motivo di ricorso, con il quale ci aduc violazione degli artt. 322-ter cod.pen., 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivi, in relazione all’importo della disposta confisca.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva confermato la cc ifisca disposta dal Giudice di primo grado, in quanto la difesa del ricorrente avz nt Gup in sede di giudizio abbreviato aveva depositato n. 11 quietanze di versar ‘te
all’Agenzia delle Entrate per un totale di euro 83.899,95 per imposte dol, ute o interessi e sanzioni, ad integrale saldo dell’indebita compensazione di imposta quindi, del debito tributario relativo al reato di cui all’originario capo di imr u (n. 112) dpirim9krzione, in relazione al quale era stata disposta h mis ablatoria; evidenzia che la predetta documentazione era stata prodotta a nche nel processo di appello e rimarca che, trattandosi di doglianza relativa ad questione di illegalità della pena, rilevabile d’ufficio in ogni stato e g procedimento, la Corte di appello avrebbe dovuto affrontare il tema a pre >cinder da un impulso di parte; aggiunge che il motivo, inoltre, è proponibile in sed legittimità perché avente ad oggetto un’ipotesi di illegalità della pena con :or
COGNOME NOME propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di mot vazion in relazione all’asserito ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
Argomenta che la Corte territoriale si era limitata a richiamare argomentazioni del primo giudice e a disattendere le censure mosse con motivi di appello con motivazione congetturale ed illogica; in particolare, I. C territoriale aveva ritenuto inattendibili, evidenziando un ipotetico intei scagionare l’attuale ricorrente, le dichiarazioni favorevoli all’imputato, rese i procedimento e prima di essere coimputati per l’ipotesi associativa nel p ese procedimento da Malachia NOME, NOME Napoleone, NOME NOME, NOME:opiedi NOME e NOME COGNOME; inoltre, i Giudice di appello aveva conferr iato condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi da 107 a 112, rife i commercialista COGNOME ed a società non facenti capo al COGNOME, nonos ante predetto commercialista non avesse mai operato per le società di COGNOME ‘=ran e fosse stato assolto dal reato associativo, evidenziando, in maniera illog c contatto elettivo con il coimputato NOME.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazi Dne in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato associativo.
Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato l’affermazir ne di responsabilità per il reato associativo contestato al capo 121) dell’imputi z con motivazione carente ed illogica; in particolare, non risultava p ·ov l’ipotizzato pactum sceleris finalizzato alla creazione di uno stabile mecca nismo illecito volto a d evadere il fisco attraverso la costituzione di società c mediante le quali si otteneva fatturazione per operazioni inesistenti e l’utili compensazioni di crediti d’imposta inesistenti, artatamente creati (schen -r che avrebbe consentito al COGNOME di prevalere sul mercato grazie alla sister evasione fiscale con la possibilità di praticare prezzi estremamente concorrer i
tutti gli elementi probatori acquisiti deponevano, infatti, per l’assenza di i criminoso (il COGNOME non aveva avuto rapporti con il commercialista COGNOME; società consorziali riferibili al COGNOME erano caratterizzata da au o gestionale rispetto a quelle al predetto non riferibili; il COGNOME no conoscenza e non aveva mai fatto ricorso alle società cartiere rumene rico’ iducib a Milazzo Bruno); la Corte di appello non aveva, inoltre, tenuto con o del differenza tra concorso eventuale e concorso necessario e della circostan; a che programma criminoso non era ampio né indeterminato ma si era esauriti i con la costituzione del consorzio di imprese; infine, la sentenza impugnata noi ave individuato alcun elemento effettivamente dimostrativo del ruolo apicale al tribui al COGNOME nella triplice qualifica di ideatore, promotore ed organi zz dell’associazione criminosa.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione illogica in relazione al iinie di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed omessa motiva:. ione ordine alla quantificazione della pena sui singoli aumenti a titolo di contini ‘a tra i reati, nonché errore di calcolo della pena irroganda.
Romeo Pasquale presenta due distinti ricorsi.
Con il ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME articola tre motivi di ri(or
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato associativo.
Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l’affermazi me di responsabilità per la partecipazione al presunto sodalizio criminos ) motivazione carente se non del tutto inconsistente; nella sentenza impt gnat infatti, non vi era traccia degli elementi specializzanti previsti dal reato asso!, rispetto al mero concorso di persone previsto dall’ad 110 cod.pen.; la Cor territoriale, al di là dell’individuazione dell’accordo nel mero mecca ni finalizzato alla commissione dei reati-scopo, aveva omesso qualsiasi ul :erio motivazione in grado di spiegare l’autonomia dello specifico vincolo asso iati rispetto alla commissione dei vari reati fiscali; l’unico riferimento era ai rapi parentela tra l’odierno ricorrente ed altri soggetti coinvolti a vario tito vicende per cui processo, elemento che, di per sé, non può costituire né pri Iva indizio dell’appartenenza di taluno all’associazione; inoltre, il dato dell’asso del commercialista , con il quale il ricorrente aveva avuto rapporti profess. io neutralizzava la figura del predetto ai fini della prova della intraneità del Roli sodalizio criminoso.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazii Ine in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Argomenta che la Corte territoriale aveva giustificato il dinieg ) delle attenuanti in questione con motivazione apodittica, dando rilievo osta :ivo ad precedente dell’imputato, peraltro non specifico e risalente nel tempo, ip senza tener conto della confessione resa dall’imputato.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione al trattamento sanzionatorio.
