Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico . di questi ultimi
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA inoltre:
COGNOME NOME NOME a BARC;.ETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di FOGGIA in difesa di:
COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
E’ presente l’avvocato (COGNOME) COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di:
NOME COGNOME, la NOME si riporta integralmente alla memoria precedentemente inviata via pec.
E’ presente l’avvocato (D’COGNOME) COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di: COGNOME NOME, la NOME chiede venga messo a verbale la sua presenza anche non potendo intervenire, in quanto non avvisata della nomina ad avvocato di fiducia dell’avvocato COGNOME NOME.
E’ presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell’avvocato COGNOME NOME AVV_NOTAIO del foro di TRANI in difesa di: COGNOME l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME AVV_NOTAIO ROMA Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di COGNOME NOME NOME NOME si associa alle conclusioni del PG relativamente all’inammissibilit:à del ricorso del PG della Corte Appello Bari, in subordine ne chiede il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia, il 09/06/2021-, ( dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha assolto dal reato di cui al capo 1) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per insussistenza del fatto, confermandone la responsabilità rispetto ai restanti reati loro contestati; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche,con giudizio di prevalenza per COGNOME NOME e per COGNOME NOME e di equivalenza per COGNOME, COGNOME e COGNOME, rispetto a tutte le aggravanti rispettivamente contestate, rideterminandonèin conseguenza la pena. Ha ridetermiNOME la pena per COGNOME NOME e confermato la sentenza di primo grado nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOMELa Corte di appello ha poi assolto COGNOME NOME, , COGNOME NOME, COGNOME NOME reati loro rispettivamente ascritti.
1.2.In sede di appello, gli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno parzialmente rinunciato ai motivi di appello riguardanti la richiesta di assoluzione dai reati diversi da quello di cui al capo 1) – artt. 61, n. 2, cod. pen. e 74, commi 1, 2, 4 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -, rispetto ai quali esprimevano la volontà di impugnare la sentenza in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 medesimo decreto, ove contestata, e di trattamento sanzioNOMErio. Giova, altresì, rammentare che, nel corso del giudizio di primo grado, COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno confessato i reati fine loro ascritti.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli anzidetti imputati, nonché il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari in relazione agli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Il contenuto dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME èil medesimo, di tal che unica ne è la trattazione. Entrambi COGNOME stati assolti dal reato associativo di cui al capo 1), essendo invece stata confermata la dichiarazione di colpevolezza per i reati fine . Con gli interposti motivi deducono:
3.1. Erronea qualificazione dei reati di cui ai capi 3), 7), 10) e 11), il mancato riconoscimento del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 per i capi 7) e 11), nonché la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione e la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. I difensori sostengono
che debba essere valutato il rapporto tra la contestazione di cui al capo 3) e le altre, rispettive, imputazioni, giacché le condotte di cui al capo 3)sarebbero state genericamente addebitate in maniera cumulativa. La formulazione del capo 3), a detta della difesa,comprende ed assorbe le successive contestazioni tutte relative ad ipotesi di cessioni di sostanze stupefacenti, messe in atto nello stesso periodo spazio-temporale. La difesa si duole poi del fatto che i reati di cui ai capi 7) e 11) per NOME e quelli di cui ai capi 5), 7) e 11)per COGNOME non siano stati riqualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90: con riguardo al capo 11), perché trattandosi di “droga parlata”, in mancanza di accertamento sulla percentuale di principio attivo e di riscontri al compendio intercettatorio, deve trovare applicazione la norma più favorevole;
3.2.Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione alla determinazione della pena, nonché vizio di motivazione relativamente al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti La difesa sostiene, in particolare, che la motivazione sarebbe apparente e carente in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute (con giudizio di equivalenza) attenuanti generiche; e che non vi sarebbe motivazione sulla pena base, determinata di poco al di sotto del massimo edittale, nonché sugli aumenti per la continuazione.
