Inammissibilità ricorso Cassazione: quando e perché la Suprema Corte non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro spaccato sui rigorosi limiti che governano il giudizio di legittimità, evidenziando le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Attraverso l’analisi di un caso di estorsione, la Suprema Corte ribadisce tre principi cardine della procedura penale: il divieto di rivalutare le prove, le condizioni per la rinnovazione del dibattimento e la necessità di sollevare le censure nei gradi di merito. Comprendere queste regole è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario.
I fatti del processo
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato di estorsione, hanno presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La condanna si basava su un impianto probatorio che i ricorrenti hanno cercato di smontare davanti alla Suprema Corte, avanzando specifiche critiche procedurali e di merito.
I motivi del ricorso
La difesa ha articolato il ricorso su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello, in particolare riguardo all’attendibilità della testimonianza della sorella della persona offesa. I ricorrenti proponevano una lettura alternativa delle prove, ritenuta più favorevole.
2. Mancata rinnovazione dell’istruttoria: Si lamentava il fatto che, a seguito di un cambio nella composizione del collegio giudicante, non si fosse proceduto a una nuova audizione dei testimoni, ma ci si fosse limitati ad acquisire i verbali delle precedenti deposizioni.
3. Mancata derubricazione del reato: Si chiedeva alla Cassazione di riqualificare il fatto non più come estorsione, ma come il meno grave reato di circonvenzione di persona incapace, ai sensi dell’art. 643 del codice penale.
Inammissibilità ricorso Cassazione: La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Di conseguenza, ha confermato la condanna e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento delle spese legali sostenute dalla parte civile costituitasi nel processo.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni giuridiche precise per ciascun motivo di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito non è stabilire se le prove potessero essere interpretate diversamente, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Sul secondo motivo, relativo alla mancata rinnovazione del dibattimento, la Cassazione ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Bajrami, 2019). Secondo tale principio, se il giudice cambia, non è necessario ripetere l’esame dei testimoni se le parti (in questo caso, la difesa) non si oppongono alla lettura e all’acquisizione dei verbali già esistenti. Nel caso esaminato, la difesa non aveva avanzato alcuna richiesta o opposizione, rendendo la doglianza successiva infondata.
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce che non si possono presentare in Cassazione motivi che non siano già stati specificamente dedotti nell’atto di appello. La richiesta di derubricare il reato non era stata avanzata nel precedente grado di giudizio e, pertanto, non poteva essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un vademecum pratico sui limiti invalicabili del giudizio in Cassazione. Dimostra che l’esito di un ricorso dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni nel merito, ma anche e soprattutto dal rispetto delle regole procedurali. In particolare, insegna che ogni doglianza deve essere sollevata tempestivamente nel grado di giudizio competente e che non è possibile chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta la sanzione per il mancato rispetto di queste fondamentali regole del processo.
La Corte di Cassazione può riesaminare le testimonianze e decidere chi ha ragione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è solo verificare che la motivazione della sentenza sia logica e non contenga errori di diritto.
Se cambia il giudice durante un processo, si devono sempre riascoltare tutti i testimoni?
No, non è sempre necessario. Secondo un principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, se le parti acconsentono o non si oppongono alla lettura dei verbali delle testimonianze già rese, non è obbligatorio procedere a una nuova audizione.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione di cambiare la qualificazione di un reato (ad esempio da estorsione a un reato meno grave)?
No, non è possibile. La legge (art. 606 c.p.p.) prevede che i motivi di ricorso in Cassazione debbano essere stati già presentati come motivi di appello nel grado di giudizio precedente. Se una censura non viene sollevata in appello, non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
LettO i ricorsi di COGNOME e COGNOME NOME, le cui ragioni sono state ribadite con motivi aggiunti e con una memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova – con particolare riferimento alla dichiarazione della sorella della persona offesa – , non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pp. 2-3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell’istruttoria, non s confronta con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754 – 03); nel caso in esame i verbali degli esami testimoniali venivano acquisiti senza che la difesa avanzasse alcuna opposizione o richiesta (pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata derubricazione della fattispecie nel reato di cui all’art. 643 cod.pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. I ricorrenti devono essere altresì condannati in solido la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che – tenuto conto del
contributo offerto e dei parametri vigenti – liquida in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
Roma, 20/02/2024