Argomenta che la Corte di appello, nonostante con i motivi di gravame ;i fosse chiesta una rivalutazione della sanzione complessiva, aveva confermato a pena irrogata dal primo giudice, nonostante la palese sperequazione del tratt ‘mento punitivo rispetto a quello determinato per il coimputato COGNOME COGNOME i quale, pur con ruolo apicale nel sodalizio e con numerosissimi reati-satellite (ben 46 capi di imputazione in più rispetto al ricorrente), aveva beneficiato di un pena sensibilmente più contenuta sia con riferimento alla pena base che con rifei imento agli aumenti di pena a titolo di continuazione tra i reati.
Con il ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME articola quattro motivi di icorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione all’affermazione di responsabilità per la condotta partecipativa I reato associativo.
Argomenta che il criterio distintivo tra associazione per delinquere e cc ncorso di persone nel reato continuato si individua nel carattere dell’accordo cri ninoso che nel primo caso deve essere indeterminato e, cioè, diretto alla commis ione di una serie indeterminata di delitti. Nel caso di specie, il presunto prog .amma criminoso era ben preciso, in quanto coincideva e si esauriva con la costi uzione di un consorzio tra imprese; non era provato, infatti, né che il Consorzio oi erasse come schermo per le attività illecite né che il dominus di tutte le società cons Drziate fosse NOME COGNOME; l’identità del modus operandi nelle condotte incrim nate e qualificate come reati scopo non era di per sé sinonimo di partecipazi ine ad un’associazione per delinquere; inoltre, la Corte di appello non aveva ten Jto nel debito conto l’intervenuta assoluzione, nel procedimento parallel , i, d l commercialista COGNOME, in relazione al quale era stato ipotizzato il r iolo di partecipe all’associazione; i rapporti intrattenuti tra il NOME ed il Di COGNOME( erano stati valorizzati, in maniera contraddittoria, come elemento compovante l’intraneità del NOME al sodalizio criminoso; i rapporti di parentela, p i , con NOME, segretaria del Consorzio ed alle dirette dipendenze di NOME COGNOME NOME, non rivestivano carattere di significatività; infine, la Corte terr torial aveva valutato, con motivazione apodittica, le dichiarazioni rese dall’irr putato come inidonee a contrastare il quadro probatorio e come non attenchbili le dichiarazione rese, a favore del ricorrente, da NOME COGNOME e NOME COGNOME cò.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod.pen., 1 ?9e 531 cod.proc.pen. in relazione al reato di cui al capo 108) dell’imputazione.
Argomenta che il reato in questione risulta essere stato consumato i i Parma il 18.5.2015 ed era quindi estinto per intervenuta prescrizione alla data del 24.2.2023 di pronuncia della sentenza di appello; erroneamente, quindi, la Corte territoriale non aveva rilevato l’intervenuta estinzione del reato.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 1: 2 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato la pena inflitta z NOME COGNOME dal primo giudice, in misura prossima ai massimi editt ili, con motivazione inadeguata, priva di considerazione dei motivi di appello e di tutte le circostanze soggettive ed oggettive dell’azione.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’ad 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che il ricorrente appariva meritevole della concessior e delle circostanze attenuanti generiche, in quanto aveva tenuto un :orretto comportamento processuale ed il precedente penale non era specifico e r salente nel tempo; la decisione della Corte territoriale di denegare l’applicazioi e delle circostanze generiche al NOME era irragionevole, contraddittoria rispe:to alla analoga posizione del coimputato COGNOME NOME e carente di concreti logica motivazione.
NOME NOME propone otto motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per manc 3nza di sottoscrizione da parte del giudice.
Lamenta che la sentenza impugnata risulta sottoscritta dal solo giudice estensore per collocamento a riposo del Presidente del Collegio, in viclazione dell’art 546, comma 2, cod.proc.pen., che richiese la sottoscrizio le del componente più anziano previa menzione dell’impedimento.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in re azione all’affermazione di responsabilità.
Argomenta che le uniche fatture per operazioni inesistenti contesti’ te alla RAGIONE_SOCIALE e per le quali il ricorrente aveva reso piena confession( erano state emesse nell’anno di imposta 2013 e, quindi, della costituzione del Co RAGIONE_SOCIALE; nonostante ciò la Corte di appello aveva collegato tali condotte delitt iose al Consorzio al fine di attribuirgli natura fittizia così di attribuire allo stesso ec al Presidente NOME COGNOME la responsabilità anche delle ir debite compensazioni ex art. 10-quater d.lgs 74/2000, contestate in atti.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva rione i relazione all’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui a 114,115,116,117 e 119.
Espone r010 1 che la Corte territoriale aveva erroneamente confer nato la qualifica del ricorrente come amministratore di fatto delle società cor sorz coinvolte nei predetti reati, in quanto gli elementi di fatto indicati nella se di primo grado potevano essere lett d come esercizio delle mansioni prc prie del gestore del Consorzio ex art. 2602 cod.civ. e come atti giuridici esoguit adempimento di specifico mandato ex art. 1703 cod.civ.; la Corte di app Alo non aveva posto rimedio alle lacune che presentava la sentenza di primo grado incorrendo in errata valutazione degli elementi di fatto e conseguen :e vi motivazionale (intercettazioni incorse tra il ricorrente e la moglie e la fi ; avevano in realtà ad oggetto l’esecuzione dei mandati conferiti alle soci consorziate); la motivazione era illogica, poi, nella parte in cui i era afferrr il ricorrente non conosceva l’identità delle teste di legno poste fittiziarr lete01′.. vertice delle società di comodo; era errata l’affermazione che non virproví di suddivisione degli utili perché il ricorrente li avrebbe trattenuti tutti p quanto tanto non poteva evincersi dal possesso delle carte di credito, che, p ral venivano consegnate ai lavoratori trasferisti; era, infine, illogica la giustifi fornita dalla Corte di appello in ordine alla mancata contestazione dE I re associativo (il ricorrente sarebbe stato il dominus esclusivo delle consorzia :e)
Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell’art. 10-quat( r d.l 74/2000 e vizio di motivazione.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto int !grati contestati reati di indebita compensazione, in quanto difettava la pre va del contributo volontario doloso dell’imputato, in quanto le compensazion dell imposte erano state effettuate sulla scorta delle indicazioni forni : commercialista, il quale comunicava i codici e gli importi da inserite nei n . od.74; inoltre, i fatti di cui i capi 115,117 e 119 dovevano essere riqualificati ai SE nsi del primo comma dell’art. 10-quater d.lgs 74/2000, vertendosi in ipotesi di cre; iti spettanti, con conseguente riduzione della relativa pena.
Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla confi ;ca.
Argomenta che la consumazione di reati tributari legittima la confi5ca de profitto del reato che, in caso di violazione degli artt. 2 e 10-quater d.lgs 74 consiste nel vantaggio patrimoniale; espone che con motivo di appello si e lamentata la mancanza di una corretta ed inequivocabile determinazione dell’ammontare delle imposte asseritamente evase dalle società consorzi ite, quanto basata sugli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, sulla IN s mero valore cartolare di tutte le fatture emesse dalle società cartiere e
accertare se tutte le fatture fossero effettivamente riferibili ad opr inesistenti e senza tener conto delle altre componenti, attive e passi fe concorrevano a determinare il reddito delle società consorziate; la Corte di appe aveva confermato l’importo della confisca con motivazione del tutto illogig a ed contrasto con i principi di legittimità in tema di profitto illecito derivante da . attura.
Con il sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al cap che ha disposto la confisca del profitto del reato in danno del Consor.RAGIONE_SOCIALE
Argomenta che la Corte di appello aveva espresso una motivazione cal ente in ordine al motivo di appello, con il quale si era dedotto che non risultaw chiaro l’oggetto della confisca emessa nei confronti del Consorzio RAGIONE_SOCIALE e d quel per equivalente emessa nei confronti di NOME COGNOME.
Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla n ancat concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Argomenta che la Corte territoriale aveva dato rilievo ostativi, ai mi diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ai precedent pen dell’imputato, senza valorizzare la positiva condotta processuale tenu dall’imputato, che aveva reso piena confessione dei fatti contestati.
Con l’ottavo motivo eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi 11 , l, 115, 116 e 117, maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello e ch ede l rideterminazione della pena e della confisca.
Il difensore di NOME NOME ha, poi, depositato memoria nella q1 GLYPH ha formulato motivi nuovi, con i quali ha dedotto la necessaria applicabili :à vicenda in esame della modifica normativa introdotta con il d.lgs n. 37 d 14.6.2024, con conseguente insussistenza del delitto di indebita compensa >ione.
Evidenzia che i crediti portati in compensazione dalle società cons wziat rientrerebbero nella categoria dei crediti non spettanti, in quanto “fi J violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”, oppure in i ivanto “fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito”. Rimai è stata la stessa polizia giudiziaria a riconoscere – e il GIP a recepire (pa dell’ordinanza di custodia cautelare) – che, almeno originariamente, le oci erano titolari di crediti di imposte per investimenti effettuati in aree disagiat 6817) da parte di piccole e medie imprese che assumevano nuovi dipendenI (cod. 6700). Si sarebbe, quindi, verificato che: per ciò che attiene il codice tributo le società seppur abbiano potuto assumere nuovi dipendenti, non hanno enuto conto del tetto massimo di lire 60.000.000 annui previsto dalla legge, di grar lu inferiore al totale delle compensazioni effettuate” (cfr. pag. 585 ordina Iz custodia cautelare: &L1); “per ciò che attiene il codice tributo 68
contrariamente a quanto disciplinato dalla legge 296/2006, le societ an indicato nelle relative dichiarazioni dei redditi presentate alcun inves .im realizzato…”, in particolare omettendo di indicare gli investimenti realin a quadro RU” (cfr. OCC, pag. 585). In tale situazione, non sarebbe, quindi, emers dagli atti del giudizio la prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, de che nel caso di specie le società consorziate abbiano portato a compen ;azio crediti inesistenti. Ha, quindi, concluso per raccoglimento delle con :fus rassegnate nel ricorso del 20.6.2024, anche sulla scorta delle argomenti zion dei motivi nuovi dedotti, e, soprattutto, dell’intervenuta novella normat va legittima l’annullamento della condanna intervenuta per i capi da 114 a 219 co la formula perché i fatti non sussistono o perché non sono punibili ex art. quater, comma 2 bis, D.Lvo n. 74/2000.
I difensori dei ricorrenti hanno chiesto la trattazione orale dei ricon i
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
E’ vero che costituisce principio consolidato che, in tema di “patteggi, ‘me in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 5 legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione p opost in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proc !ssu liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del iud non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità del a concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01; Sez 5, i . 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 – 01).