NOME NOME è stato assolto dal reato associativo di cui al capo 1), ma ritenuto responsabile del reato di cui al capo 3). Il ricorso si affida a quattro motivi con cui si deducono:
4.1. Violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2 e 533 comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle captazioni telefoniche su cui è stata fondata la condanna del ricorrente.Non sarebbero state espletate altre attività di indagine idonee a riscontrare l’attività di intercettazione, relativa peraltro a due singoli episodi avvenuti in data 12/10/2015 e 17/12/2015. Già nell’atto di appello, la difesa aveva sostenuto che la terminologia utilizzata non fosse idonea a ricostruire i fatti contestati, sicché la responsabilità non può dirsi provata oltre ogni ragionevole dubbio. I risultati delle intercettazioni, infatti, si prestano a letture alternative;
4.2.Violazione di legge e vizio di motivazion er avere la Corte di merito omesso di individuare il reato più grave e la pena base per lo stesso, nonché per avere calcolato l’aumento di pena per i singoli reati unitariamente in relazione alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, di cui al capo 3) di imputazione, senza giustificare l’aumento inflitto per i reati satellite;
4.3. La Corte territoriale avrebbe omesso un compiuto vaglio delle singole condotte ivi contestate, limitandosi ad una generica affermazione di responsabilità, così non valutando il tempus commissi delicti e non verificando se vi siano condotte già prescritte, considerato che le condotte di cui al capo 3), riqualificate già dal Pubblico ministero nella fattispecie di cui al comma 5, sarebbero state perpetrate dal mese di agosto 2015 al mese di febbraio 2016 e tenuto altresì conto di due sospensioni per legittimo impedimento,disposte ne(giudizio di appello;
4.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche;
4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, osservandosi che nel caso di specie non vi erano delle chiare evidenze tali da consentire alla difesa o all’imputato di prevedere un esito favorevole del processo ed invocare il beneficio, atteso che l’imputato aveva riportato condanna in primo grado per il reato associativo,discendendone che il Giudice di appello ben avrebbe potuto concedere d’ufficio il beneficio o, in caso contrario, motivarne il diniego.
COGNOME NOME NOME del capo 4) di imputazione . Il suo ricorso si affida ai seguenti motivi con cui si deducono:
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 4) nell’illecito amministrativo di cui all’ar 75 d.P.R. 309/90; travisamento della prova in relazione all’interpretazione delle intercettazioni, richiamate nel ricorso;
5.2. Violazione degli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen., 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia escluso la derubricazione della fattispecie contestata al capo 4) nel reato di cui al comma 5 del predetto art. 73, pur in assenza di attività di riscontro della quantità della sostanza e del suo principio attivo, fondando il proprio convincimento unicamente sulle captazioni telefoniche;
5.3. Violazione di legge, nonché apparenza e mancanza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, atteso che l’imputato risulta gravato da soli due precedenti aspecifici per reati contro il patrimonio, uno dei quali commesso nel 2009. Appiattendosi su questo dato formale, la Corte territoriale non ha verificato, come avrebbe dovuto, la sussistenza di una relazione qualificata tra tali precedenti penali e il reato per cui si procede;
5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.pen., segnatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze. La
censura attiene al diniego dell’invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;
5.5. Violazione degli artt. 132, 133 e 81 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e all’aumento di pena per la continuazione interna.La difesa si duole del fatto che il Giudice di appello, oltre a discostarsi sensibilmente dal minimo edittale senza offrire una specifica motivazione, abbia operato, per la continuazione interna, un aumentosproporzioNOME se confrontato con gli aumenti disposti dalla Corte territoriale rispetto ad altri coimputati nel medesimo reato.
COGNOME NOME è stato assolto dal reato di cui al capo 1), con conferma della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione 4), 10) e 13). Il ricorso nel suo interesse consta dei seguenti motivi con cui si deducono:
6.1. Violazione di legge, nonché apparenza e mancanza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, considerato che i precedenti afferiscono a reati contro il patrimonio, commessi in epoca risalente. Il precedente specifico ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, commesso in Barletta il 15/04/2016, evidenziato dalla Corte territoriale, si colloca nel medesimo solco temporale di cui al presente capo di imputazione 4), conseguendone che i fatti del presente giudizio non fanno seguito a quelli di cui al provvedimento n. 5 del Casellario giudiziale, ma si inscrivono in un’unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi, temporalmente collocati da agosto 2015 ad aprile 2016, in attuazione di un medesimo disegno criminoso. Detta reiterazione del reato non può costituire indice di un’effettiva pericolosità sociale dell’imputato;
6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità,i relazione all’art. 62-bis cod. pen., in riferimento al giudizio di comparazione delle anzidette circostanze, invocate con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti;
6.3. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità, in ordine alla quantificazione della pena base,poiché, pur essendo stata lmffettuata una comparazione in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante di cui all’art. 80, d.P.R. 309/1990,Ia pena base è stata determinata in misura prossima al massimo edittale, senza peraltro fornirne specifica motivazione;
6.4. Violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione con riguardo agli aumenti di pena operati per la continuazione tra il reato più grave di cui al capo di imputazione 10) e quelli di cui ai capi 4) e 13).
