Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha riformato parzialmente, in riferimento al trattamento sanzioNOMErio, la sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna del reato di cui agli artt. 582 – 585 cod. pen;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. quanto all’erronea applicazione dell’art. 585 cod. pen. – e il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto all’illogica sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen. – non sono consentiti in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto all’errata valutazione della prova documentale – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. A questo riguardo occorre ance aggiungere che il ricorrente deduce un travisamento della prova, tuttavia evocando impropriamente il vizio suddetto, che non sussiste quando il Giudice di appello abbia errato nella valutazione di una prova (errore in effetti dedotto), ma quando il Giudice utilizzi un’informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del
10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. peri, quanto all’omessa applicazione della causa di giustificazione della difesa legittima – non è consentito dalla legge in sede di legittimit perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di . merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5); 4 che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello d una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato che il quinto motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; inoltre, non sussiste la predicata contraddittorietà della motivazione della Corte distrettuale, giacché la “risalenza dei precedenti” penali dell’imputato è stata considerata dal giudice di primo grado per escludere la recidiva ma non è un parametro valutato anche dalla Corte distrettuale, che ne ha fatto menzione solo per evocare la decisione di prime cure;
Rilevato che il sesto motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lettera b) cod. proc. pen. quanto alla non concessione della sospensione condizionale della pena – anch’esso non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., né i beneficio è stato comunque invocato dinanzi alla Corte di appello;
Rilevato che il settimo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al rifiuto della richiesta d
sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità – è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello ha adeguatamente motivato sul punto, indicando tutti i parametri che l’hanno indotta a ritenere il prevenuto non meritevole del beneficio, nell’ottica della prognosi di cui all’art. 58 I. 689 del 1981;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.