Ed è acquisizione pacifica che la confisca per equivalente, introdotta pe – i r tributari dall’articolo 1, comma 143, I. n. 244 del 2007, ed ora prevista da l’ 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ha natura eminentemente sanzionatoria (ex multi Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adani, Rv. 255037). La natura sanzio latoria della confisca per equivalente è stata affermata dalla Corte costituzionale che dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costitw:iona dell’articolo 1, comma 143, della legge 24 10 dicembre 2007, n. 244, nen] par in cui, prevedendo, per i reati tributari, la confisca obbligatoria per un corrispondente a quello del profitto, ha stabilito che essa non op retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono t gge della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapo( rt pertinenzialità” tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confis natura “eminentemente sanzionatoria”, che impedisce l’applicabilità a tale misur patrimoniale del principio generale dell’art. 200 cod. pen., secondo cui le mis
di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicí zione, e possono essere, quindi, retroattive, sottolineando che a tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell’art. ., 5 Cost. vieta l’applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudei za della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto in contrasto con i princip sanciti dall’art. 7 della Convenzione l’applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un’ipotesi di confisca per equivalente (Corte cost n. 301 del 23/09/2009, Rv. 0034107). Logico corollario di tali approdi è che la co ifisca di valore, avendo natura eminentemente sanzionatoria, partecipa alla discipli na delle sanzioni penali, con la conseguenza che essa non può essere disposta ed ( seguita per un valore superiore al profitto del reato, risolvendosi, in caso cc ntrario, nell’applicazione di una pena illegale, alla quale sarebbe pienamente equi p a rabile, sicché, nel caso di superamento del valore confiscato rispetto al prezzo o profitto del reato, l’importo deve essere ridotto anche d’ufficio (Sez.3, n. 46949 del 28/03/2018, Rv.274697 – 01).
Ciò posto, deve, però, rilevarsi che, nella specie, il motivo di ri , :orso è aspecifico e di carattere fattuale, perché fonda la dedotta illegalità della ( onfisca per equivalente sulla omessa valutazione del compendio probatorio, dal ivale si evincerebbe l’integrale saldo dell’indebita compensazione di imposta e, qui ‘di, del debito tributario relativo al reato di cui al capo 112) dell’imputazione, in r( lazione al quale era stata disposta la misura ablatoria.
Trattandosi di un motivo fattuale, la censura doveva essere oggetto di motivo di appello e la questione non può essere dedotta per la prima volta in ;ede di legittimità.
Come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella scntenza impugnata, non risulta proposto un motivo avente ad oggetto la disposta c mfisca per equivalente ( cfr Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 – 01, seco Ido cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione c i legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla sir ecifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella se ntenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già pr )posta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il notivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo)..
Si prospetta, dunque, un vizio non sollevato in sede di appello e non rit vabile di ufficio in base alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di me rito.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che, che in tema di impugn zioni, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di lew e no dedotto con l’atto d’appello, nel caso in cui sia prospettata, con il ricors ), una violazione di legge emendabile ed essa emerga dal capo di imputazione n dalla
non contestata ricostruzione della vicenda, non essendo necessario alcun J lte ri o re accertamento in fatto (Sez.2, n. 8654 del 23/11/2022, dep.28/C 2/2023, Rv.284430 – 01).
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato in fatto.
La Corte di appello, nel richiamare le argomentazioni del primo giu lice, ha confermato la riconosciuta qualifica di amministratore di fatto del COGNOME NOME, precisando che tale qualifica atteneva all’entità consortile RAGIONE_SOCIALE e rimarcando che lo stesso era stato, poi, riconosciu o anche responsabile del reato associativo di cui al capo 121), quale soggetto prc motore, organizzatore ed ideatore di un’associazione a delinquere finalizzata ad Cenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali, nel cui ambito operavano no i solo le società formalmente o di fatto riconducibili a COGNOME NOME ma anche l( società riferibili agli altri consociati.
Il ricorrente, neppure confrontandosi con tali argomentazioni GLYPH nfronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen. perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provve iinnento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, 1.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), propone censure in fatto, volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
E’ pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Cor e come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su m )tivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal gii dice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr ex multis, 2. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608).
Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una “doppia co lforme” affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pier amente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a qu( Ila della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la d ecisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già e , aminati e disattesi.
E’, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la s entenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denuil iciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, ma sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudica -e della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adot :ata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44118 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 156096,
non massiniata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 124.2012, COGNOME, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, COGNOME ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di p ·onuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a que Xultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche :ensure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prc spettate dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si e tender alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette ci ,nsure.
Nella specie, le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo uo l’unica e complessa trama argomentativa (pp da 61 a 68 della sentenza di appello e pp da 265 a 278 della sentenza di primo grado), non scalfita dalle censure m )sse dal ricorrente che ripropone gli stessi motivi proposti con l’appello e motiva :amente respinti in secondo grado.
La Corte di appello ha confermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME COGNOME in ordine al contestato reato associativo, condividendo, con argom( ntazioni congrue e logiche, le valutazioni del primo giudice e rimarcando come il cc Tiplesso compendio probatorio consentiva di ritenere raggiunta la prova di un accordo criminoso tra COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, part ?cipi del Consorzio RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il funzionamento occulto del complesso meccanismo di cui all’imputazione, attraverso le rispettive società, volto ad ottenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali; nella truttu associativa COGNOME NOME operava quale dirigente e coordinatore del hodalizio criminale e COGNOME NOME e NOME NOME quali consapevoli par :ecipi al programma criminoso. Ha, quindi, disatteso le censure difensive mosse cn l’atto di appello, chiarendo che l’intervenuta assoluzione dal reato associativo d uno dei coimputati (COGNOME NOME) non incideva sul solido compendio probatorio a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, risultando, peral J -o, non solo raggiunto nel presente processo il numero minimo per l’integrazione el reato associativo ma risultando anche ulteriori coimputati, indicati nel :apo di imputazione, per i quali si procedeva separatamente.