COGNOME NOME NOME del reato di cui al capo 16) di imputazione. Articola i seguenti motivi di ricorso con cui lamenta:
7.1. Erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,perché non vi sarebbe alcun elemento da cui emerga che l’imputato fosse collegato o anche soltanto a conoscenza del ritenuto accordo tra i coimputati COGNOME NOME COGNOME in ordine a traffici illeciti e della necessità del COGNOME COGNOME recarsi in u determiNOME posto per porre al riparo dalla pioggia la sostanza stupefacente. Non vi i sarebbe stato alcun contatto telefonico tra il COGNOME e altri coimputati. L’interpretazione dell’oggetto delle telefonate sarebbe condizionata dall’unico elemento rappresentato da un bilancino elettronico la cui presenza può ritenersi assolutamente normale all’interno di qualunque autocarrozzeria;
7.2. Manifesta illogicità della motivazione, in punto di interpretazione del contenuto delle due conversazioni telefoniche intercorse tra COGNOME e COGNOME, rispetto al riferimento all’anzidetto bilancino.
I ricorsi di COGNOME e COGNOME NOMENOME entrambi ritenuti responsabili dei reati di cui ai capi 10) e 4), posCOGNOME essere trattati congiuntamente, medesime essendo le doglianze sollevatecon cui deducono:
8.1. Inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, nonché manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante speciale di cui al capo 10) di imputazione. Le difese sostengono di avere già censurato,con i motivi di appello, il fatto che il primo Giudice avesse del tutto omesso di tenere conto che ben due sentenze definitive avevano ritenuto gli acquirenti campani della partita di stupefacente di cui si tratta responsabili del solo reato di cui all’art. 73, comma 4, senza l’aggravante di cui al,!predettort. 80, comma 2. I Giudici di merito, pertanto, non avrebbero fatto corretta applicazioneidei principi sottesi alla norma di cui all’art. 110 cod. pen. La stessa sentenza impugnata ha pure riconosciuto il ruolo minore rivestito dai prevenuti in questa vicenda, appalesandosi contraddittoria sul punto;
8.2.Contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e all’aumento disposto per la continuazione. Le difese assumono che via sia stato un errore di calcolo perché la corretta pena complessiva, al lordo della diminuente di rito, avrebbe dovuto essere quella di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, così pervenendo alla pena finale di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 14.667,00 di multa.
Con il proposto ricorso, i / drocuratore generale di Bari deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli imputati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME, assolti dalla Corte di appello dalle
rispettive imputazioni. Lamenta che la Corte territoriale non abbiacorrettamente valutato, nella loro interezza e complessità tutti gli elementi di prova, i quali sarebbero invece stati ben evidenziati nella sentenza di primo grado, di cui riporta ampi stralci ponendoli a confronto con la sentenza di appello.
In data 24/04/2024, è pervenuta memoria del difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO generale.In data 02/05/2024, è pervenuta memoria del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Devono essere dichiarati inammissibili il ricorso del AVV_NOTAIO generale di Bari éi ricorsi di tutti gli imputati.
