Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando e Perché un Appello Viene Respinto
Comprendere i limiti del sistema giudiziario è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo del diritto. Una delle questioni più tecniche riguarda l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, un concetto che segna il confine invalicabile del giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico dei motivi per cui un ricorso può essere respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione, illustrando principi cardine della procedura penale.
Il Caso in Analisi: Due Ricorsi, un Unico Destino
La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione riguarda due ricorsi presentati contro una sentenza della Corte d’Appello. Sebbene proposti da due soggetti diversi, entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, ma per ragioni distinte che meritano un’analisi approfondita.
Il primo ricorrente aveva raggiunto un accordo sulla pena in appello (il cosiddetto ‘concordato’). Il secondo, invece, contestava la valutazione delle prove e la decisione del giudice di non concedergli le attenuanti generiche. Entrambi si sono scontrati con i paletti procedurali che definiscono il ruolo e i poteri della Corte di Cassazione.
Primo Motivo di Inammissibilità Ricorso Cassazione: il Concordato in Appello
Il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile in modo quasi automatico. La ragione risiede nel fatto che l’imputato aveva scelto di ‘patteggiare’ la pena in secondo grado. La legge (art. 599 bis c.p.p.) stabilisce che, accettando un accordo sulla pena, si rinuncia implicitamente a contestare determinati aspetti della sentenza.
In questo caso, il ricorrente lamentava una violazione di legge legata alla motivazione. Tuttavia, la Corte ha ribadito un principio consolidato: se la pena è frutto di un accordo, non si può poi contestare la sua applicazione in Cassazione con motivi che presuppongono una valutazione di merito. La richiesta di concordato, una volta accolta, cristallizza la pena e preclude la maggior parte delle vie di impugnazione.
Secondo Motivo di Inammissibilità: i Confini del Giudizio di Legittimità
Più articolata è la motivazione relativa al secondo ricorso, che toccava due punti cruciali del processo penale.
La pretesa di una nuova valutazione dei fatti
Il ricorrente contestava il giudizio di responsabilità, proponendo una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questa è una delle ragioni più comuni di inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si può riesaminare il merito della vicenda. Il suo compito non è decidere se l’imputato è colpevole o innocente, ma verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente la legge e se hanno motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di convincere la Cassazione a ‘rileggere’ gli atti processuali è un’operazione destinata al fallimento, poiché la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche
L’altro punto contestato era la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). Anche in questo ambito, il potere della Cassazione è limitato. La concessione o il diniego delle attenuanti è una decisione ampiamente discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria. Non è necessario, come ha ricordato la Corte, che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento a favore dell’imputato. È sufficiente che indichi le ragioni decisive che lo hanno portato a negare il beneficio, e tale motivazione è stata ritenuta adeguata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare entrambi i ricorsi inammissibili, ha riaffermato con forza i suoi principi guida. Per il primo ricorso, ha sottolineato come l’adesione al concordato sulla pena precluda la possibilità di contestarla successivamente. Per il secondo, ha ribadito la propria estraneità a qualsiasi rivalutazione dei fatti e delle prove, limitando il proprio controllo alla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre confermato che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non deve essere analitica, ma è sufficiente che esprima le ragioni fondanti della decisione del giudice di merito. Di conseguenza, entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa decisione è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Insegna che l’appello alla Suprema Corte deve essere attentamente calibrato sui motivi specifici previsti dalla legge, concentrandosi su questioni di pura legittimità (violazioni di legge o vizi logici della motivazione) e non di merito. Qualsiasi tentativo di trasformare il giudizio di Cassazione in una nuova valutazione dei fatti o di contestare decisioni discrezionali adeguatamente motivate, come quella sulle attenuanti generiche, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti in un ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, non giudicare nuovamente i fatti.
Se si accetta un ‘concordato’ in appello, si può comunque fare ricorso in Cassazione?
Le possibilità di ricorso sono fortemente limitate. L’ordinanza chiarisce che il ricorso basato su vizi di motivazione è inammissibile se la pena è stata concordata tra le parti, poiché la corretta applicazione della pena è stata sostanzialmente accettata con l’accordo.
Il giudice deve spiegare perché non ha concesso le attenuanti generiche analizzando ogni singolo elemento?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi, senza dover esaminare e confutare ogni singolo argomento favorevole o sfavorevole presentato dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 598 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 598 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazio agli art. 599 bis, 129 e 125 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la pena è stat correttamente applicata in accoglimento del concordato richiesto dall’odierno ricorrente;
ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o u diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque d attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione pe Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, con cui si contesta la mancata applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e la violazione del principio personalità della pena non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano in particolare pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025