Il ricorrente non si confronta criticamente con l’impianto argomentat vo della sentenza impugnata, ma propone censure meramente contestative e volte a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Nè coglie nel segno la censura con la quale si deduce il difetto di írova in ordine al pactum sceleris, elemento che contraddistingue il reato as! , ociativo rispetto al concorso di persone nel reato.
I Giudici di merito hanno correttamente desunto l’esistenza del pactum sceleris dalle modalità operative del complesso e sistematico meccanismo rolto ad
ottenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali, protrattosi per lung ) temp e con il coinvolgimento stabile degli stessi soggetti e delle stesse società.
Va ricordato che in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituì ione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell’associato essere provata at raverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partec pazione (Sez.2 n. 28868 del 02/07/2020, Rv.279589 – 01) e che, ai fi ii della configurabilità di un’associazione per delinquere, legittimamente il giui ice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell’indeterminatezza del pro jramma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal su seguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integra ti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez.2, n. 53000 del 04/1D/2016, Rv.268540 – 01).
Va, inoltre, ricordato che nel concorso di persone nel reato co itinuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola corni lissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le con lotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del pro jramma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, n , inché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumaz one dei medesimi (Sez.2, n. 22906 del 08/03/2023, Rv.284724 – 01).
Nè rileva, quale elemento ostativo alla configurabilità del sodalizio criminoso, il carattere omogeno dei reati-fine.
Questa Corte ha già chiarito che, ai fini della configurabilità del -eato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un pro iramma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indet( rminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati – fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3 , n. 2 )39 de 02/02/2018, dep.17/01/2019,Rv.274816 – 01).
Infine, meramente assertiva e priva di specificità è anche la doglianza relativa al ruolo apicale attribuito al ricorrente nel sodalizio criminoso.
La Corte di appello, nel condividere le valutazioni del primo giu, lice, ha confermato il ruolo associativo apicale attribuito al ricorrente, rimarcar do, con argomentazioni congrue e logiche, la posizione centrale assunta da COGNOME NOME nel meccanismo attraverso il quale si realizzava la frode fiscale, mec :anismo articolato su tre livelli (al vertice la consortile RAGIONE_SOCIALE, amministrata da COGNOME NOME, al centro le consorziate ad essa facent capo e
gestite da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME Pasquale al livello infer le cd cartiere, prive di strutture ed addette all’emissione di fatture per oli inesistenti nei confronti delle consorziate, al fine di consentire a quest e detrazioni fiscali a fronte di costi mai sostenuti);è stato rimarcato, in ad( chiaro contenuto delle intercettazioni in atti, che COGNOME NOME di i coordinava l’intera galassia delle società consorziate, avvalendosi di pE rson fiducia alle quali aveva demandato l’organizzazione del consorzio e i li c avvaleva per proseguire nella direzione dell’attività imprenditoriale; è sottolineata anche, come significativa del ruolo apicale ricoperto da NOME NOME, la circostanza che il predetto, pur trovandosi ristretto in :u cautelare, continuava a dirigere il complesso meccanismo attraverso il quale realizzava la frode fiscale, attraverso indicazioni trasmesse in prima persc na mezzo di altre persone.
Anche con riferimento a tale punto della decisione, il ricorrentE non confronta criticamente con l’impianto argomentativo della sentenza imi ugnata, ma propone censura meramente contestativa e volta a solleciti re un rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più gra stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/( 6/ Rv.282269 – 01).
In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale ·ichi in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e ale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzior pene, anche in relazione agii altri illeciti accertati, che risultino rispetta previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente ur c materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01).
Si è osservato che “il reato continuato non è strutturalmente un reat ) un l’unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzioni le definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite d quanto non risulterebbe dall’applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tali mot essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individi iato legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato co it non vi è ragione di ridurre l’obbligo motivazionale ritenendolo cogente uni( ame per la pena relativa al reato più grave”. E si è sottolineato che: “L’autonl m reati satellite si salda all’obbligo di motivazione, che accede all’esercizio d( discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trat am
sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell’eserci d 132, primo comma, cod. pen.); e che: “In conclusione, il valore pondera le che giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un r lzi trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli ( le che hanno condotto alla definizione di quel valore.”
Si è, inoltre, evidenziato che “l’obbligo motivazionale richiede modalità adempimento diverse a seconda dei casi”. In particolare, si è osservato che associazione di una pena base determinata nella misura minima edittal ? ed u aumento per la continuazione di entità esigua esclude l’abuso del pot discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risul contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il rato grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale n -a quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, si z pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l’obbligo motivazio la giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente 1€ ragioni che lo hanno indotto a tale decisione”.
Nella specie, la Corte di appello, nel rimodulare l’entità della per effe to estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 104,105 e 106 dell’impu :az determinava la pena base per il reato associativo di cui al capo 3), ritel Ri grave, in misura di poco superiore minimo edittale (anni tre e mesi due reclusione) ed indicava, altresì, specificamente gli aumenti di pena pe continuazione in relazione agli ulteriori; gli aumenti di pena per i re continuazione sono esigui (nella complessiva misura di anni due e mes uno di reclusione, e, quindi, pari a gg 13,3 di reclusione per ciascun reato) ed il ic alla capacità criminale dell’imputato, desunta dalla complessità organizzat va d condotta illecita, consente di ritenere assolto l’obbligo motivazionale, nelll At una ragionevole proporzionalità tra entità della pena base ed aumenti di i ena i singoli reati satellite in continuazione.
2.4. Va osservato, infine che l’inammissibilità del ricorso, non pre :lud poter rettificare la pena finale irrogata dalla Corte di appello, emendando l’e di calcolo, evidenziato in ricorso, in cui effettivamente è incorso il Gi appello, sostituendo la pena di anni quattro e mesi due di reclusione cc i q esatta di anni tre e mesi sei di reclusione (cfr Sez. 3, n. 30286 del 09/03/ Rv. 283650 – 01, che ha affermato che il potere di rettifica dell err denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile la pa della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in q lan previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio ri a quella di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da er l
sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell’impugnazione, a co ‘dizion che quest’ultima non sia dichiarata inammissibile).
I ricorsi proposti da NOME Pasquale sono parzialmente fondati, i ei lim e secondo le argomentazioni che seguono.
3.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME ed il pr motivo del ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME entrambi iffer all’affermazione di responsabilità per il contestato reato associativ N inammissibili.
Il ricorrente, con i motivi in esame, non soltanto ripropone i medesin i mot articolati con l’atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte ter i senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurin iis, Se 3, n. 31939 del 16/04/2015, COGNOME Rv. 264185; Sez. 6, n. 1: 449 de 12/02/2014, Kasern, rv. 259456), ma, in sostanza, propone d )glianz eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione
Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvon ) in mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della dl ecis impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione lei senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, prc cl sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De ita, 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 279.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2001), non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusiot le giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle ri ;ultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.2; 429 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli element di posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione dì nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n 2 Rv. 234148).
Va anche ricordato che il controllo di legittimità della motivazio ne sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai ass vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di mot vazio (anche nella forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogi( ità contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell’3rt. cod. proc. pen.; la mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal prec(
unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione censurabile a norma d 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di pe tale da risultare percepibile “ictu ocuii” (Sez. U, n. 47289 del 24/09/20 )3, 10/12/2003, COGNOME, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.; 84556 01).
Nel ribadire tali principi, va, comunque, evidenziato che la ! ente impugnata ha fornito congrua motivazione in ordine alla ricostruzione di !i fa del ruolo di partecipe del Romeo, con argomentazioni prive di illogicità (tal tom manifeste) e di contraddittorietà (pp. 71,72,73 della sentenza impugnata i.
Quanto alla configurabilità del sodalizio criminoso, a fronte della eneri della censura che risutta meramente contestativa, vanno richiar late considerazioni già effettuate al paragrafo 2.2. Con riferimento al ruolo di ri ar all’associazione criminosa va osservato che la Corte di appello evidern iava esaminava compiutamente plurimi elementi fattuali, già valutati dal primo giudic comprovanti, complessivamente valutati, il consapevole e stabile app >do de Romeo alla struttura associativa in termini di compimento di attività fu izio apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al raffon am dell’associazione.
In definitiva, a fronte di adeguata e corretta motivazione, le doglian ‘e con il motivo di ricorso si risolvano in censure di fatto, tese ad una rivi! i del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censu -abile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., e pertanto si pongono al di fuori del p T del sindacato di legittimità.
Anche le censure mosse alla valutazione di inattendibilità dei testi a fa /or ricorrente sono aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazio della Corte territoriale (vedi p 73 della sentenza impugnata) ed articolate ir te fattuali. Va ricordato che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di lel li l’affermazione che la valutazione circa l’attendibilità del teste da parte de g di merito si connota quale giudizio di tipo fattuale ed è precluso in se legittimità, specialmente quando il giudice del merito – come nella specie – ab fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Se 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv 235578, Sez. 2, n. 7 )67 de 29/01/2015, Rv.262575).
3.2. Il secondo motivo del ricorso a firma defravv. NOME COGNOME ed I quar motivo dei ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME entrambi afferenti ai di Ii applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifesi ament infondati.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazior e del circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non co tit
un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la pe son del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui asse legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in par l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti g ?.ne qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per con( non anche la decisione opposta (Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.233489 01; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10 7.2009 COGNOME ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.2606 LO).
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giLliice motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche ru n d necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favo . evoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che ec riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo di , attesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elemer all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione l della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv. 159899 Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2 >, Rv 230691).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando m n siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizic ne che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la preva enza considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le alt e. motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione n )ri p purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione ieppu quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei prete i fatt attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez.6, n. 42688 del 24/C3/2 Rv.242419).
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, hi neg l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rimarcando che non rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l’imputato ed aggit nge anche, quale specifico motivo ostativo, la presenza di un precedente enal carico dell’imputato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, p?rtanto giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità ch insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; c anche in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale e eme preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti ge ieric Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/1 i(1995, Rv.203146).
Nè coglie nel segno la censura difensiva, con la quale si lamenta una iispar di trattamento rispetto al coimputato COGNOME NOMECOGNOME che aveva f( rmul istanza ex art. 599-bis cod.proc.pen.
Secondo l’orientamento di questa Corte, non sussiste disparità di trat :ame nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favo e d imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita I nica adeguata motivazione in ordine alta diversa valutazione della gravità lei rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli mpu (Sez 6, n. 12692 del 30/01/2024, Rv.286191 – 02; Sez.3, n. 40322 de 23/06/2016, Rv.268276-01); nella specie, la Corte territoriale ha adegua :amen argomentato le ragioni a supporto della applicazione delle circostanze at :enu al coimputato COGNOME NOMECOGNOME rimarcando, con argomentazioni co igrue logiche, che COGNOME NOME si era dimostrato particolarmente collabo . ativo in sede processuale, ammettendo vari reati, ed aveva documentato l’a vvenuto pagamento del debito tributario.
Va, comunque, anche rimarcato che in tema di ricorso per cassazic ne, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzi mat riservato ai coimputati che – come avvenuto nella specie- abbiano definii p fa l posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previ dall’art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio rispondE ad finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulaz on trattamento punitivo (Sez.6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508 – 03)
3.3. Il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME vier manifestamente infondato.
Il reato contestato al capo 108) dell’imputazione, consumatosi in da 18.5.2015 non era estinto per intervenuta prescrizione al momen o dell pronuncia della sentenza appellata (24.2.2023).
Infatti, tenuto conto del termine prescrizionale massimo pari ad ann sett mesi sei, nonchè dei 270 giorni di sospensione del corso della prescri: ione prescrizione maturava solo in data 15.8.2023 e, pertanto, contrariar len quanto dedotto in ricorso, successivamente alla pronuncia della 5Hentenza impugnata.
3.4. Risultano, invece, fondati il terzo motivo di ricorso a firma dell’av i. L’COGNOME ed il terzo motivo di ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME Entrambi afferenti alla determinazione della pena.
Va ribadito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel deterrr in pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la per a deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per I iascuno dei reati satellite, in quanto il grado di impegno motivazionale richiesto ir i
ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da com. e verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti pre 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiali di p (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 – 01; Sez. U, n. 793(194, R 201549-01).
Nella specie, la Corte territoriale, nel valutare congrua la pena irro dat primo giudice e disattendere il motivo di gravame con quale si contE3tava quantificazione della pena operata in primo grado, esprimeva una motivazione carente e contraddittoria, in quanto non valutava e giustificava la c )ng dell’aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite (nella misun di quattro per ciascuno dei reati in continuazione), sicché la valutazione in or li ritenuta congruità dell’aumento in questione non è supportata da a COGNOME motivazione ai fini del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
Risulta anche fondata la censura con la quale si lamenta la disvarità trattamento rispetto al coimputato COGNOME COGNOME. Con riferimento agli sti ssi in continuazione nei quali NOME COGNOME era concorrente unitamente a COGNOME COGNOME, la Corte territoriale determinava un aumento di pena (quattro mesi reclusione) sensibilmente superiore a quello determinato per il ›rede coimputato (gg 13,3 di reclusione), senza giustificare tale evidente disl iar trattamento.
La sentenza impugnata, va dunque, annullata con rinvio sul p unto i questione.
3.4. La fondatezza del motivo relativo al trattamento sanzionatorio c import la valida instaurazione del rapporto impugnatorio e consente di rilevare l’e! tin dei reati contestati al Romeo ai capi 108) e 109) dell’imputazione per int( rve prescrizione; tenuto conto della data di consumazione degli illeciti, del ter prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei, nonchè dei 270 iiorn sospensione del corso della prescrizione, deve rilevarsi che il reato di cui al 108) si estingueva in data del 15.8.2023 ed il reato di cui al capo 109) in la 15.5.2024.
3.5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio nei ( Dnfron di NOME COGNOME perché i reati di cui ai capi 108) e 109) dell’imputazic ie s estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di a; p Bologna limitatamente ai punti concernenti la determinazione dell’aumentc di pena per la continuazione, e per la determinazione del trattamento sanzknator nonchè per la quantificazione del profitto del reato relativo alla disposta :on per equivalente (tenuto conto del principio affermato da Sez.0 n. 4 145 del 29/09/2022, dep.31/01/2023, Rv.284209 – 01 secondo cui la disposizior e di cu
all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di conf che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in esse’ della sua entrata in vigore; con l’effetto che la relativa statuizione è elimin, ipso iure, per la parte relativa ai reati dichiarati estinti per effetto delta pron annullamento per intervenuta prescrizione).
Il ricorso di NOME NOME è inammissibile.
4.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata è stata sottoscritta dal consigliere estenson anch quale componente anziano, in sostituzione del Presidente del collegio, i rped per collocamento a riposo.
Va ricordato che, pacificamente, costituisce impedimento del presid flte d collegio, che consente la sottoscrizione della sentenza da parte del com )one anziano, il collocamento a riposo dello stesso, che causa la ce , ,sazione dell’appartenenza all’ordine giudiziario (Sez.6, n. 3920 del 14/C1/20 Rv.242529 – 01).
Il ricorrente lamenta che l’estensore non aveva attestato in maniera pecif la sua qualità di componente più anziano del collegio, così determinandosi a nul della sentenza impugnata.
La censura è manifestamente infondata. L’art. 546, comma 2, cod.p . oc.pen. non prevede una specifica attestazione della qualità di componente più anzian del collegio, emergendo tale circostanza dalla stessa intestazione della 5 ent ove i componenti del collegio sono indicati in senso decrescente di anz anità servizio.
Nella specie, l’impedimento del presidente del collegio è stato puntu )NOME attestato ed il componente anziano era anche estensore del provvedimenti: sicché in siffatto caso, non è neppure richiesta una duplice sottoscrizione, così c doppia sottoscrizione non è richiesta, e di ciò non si è mai dubitato, nell’il cui il presidente del collegio sia, al tempo stesso, estensore del provve li (Sez.3, n. 26341 del 25/03/2014, Rv.259186 – 01).
4.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi afferenti all’affen na di responsabilità per i reati contestati, sono inammissibili.
Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure te quali si risolvon ) in mera rilettura degli elementi di fallo posti a fondamento della d acis impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione c ei f
Va ribadito che il controllo di legittimità della motivazione che son egg decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi viz esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (ant ne nel
forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità e la contradd tto così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell’art. 606 cod. prl c. la mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente d dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal precedente e unico rilevante l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare pe »c “ictu °culi” (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petr !Ha, R 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 – 01).
Va, comunque, evidenziato che la sentenza impugnata, nel condi-idere e richiamare le argomentazioni del primo giudice, ha fornito adeguata mot vazion in ordine alla ricostruzione dei fatti e alle censure difensive mosse con l’ appello, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifest e contraddittorietà (pp. 74,75,76 della sentenza impugnata; pp 279 e 280 5 entenz di primo grado).
Le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo un’unica e co ripless trama argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dal ricorre ite ripropone gli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente re pint secondo grado.
4.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di appello, confermando e condividendo le valutazioni d l primo giudice ha ribadito che le risultanze istruttorie consentivano di ritenere i la fattispecie di reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000 ( quella meno grave di cui al comma 1 del predetto articolo), in quanto le ondo accertate avevano ad oggetto crediti inesistenti, originati da ur a rappresentazione delle condizioni legittimanti tali crediti; ha, poi, rimar a l’Ingegnoso, in quanto assoluto dominus delle apparenti consorziate E diret redattore dei Modelli F24, era perfettamente a conoscenza dell’inesisti nza crediti utilizzati in compensazione per la totale mancanza di requisiti e ;se richiesti per usufruire dei vantaggi fiscali compensativi riservati a cate g imprese aventi requisiti ed attività del tutto diverse delle consorziate (p 7 sentenza impugnata, nonché pagine da 206 a 249 della sentenza di primo grado).
A fronte di tale articolato percorso argomentativo, il ricorrente wopo censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argome ntazion della sentenza impugnata, confronto doveroso per l’amm ssibilit dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è que della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da quest, Cor secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motiv dev ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni po fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/C5/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.111951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invei D, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminate :za, anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla d ecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di asi eci conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità dE I ri (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n 39598 COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. !36945 Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596),
4.4. Il quinto ed il sesto motivo, entrambi afferenti alle disposte c( nf sono inammissibili.
La Corte di appello, nel disattendere te censure difensive mosse con l’atto appello, condivideva l’individuazione del profitto del reato effettuata chi p giudice, in quanto correttamente ravvisato nell’importo evaso e, qui idi, risparmio fiscale acquisito dalle società gestite da RAGIONE_SOCIALE at rave le fatture per operazioni inesistenti da esse registrate. I Giudici di appell anche chiarito che la confisca del profitto del reato era stata disposta in vi l nei confronti del Consorzio RAGIONE_SOCIALE e, in caso di incapienza del Cor sorzi delle consorziate, per equivalente nei confronti dell’imputato.
A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente propone censu meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazb mi dell sentenza impugnata, proponendo, quindi, una doglianza generica, e, pertanto inammissibile, secondo i principi di diritto richiamati nel paragrafo che prk ced
4.5. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze tt generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiaman, Io q elemento ostativo i due precedenti penali a carico dell’imputato per reati a nog (pag 78 della sentenza impugnata).
Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità iegati dell’imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla su ‘fi dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante osta ivo a concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/C1/2016 Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concessici ne d attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazi )ne tut gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dag l n atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque li il rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individué gli elementi di cui all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai f ni della connotazione negativa della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28 i35 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sz. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).
4.5. L’ottavo motivo di ricorso non può trovare ingresso.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, non consente il “orm di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di ril e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod.proc. )en compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 ‘ebbrai 1995, COGNOME; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, COGNOME; Sez. U n. 21:428 del 22 giugno 2005, COGNOME; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.201( , COGNOME
4.6. Quanto ai motivi nuovi proposti, va osservato che costituisce wincip pacifico che rinammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o ginerici dei motivi proposti, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si es anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere . n ienerale in tema di impugnazioni, dell’art. 585, quarto comma, ultima parte, dell ) st codice, in base alla quale l’inammissibilità dell’impugnazione si estende i m nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1 n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv. !42129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/32/2000, – .4.1~~ ( 4 ,”, g A 4 , 7 4‹ , dep.01/03/2001, Rv.219087). I C2 1 c4.4″ t·44.4.1^Z
5. In definitiva, la sentenza impugnata va rettificata quanto alla en confronti di COGNOME NOME ed il ricorso va dichiarato inammissibile; la en impugnata, va, poi, annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME! perc i reati di cui ai capi 108) e 109) della rubrica sono estinti per prescril elimina la relativa pena e con rinvio ad altra Sezione della Corte di ai pe Bologna limitatamente ai punti concernenti la determinazione del trat ament sanzionatorio e per la quantificazione del profitto relativo alla conti s equivalente, dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME quale. I ricorsi di COGNOME NOME e NOME NOME vanno dichiarati inarr rniss ed i predetti, vanno condannati al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenda, in base al lispost dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa n
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1.86
13.6.2000).
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME nel s nso la pena di anni quattro e mesi due di redusione è sostituita con la pena di an
e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME COGNOME senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME Pasquale percl é i rea
di cui ai capi 108) e 109) della rubrica sono estinti per prescrizione ed el
mina la relativa pena e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di 3ol
limitatamente ai punti concernenti la determinazione del trat amen sanzionatorio e per la quantificazione del profitto relativo alla confi s
equivalente. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME Pasquale. /chi inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e NOME NOME che coni lanna
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favi re de
Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2025