COGNOME Il ricorso del AVV_NOTAIO generale non deduce, in realtà, alcun vizio motivazionale della sentenza impugnata, poiché, limitandosi a riportare stralci della sentenza di condanna di primo grado e ponendoli a confronto con i corrispettivi punti della sentenza impugnata,invoca da parte di questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, COGNOME insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che gli elementi valorizzati dal Giudice di primo grado,rispetto agli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME,risultano insufficienti ai fini della configurabilità del reato contestato. Quanto a COGNOME NOME – condanNOME in primo grado in ordine alla partecipazione alla condotta contestata al capo 18), per essere stato ritenuto il
corriere, per conto di COGNOME NOME, della sostanza stupefacente consegnata al COGNOME NOME e poi sequestrata a COGNOME NOME e COGNOME NOME – la Corte di merito, pur riconoscendo che lo stupefacente rinvenuto e sequestrato ai due calabresi NOME e COGNOME sarebbe quello consegNOME loro dal COGNOME, non ha riscontrato elementi certi ed inequivocabili dai quali desumere che quel medesimo stupefacente sia stato consegNOME al COGNOME dallo COGNOME. Ha, sul punto, osservato che non si COGNOME rinvenuti negli atti di indagine, e neppure nella sentenza di primo grado, relazioni di appostamenti ovvero colloqui intercettati (telefonici e/o annbientali)che diano contezza di ciò; né risulterebbe chiaro dove e quando sarebbe avvenuta la consegna. Anche per COGNOME NOME – dichiarato dal Giudice di primo grado colpevole del reato di cui al capo 22) – la Corte territoriale ha espresso una valutazione di inidoneità degli indizi raccolti a condurre ad un giudizio di certezza; ha ricordato come le prove a carico dello COGNOME, essenzialmente costituite dai colloqui intercettati sull’automobile BMW sottoposta a controllo, non abbiano portato elementi significativi all’ipotesi investigativa; alla medesima stregua, gli appostamenti di p.g. non hanno consentito, si legge nella sentenza impugnata, di individuare la presenza dell’imputato e i contatti personali dei due stranieri con lui. Ha poi evidenziato come la stessa sentenza di primo grado si esprima in termini di incertezza rispetto della identificazione dello COGNOME, laddove, con riguardo all’acquirente italiano che veniva fatto scendere dall’auto da NOME e NOME,ha affermato che fosse”presumibilmente COGNOME NOME“. Anche per NOME COGNOME– condanNOME in primo grado per il reato di cui al capo 21) – la Corte territoriale ha reputato, dandone conto con diffusa e non manifestamente illogica motivazione, insufficienti e inadeguate le prove circa la sua responsabilità NOME vettore di stupefacente consegNOME a NOME e ai suoi complici, osservando in particolare come il controllo da parte della p.g. del luogo ove l’autovettura condotta dallo COGNOME si sarebbe , Pincontrata con quella del COGNOME non abbia prodotto alcun risultato utile, nulla essendo stato rinvenuto. Mero indizio costituisce anche, secondo il Giudice di appello, il pernottamento dell’imputato presso l’albergo a Foggia in relazione all’altra cessione; né COGNOME parsi significativi i dialoghi intercorsi tra gli altri correi, poiché non viene mai esplicitamente fatto i nome dello COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come si vede, in relazione ai tre imputati assolti, la motivazione offerta dalla sentenza di appello è congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni della decisione, conseguendone l’inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO generale di Bari.
3. I ricorsi di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME inammissibili.Quanto al primo motivo giova rammentare che gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello riguardanti l’assoluzione di reati diversi dl reato associativo di cui al ca Ne consegue che è preclusa la possibilità di proporre, in sede di legittim questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l’imp rinunciato ai motivi di appello relativi all’affermazione della responsabilità pe (cfr. Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME NOME,Rv. 285702 – 03: “La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche e bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravant Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME NOME, Rv. 278006 – 01, massimata nei seguenti termini: “La rinuncia parziale ai motivi d’appel determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai ca oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il qual propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non posCOGNOME esser rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi”).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. occorre ribadire è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. pr pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli element di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle dog connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non posCOGNOME essere superati deducendo la violazione dell predetta disposizione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME Nicol Rv. 280027 – 04).
Con riguardo al trattamento sanzioNOMErio, oggetto del secondo motivo dei ricorsi di COGNOME COGNOME COGNOME, va preliminarmente rammentato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMEr sfuggono al sindacato di legittimità ove siano sostenute da motivazione esent da vizi logico-giuridici, Quanto, in particolare, al diniego della prevalenza d già riconosciute attenuanti generiche sulla contestata aggravante, gio ricordare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è un tipico giudizi tagp, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione, come caso in disamina, esente da errori logico-giuridici.Rispetto ad entrambi imputati, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni del diniego del giud prevalenza; ha adeguatamente motivatln ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione (per COGNOME, si veda la p. 24; COGNOME, le pp. 25 e 26).
Il secondo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
4. Il ricorso di COGNOME COGNOME è inammissibile. Sul primo motivo: rispetto alla assunta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. si fa rinvio a quanto già affermato sul punto. La doglianza con cui il ricorrente contesta l’interpretazione data dai Giudici di merito alle conversazioni captate è volta a minare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalle sentenze di merito, preminentemente sulla base di queste. Risulta pertanto evidente che tale doglianza introduce censure che non posCOGNOME trovare ingresso nel giudizio di legittimità. È, del resto, noto il principio per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse COGNOME recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337. Sul punto, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715, così massimata: “In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la NOME, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità”).A1 riguardo, la sentenza impugnata afferma che, diversamente da quanto assume l’imputato, il linguaggio utilizzato nelle conversazioni captate possiede «i requisiti di chiarezza, decifrabilità del significato e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lascia margine di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati»; evidenzia come l’ossessiva ricerca di termini riportanti a “magliette” ovvero a prodotti vegetali rivela la volontà di confondere eventuali agenti di p.g. intenti all’ascolto, atteso che da nessuna parte risulta che l’imputato e i correi fossero intenti ad attività di smercio di cipolle o cli vendita d “macchine”. La Corte di appello sottolinea in particolare che il linguaggio criptico diventa del tutto «trasparente» in un colloquio tra NOME e NOME, in cui il primo fa riferimento ad un quantitativo “di mezza macchina”. Il primo motivo è, quindi, manifestamente infondato. Analoga valutazione di manifesta infondatezza investe il secondo motivo di ricorso, rispetto al NOME la Corte di appello ha adeguatamente risposto.Venuto meno il reato associativo di cui al capo 1), le singole condotte, che di quello costituivano manifestazione esecutiva, COGNOME state oggetto di contestazione autonoma neiireato di cui al capo 3), configurato come unico, contemplandosi in esso plurime condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso in continuazione interna, ritenute di pari gravità. Conseguentemente, non configurandosi nel capo di imputazione una condotta Corte di Cassazione – copia non ufficiale
connotata da maggiore gravità rispetto alle altre, la pena è stata commisurata in relazione ad una di esse, operandosi un solo aumento, peraltro di entità contenuta. : !
Quanto sinora osservato assorbe il terzo motivo laddove il ricorrente lamenta che non sia stato operato un compiuto vaglio delle singole condotte contestate all’anzidetto capo 3). La declaratoria di inammissibilità del ricorso peraltro preclude ogni possibilità di rilevare d’ufficio l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche laddove, precisando la motivazione offerta sul punto dal Giudice di primo grado, che ha espressamente affermato di condividere, ha osservato che«non si ravvisano ragioni, né sotto il profilo comportamentale nel corso dei fatti in esame, né ragioni processuali emerse nel corso dei due gradi di giudizio» per concederle.Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le censure deiricorrente non valgono a scalfire, dovendosi altresì tener conto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce oggetto di un giudizio di fatto che, ove congruo e non manifestamente illogico, è incensurabile in sede di legittimità. Anche il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile. Deve, al riguardo, ribadirsi il principio, autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep.2019, Salerno Francesco, Rv. 275376). In relazione all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno, in particolare, sottolineato,che lo “stretto nesso tra Nfficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere tclovere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione. In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; soprattutto la “non decisione”, in appello, sui benefici di legge non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. laddove Corte di Cassazione – copia non ufficiale
la parte -che avrebbe potuto sollecitarne l’esercizio, in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio assolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena- non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, l’applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio di appello. In sostanza, il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del poteredovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagNOME da alcuna motivazione che renda ragione di tale “non decisione”, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ber violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello: evenienza, questa,non ricorrente nel caso di specie.
5. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che entrambe le sentenze di merito hanno dato conto di come la responsabilità dell’imputato per il reato di cui al comma 4) emerga dàun vasto compendio intercettatorio. In particolare, la circostanza che si tratti di attività illecita, legata al traffico di stupefacenti, è evidenziata all 53 e 54 della sentenza di primo grado cui la sentenza di appello fa espresso rinvio. I primi due motivi di ricorso – il primo, con cui si invoca l’esclusione del fatto contestato dall’ambito di rilevanza penale; il secondo con cui se ne chiede la derubricazione ai sensi del comma 5- COGNOME genericamente volti a minare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalle sentenze di merito, preminentemente sulla base delle conversazioni intercettate, e l’interpretazione dalle stesse fornita delle conversazioni intercettate. Si tratta, all’evidenza, di doglianze che introducono censure che non posCOGNOME trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per le ragioni precedentemente espresse (con riguardo alla posizione di COGNOME NOME) in tema di interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate. Deve, peraltro, rilevarsi che, rispetto a questa doglianza, la Corte territoriale ha osservato che l’imputato, pur avendo sostenuto la erroneità delle valutazionigiudiziali al riguardo, non ha offerto alcuna spiegazione alternativa alle risultanze probatorie;ed ha altresì affermato che le conversazioni che riguardano l’COGNOME «COGNOME di rara, immediata decifrabilità». La motivazione si appalesa adeguata anche rispetto al diniego dell’invocata fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90: la sentenza impugnata ricorda, invero,come nelle conversazioni captate si parli di sostanza stupefacente nell’ordine di chilogrammi, di somme di denaro di «una certa entità», di viaggi finalizzati allo svolgimento dell’attività illecita,elementi tu
che, con valutazione di merito non manifestamente illogica, hanno indotto la Corte territoriale a reputare «non minimale» la condotta contestata all’imputato. Manifestamente infondato è il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione (apparenza della stessa), la mancata esclusione della recidiva. La Corte territoriale ha sul puntoosservato che i precedenti penali per reati gravi, pur non essendo della stessa natura di quello in esame, «appaiono sintomatici di una personalità dedita a vari crimini»,altresìricordando che gli effetti sulla pena COGNOME staft!neutralizzati dalla valutazione in equivalenza delle attenuanti generiche. Quanto al trattamento sanzioNOMErio, oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso, giova ribadire che non COGNOME deducibili innanzi al giudice di legittimità le censure relative al trattamento sanzioNOMErio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, se la quantificazione della pena non sia frutto di arbitrio o non sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienze che non si rinvengono nel caso di specie. Sul mancato giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva la Corte territoriale ha offerto motivazione congrua e non manifestamente illogica, laddove, in particolare, ha ricordato come, dalle conversazioni intercettate, sia emersa la netta scelta delinquenziale dell’COGNOME,consapevole di dovere tornare in prigione e, per questo, di dovere “far soldi”. Sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, in relazione alla sua insindacabilità in sede di legittimità, si fa rinvio a quanto già si è detto (p. 9, con riguardo ai ricorsi COGNOME e COGNOME). Richiamata la genericità dell’atto di appello in punto di pena, la sentenza impugnata osserva come la pena comminata dal Giudice di primo grado appaia congrua e adeguata al caso concreto, e non suscettibile di riduzioni. Anche in ordine all’aumento di pena per la continuazione interna, la motivazione della sentenza di appello è immune da qualsivoglia censura, essendosi in essa affermato che esso «appare del tutto ragionevole e commisurato al protrarsi temporale dell’attività illecita, alle sue ramificazioni nello spazio» e agli episodi in cui si è concretata la condotta dell’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile. Il primo motivo, relativo alla ritenuta recidiva, è inammissibile. Sul punto, la Corte di appello, con motivazione adeguata, ha osservato che, oltre a condanne per reati contro il patrimonio, l’imputato ha riportato, in epoca precedente ai fatti per cui ora è processo, una condanna per fatti analoghi, cosicché la «recidiva contestata deve essere ritenuta sussistente ed indicativà i di tendenza alla proclività nel delinquere e quindi di una maggiore pericolosità». La censura con cui il ricorrente sostiene che il precedente specifico, cui fa riferimento la Corte territoriale, si
collocherebbe nel solco temporale di cui al capo 4) di imputazione, costituendo una delle condotte delittuose ivi ricomprese, non è supportato dalla allegazione di alcuna documentazione di riferimento, appalesandosi pertanto comedel tutto generica. Anche il secondo motivo è inammissibile, attesa la congruità della relativa motivazione: rispetto all’invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata, richiamando quanto stabilito sul punto per gli imputati COGNOME e COGNOME, ha valorizzato la dichiarazione confessoria nonché la rinuncia parziale ai motivi di appello«per conservare la rilevanza di siffatte , attenuanti e di valutarle in equivalenza», sì da neutralizzare -le circostanze aggravanti contestate e i loro effetti sul trattamento sanzioNOMErio. In particolare, ha rammentato come il COGNOME risultasse implicato in «una molteplice e perdurante attività di spaccio di sostanze stupefacenti che si dirama anche attraverso contatti con persone residenti in altre province o regioni, come il capo 10) attesta». Quanto alla misura della pena e agli aumenti per la continuazione (più grave quello di cui al capo 10 con cui COGNOME stati posti in continuazione i reati di cui ai capi 4 e 13), rispettivamente oggetto dei motivi terzo e quarto, ha adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione, laddove ha evidenziato il «considerevole quantitativo di stupefacente ceduto e la scaltrezza organizzativa posta in azione».
7. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile. Valgono, anche rispetto a questo ricorrente, gli argomenti precedentemente spesi con riguardo alla assunta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (primo motivo) e all’interpretazione delle conversazioni intercettate intercorse tra COGNOME e COGNOME.Tanto premesso, la sentenza impugnata illustra diffusamente (pp. 12, 13 e 14) le ragioni per le quali la Corte territoriale ha condiviso le valutazioni del Gup di Bari rispetto all’intero complesso di conversazioni relative al capo 16), osservando che la partecipazione del prevenuto alla commissione del reato di cessione di settecento grammi di sostanza stupefacente «è indubbiamente attestata dal tenore» delle conversazioni riportate in sentenza, da cui si evince che il COGNOME non aveva depositato nel luogo stabilito il quantitativo di stupefacente concordato, indicato con il termine “soldi”; che il COGNOME chiamava il prevenuto segnalando che tale questione andava messa a posto; che dal tenore del dialogo si comprende che l’odierno ricorrente non si dichiarava all’oscuro dell’antefatto; che,nonostante il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, con linguaggio definito in sentenza «rozzamente criptico», si riferiscano ad “euro”, l’oggetto delle conversazioni era la sostanza stupefacente, altresì considerati che tali “euro” sarebbero stati – così nel corso della conversazione – misurati, cento alla volta,
sul bilancino elettronico, circostanza all’evidenza inverosimile. Evidenzia la sentenza impugnata come il COGNOME, nella anzidetta conversazione, si sia limitato a dirsi incredulo della diversa pesatura e conclude, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, affermando la piena consapevolezza del ricorrente in ordine all’argomento delle conversazioni di cui si tratta.
8. I ricorsi di COGNOME e COGNOME NOME COGNOME inammissibili. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che la menzionata rinuncia, da parte di questi ricorrenti, a tutti i motivi di appello afferenti all’affermata responsabilità in ordin ai delitti per i quali vi è stata condanna in primo grado – ad esclusione di quello di cui al capo 1) – comporta l’inammissibilità della doglianza relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 di cui al capo 10) di imputazione, avendo la Suprema Corte da tempo affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti(Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME NOME, Rv. 285702 – 03; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, COGNOME e altri, Rv. 268385). La Corte territoriale, peraltro, illustra adeguatamente le ragioni della ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P. 309/90 (pp. 21, 22Sent. app.), avendo anche richiamato la condivisa conclusione sul punto della sentenza di primo grado. Quanto alle conclusioni sulla citata aggravante cui sarebbero pervenuti altri giudici rispetto agli acquirenti campani della sostanza, la Corte di appello congruamente osserva come esse siano del tutto ininfluenti rispetto al caso di specie, atteso che «la diversa valutazione di altre autorità giudiziarie nazionali non può in alcun modo risultare vincolante per questa Corte di Appello che deve constatare l’estrema gravità della cessione per spaccio di un così rilevante quantitativo di sostanza stupefacente idoneo alla penetrazione e diffusività del fenomeno in un’ampia zona geografica». E, comunque, lavalutazione circa la sussistenza di un’aggravante compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non risulta sindacabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato:la pena pecuniaria è stata oggetto di concordato in appello e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione
concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato COGNOME finale COGNOME non COGNOME si COGNOME traduca COGNOME in COGNOME una COGNOME pena COGNOME illegale COGNOME (cfr. Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, COGNOME COGNOME, Rv. 257151;Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244582).
Tale non è la pena pecuniaria finale di euro 18.000 per i contestati reati di cui ai capi 10) e 4), nel momento in cui si concordino, nella loro massima estensione, come nel caso in esame, le diminuzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito. Quanto al disposto aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 4), cui i ricorrenti fanno riferimento unicamente nel titoletto del motivo, senza spendersi in ulteriori considerazioni, la sentenza impugnata sostiene, con motivazione congrua e, pertanto, incensurabile, che detto aumento (pari a mesi 6 ed euro 7.000 di multa) «appare confacente al fatto, alle modalità di commissione, rivelatrici di un coinvolgimento di entrambi in un’attività non occasionale».
In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO generale. Sono inammissibili i ricorsi degli imputati, che vanno conseguentemente condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO generale.Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidentè